Come si presenta un ricorso alla Corte EDU?

20.10.2026

A cura di Dott.ssa Federica Lusito

1. CHI?

Il ricorso può essere presentato da persone fisiche e persone giuridiche (società, organizzazioni non governative, associazioni, ecc.).

I ricorrenti possono procedere personalmente, senza l'obbligo di avvalersi di un avvocato. Tuttavia, il patrocinio di un avvocato sarà obbligatorio nel caso di ammissione della causa e di prosecuzione del giudizio.

Si può presentare ricorso contro le decisioni interne definitive, contro cui siano state esperite tutte le possibili vie di ricorso interne (art. 35 CEDU).

2. COSA?

Il ricorso deve essere presentato a mezzo posta raccomandata con l'utilizzo del formulario predisposto dalla stessa Corte.

L'atto introduttivo può essere redatto nella lingua ufficiale di uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione (es. Italiano), tuttavia, nel prosieguo, tutta la corrispondenza sarà in una lingua ufficiale della Corte (francese e inglese) che dovrà essere rispettata anche dal ricorrente nelle ulteriori osservazioni richieste.

Il formulario deve essere compilato in ogni sua parte con: i dati del ricorrente, il Paese presunto colpevole della violazione, le decisioni interne e i documenti rilevanti, l'esposizione delle asserite violazioni e le relative ragioni, la firma autografa del ricorrente o del rappresentante, e dell'eventuale avvocato. Ove necessario, in caso di insufficienza dello spazio disponibile per l'esposizione delle doglianze, è possibile proseguire e ultimare il testo in apposita memoria separata e allegata.

Tutti gli allegati devono essere numerati progressivamente e continuativamente.

3. QUANDO?

Il termine per la presentazione del ricorso è di quattro mesi (secondo calendario e compresi festivi) dalla decisione interna definitiva. Tale termine decorre dalla data in cui è stata resa nota l'ultima decisione e il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza delle ragioni della decisione (es. deposito delle motivazioni).

Fa fede la data del timbro postale di spedizione del ricorso completo in ogni sua parte.

4. DOVE?

Il ricorso deve essere inviato presso il seguente indirizzo:

Madame la Greffière de la

Cour européenne des droits de l'homme

Conseil de l'Europe

67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE

5. PERCHÈ?

Nel ricorso deve dimostrarsi di aver subìto un effettivo pregiudizio per la violazione dei diritti espressamente previsti dalla Convenzione.

In particolare, le doglianze possono riguardare:

  • Violazione del diritto alla vita (art. 2)
  • Violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3)
  • Violazione del divieto di riduzione in schiavitù o servitù, e del diritto alla libertà personale e alla sicurezza (artt. 4 e 5)
  • Violazione del diritto a un processo equo (art. 6)
  • Violazione del ne bis in idem, della prevedibilità della decisione, della irretroattività sfavorevole per le disposizioni penali (art. 7)
  • Violazione del rispetto della vita privata e familiare (art. 8)
  • Violazione del diritto di libertà di pensiero, di espressione, di riunione e associazione (artt. 9, 10 e 11)
  • Violazione del diritto a un ricorso effettivo (art. 13)
  • Violazione del divieto di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione (art. 14)

6. RAGIONI DI INAMMISSIBILITÀ

Il ricorso è spesso dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni:

  • Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne
  • Mancato utilizzo o incompletezza del formulario
  • Ricorso abusivo o anonimo
  • Scadenza del termine di 4 mesi
  • Assenza di un pregiudizio significativo

7. COSA SUCCEDE DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE?

In caso di accertata violazione della Convenzione, l'art. 628bis c.p.p. (introdotto dalla cd. Riforma Cartabia) prevede che il condannato possa chiedere alla Corte di Cassazione di:

  • Revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna
  • Disporre la riapertura del procedimento
  • Comunque, adottare i provvedimenti necessari

per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione stessa.

Il ricorso ex art. 628bis c.p.p. deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ultima decisione, nel termine di 90 giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea di accertamento della violazione. 

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