L’applicabilità dell’istituto della revisione dei prezzi all’appalto di servizi è prevista solo in caso di proroga, non in caso di rinnovo contrattuale
T.A.R. Sicilia, Sez. IV, Sent., 23 aprile 2025, n. 889
A cura di Dott.ssa Martina Buzzelli
Massima: La revisione dei prezzi negli appalti di servizi si applica solo in caso di proroga del contratto e non in caso di rinnovo; in quanto nel rinnovo si configura una rinegoziazione del complesso delle condizioni contrattuali da cui deriva un nuovo periodo contrattuale, dotato di carattere autonomo rispetto al precedente assetto dei rapporti.
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da una Società appaltatrice (in proprio e quale mandataria di un R.T.I.) che offre servizi di consulenza gestionale e di pulizia ed igiene ambientale di un aeroporto, la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui la Società appaltante ha respinto l'istanza della stessa volta a conseguire l'adeguamento dei prezzi per il periodo 2017-2021, relativamente al canone per i servizi prestati in virtù della Convenzione stipulata tra le parti.
La scadenza naturale del contratto, inizialmente prevista per il 31.1.2014, è stata poi differita fino al 31.10.2021. Al termine del rapporto contrattuale la ricorrente ha formulato alla resistente formale richiesta, anche reiterata, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della revisione dei prezzi in base all'indice ISTAT, per il periodo decorrente dal 1.11.2017 - 31.10.2021. Tale richiesta è stata però negata dalla società resistente.
La stazione appaltante si è costituta in giudizio deducendo che il protrarsi del rapporto contrattuale successivamente alla durata naturale della Convenzione non presenterebbe i presupposti per l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi ex art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006, perché non si tratterebbe di una mera proroga della Convenzione, bensì di un nuovo rapporto contrattuale instaurato a seguito di una vera e propria rinegoziazione delle condizioni originarie tra le parti.
Nel merito: "si rileva come erroneo risulti l'assunto della società ricorrente che qualifica in termini di proroga tecnica il rapporto negoziale di cui si discute, intercorrente con la stazione appaltante. Al di là del nomen iuris riportato nella documentazione depositata, questo Collegio ritiene che la fattispecie oggetto del presente giudizio integri una ipotesi di rinegoziazione del contratto, anche attraverso un mero rapporto di fatto, tenuto conto delle modifiche contrattuali intervenute rispetto alle originarie condizioni di cui alla Convenzione sopra citata.
Successivamente alla scadenza naturale dell'accordo, infatti, risulta essersi verificata una modifica del rapporto contrattuale; intanto dal punto di vista soggettivo, in quanto il suddetto rapporto risulta, dagli atti, essere intercorso tra la società ricorrente (…) in proprio (e non in veste di mandataria del RTI sopra identificato) e la attuale resistente. Dalla documentazione depositata, infatti, non è dato riscontrare alcun riferimento ad un presunto rapporto di mandato nello svolgimento dei servizi richiesti dalla resistente".
"Inoltre, si rileva anche una modifica dal punto di vista oggettivo del rapporto contrattuale, come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, che ha espletato nel periodo in questione prestazioni inferiori rispetto a quanto in origine concordato nell'ambito della Convenzione". I servizi svolti nel periodo 1.11.2017- 31.10.2021, infatti, risultano parzialmente differenti rispetto a quelli oggetto della Convenzione, cui originariamente la stazione appaltante aveva aderito, in quanto limitati ai soli servizi di pulizia ed igiene ambientale"(…).
I due elementi, oggettivo e soggettivo, che contrassegnano come "nuovo" il rapporto che si instaura dopo la scadenza del contratto rappresentano perciò i parametri alla stregua dei quali il giudice può operare lo scrutinio di legittimità degli atti adottati da una Stazione appaltante che rigetti la richiesta di revisione dei prezzi presentata dall'appaltatore. A tal fine non si rivela risolutiva neppure l'invocazione, ai fini della qualificazione di rinnovo come mera "proroga tecnica", delle medesime condizioni economiche stabilite nella Convenzione originaria: "Inconferente, al riguardo, è il richiamo su cui la ricorrente basa le proprie difese - che emerge anche dalla contrattualistica intercorsa tra le parti - alle medesime condizioni economiche della Convenzione originaria che non implica, di per sé, l'esistenza di una proroga tecnica ma esclusivamente la volontà di applicare alcune condizioni in precedenza negoziate".
"Le citate modifiche contrattuali - soggettive ed oggettive - sono indici sintomatici della sopravvenienza di un nuovo rapporto negoziale, che è stato accettato da entrambe le parti attraverso una rinegoziazione dell'accordo, pur se sorto in via di fatto.
La rinnovazione dell'accordo - ovvero, rinegoziazione - sarebbe stata da escludere nell'ipotesi (qui non ricorrente) in cui fosse stata prevista ab origine la possibilità di modificare i termini del rapporto contrattuale dal punto di vista soggettivo o quantomeno, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato pure richiamata da parte ricorrente, oggettivo".
Il collegio così conclude: "Il presupposto per l'applicazione dell'istituto della revisione risiede nella sussistenza di una mera proroga del contratto: ciò in quanto le manifestazioni negoziali di procedere al rinnovo del contratto, anche se di contenuto analogo alle condizioni precedenti, danno luogo a nuovi e distinti rapporti giuridici, in discontinuità con l'originario contratto, che non può essere assunto a parametro di raffronto per la maggiorazione dei corrispettivi a mezzo del procedimento di revisione. Per qualificare la tipologia contrattuale (rinnovo, piuttosto che proroga) che viene in rilievo nella materia de qua, non è rilevante il nomen juris formalmente attribuito dalle parti, bensì l'esistenza in concreto:
- per il rinnovo, di una nuova negoziazione;
- e per la proroga, del solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario… In definitiva, la rinnovazione si contraddistingue per la rinegoziazione del complesso delle condizioni di talché, per il periodo in cui l'espletamento del servizio è proseguito in virtù di apposita clausola di rinnovo del rapporto contrattuale, si determina uno iato con il contratto originario ed il nuovo periodo contrattuale si configura, pertanto, come autonomo rispetto al precedente (con la conseguenza che non può, quindi, trovare applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi, perché incompatibile con la rinnovata volontà negoziale della ditta di rendere il servizio al medesimo costo in precedenza concordato e con accettazione della congruità del corrispettivo)."