Rifiuto dell’alcoltest e garanzie difensive

23.05.2026

Cass., Sez. IV, 2 marzo 2026, sentenza n. 8155

Massima: L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., sussiste quando l'interessato manifesti la volontà di sottoporsi all'accertamento alcolemico mediante etilometro; tale avviso non è invece necessario nel caso di rifiuto dell'alcoltest, poiché il reato previsto dall'art. 186, comma 7, Cod. Str. si perfeziona con il rifiuto stesso e non richiede il compimento di ulteriori atti

A cura di Avv. Sara Spanò

La pronuncia traeva origine dalla condanna di un imputato per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico previsto dall'art. 186, comma 7, Cod. Str.[1]

La decisione del Tribunale veniva confermata in sede di appello e l'imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo motivo evidenziava la violazione degli artt. 356 c.p.p.[2] e 114 disp. att. c.p.p.,[3] sostenendo che gli agenti operanti non avessero fornito l'avviso scritto relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere agli accertamenti mediante etilometro. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe determinato una nullità assoluta degli atti, in quanto lesiva del diritto di difesa sancito e previsto dall'art. 24 Cost.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva un vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato uno dei motivi di appello. In particolare, il difensore sosteneva che lo stato di ebbrezza fosse stato desunto esclusivamente dalle impressioni degli agenti, mentre una testimonianza medica avrebbe escluso tale condizione.

Infine, con il terzo e ultimo motivo veniva censurata la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ritenuta ingiustificata nonostante la presenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.

Due le questioni su cui si è interrogata la Corte:

  • La questione principale affrontata dalla Corte riguardava la portata dell'obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti alcolemici.

In giurisprudenza si è affermato che gli accertamenti mediante etilometro costituiscono atti urgenti e non ripetibili ed eseguiti, nell'immediatezza, dalla Polizia Giudiziaria, per i quali deve essere garantita la possibilità di assistenza difensiva ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.

Tuttavia, si è posto il problema di stabilire se tale garanzia debba essere assicurata anche quando il conducente, preventivamente, esprime il rifiuto a sottoporsi all'alcoltest e se tale condotta integra autonomamente il reato previsto dall'art. 186, comma 7, Cod. Str.

  • Ulteriore questione concerne i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, in particolare quando la decisione non affronti espressamente una specifica deduzione difensiva. Si tratta di stabilire se il silenzio del giudice integri automaticamente un vizio di motivazione oppure se possa ritenersi superato dalla struttura complessiva dell'argomentazione.

ANALISI:

Con riferimento alla prima doglianza, viene ribadito un orientamento già consolidato secondo cui l'obbligo di avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. presuppone che l'autorità procedente stia per compiere l'atto di accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro. Tale avviso, infatti, è funzionale a garantire che l'atto tecnico irripetibile venga svolto nel rispetto delle garanzie difensive. Al contrario, invece, quando il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento, il reato si perfeziona immediatamente con la manifestazione di tale rifiuto. In questa situazione non vi è alcun atto da compiere e, pertanto, viene meno il presupposto stesso dell'avviso difensivo.

Nello specifico, la Corte sottolinea che la formulazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. (che si riferisce al momento in cui si procede al compimento degli atti) implica necessariamente che l'atto debba essere effettivamente eseguito. Il rifiuto opposto dall'interessato si colloca invece in un momento antecedente e impedisce lo svolgimento dell'accertamento. Ne deriva che, in presenza di tale rifiuto, l'avviso non è dovuto.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che non è necessario che il giudice confuti espressamente ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che la motivazione consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito e che dal complesso dell'argomentazione emerga l'implicita reiezione delle tesi difensive. Nel caso di specie, la valutazione dello stato di ebbrezza è stata fondata su una serie di elementi sintomatici rilevati dagli agenti operanti, quali la condotta di guida irregolare, l'eccessiva loquacità, le difficoltà di espressione e l'andatura instabile.

Infine, con riguardo alla sospensione condizionale della pena, la Corte evidenzia che il giudice di appello può concedere il beneficio anche d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p., ma si tratta di una facoltà discrezionale.

Il mancato esercizio di tale potere non integra un vizio deducibile in Cassazione, soprattutto quando la richiesta difensiva sia stata formulata in maniera generica e priva di specifici elementi di fatto idonei a giustificarne il riconoscimento.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte rigettava il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi dedotti e confermava la condanna, ribadendo il principio secondo cui l'avviso difensivo non è necessario nel caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, poiché il reato si perfeziona con il rifiuto stesso.

Fonti:

www.brocardi.it;

Cass., Sez. IV, 2 marzo 2026, sentenza n. 8155;

Il sistema del diritto penale, Dike Giuridica ed. 2026;

Codice penale e di procedura penale commentato, Giuffrè ed. 2025.


[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

[2] Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

[3] 1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

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