Il diritto successorio: quanto può valere l’essere un legittimario a fronte delle volontà del donante?

20.07.2026

A cura di Dott.ssa Alessia Tescione

Il legittimario, a fronte della riforma degli articoli 561 e 563 c.c., cosa può fare contro una donazione che lo leda nei suoi diritti? 

Questo è il tema che risulta, da lettura della riforma, abbia coinvolto gli articoli summenzionati in materia di quota di riserva o di legittima del legittimario pretermesso, ossia di colui che non possa godere della massa ereditaria, che gli sarebbe spettata se non si fosse verificato il caso che il de cuius, prima della sua morte, abbia deciso di disporre dei suoi averi mediante un atto inter vivos, come la donazione, con la quale, di fatto, si sia spogliato di quei beni, che sarebbero, poi, alla sua morte, confluiti nella sua disponibile ereditaria.

È bene, per spiegare cosa sia cambiato, valutare lo stato dell'arte ante riforma, per evidenziarne le ombre e capire le ragioni del cambiamento giuridico apportato dal legislatore.

L'art. 561 c.c. si occupava delle restituzioni degli immobili, a seguito del proficuo esperimento dell'azione di riduzione, cui, in via esecutiva, fosse seguita l'azione di restituzione degli stessi. 

Tale azione comportava la possibilità che gli immobili tornassero nella massa ereditaria disponibile per essere aggrediti dal legittimario, il quale poteva goderne di diritto a seguito dell'azione giudiziale proposta, per la quota di riserva lesa, ove avesse visto riconosciuti i suoi diritti di legittimario sui beni oggetto della contestazione. 

La norma specificava la tipologia della restituzione degli immobili, come una restituzione libera da pesi di cui il legatario o il donatario avesse potuto gravarli, salvo l'ipotesi che la riduzione sia stata domandata dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione, ma entro il suo termine prescrizionale decennale, con obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari del conseguente minor valore dei beni gravati da pesi e ipoteche.

L'art. 563 c.c. merita che sia riportato, per le parti che specificatamente riguardino la questione, nella sua previgente formulazione: "se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559 c.c.], la restituzione degli immobili [2652 n.8, 2690 n. 5 c.c.]. […] Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro."

Dopo la riforma, così recitano le formulazioni delle norme summenzionate.

L'art. 561 c.c. separa le vicende del legatario da quelle del donatario, prevedendo solo per quest'ultimo che "i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata."

Da una prima lettura, si evince come il peso delle garanzie reali che abbiano visto coinvolti i beni donati gravi sul donatario, obbligato, nella quasi totalità dei casi, a compensare in denaro il legittimario, per il minor valore del bene, con il quale reintegrare la quota di riserva che gli spetti, senza coinvolgere i terzi che vantino delle garanzie sul bene. La tutela dei legittimari, nonostante la restituzione, è, per la restante parte, risarcitoria per equivalente.

L'art. 563 c.c. segue: "La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito."

La donazione, compiuta dal de cuius in vita di un bene, ceduto, poi, a terzi con spirito di liberalità, dal donatario e dichiaratasi lesiva dei diritti del legittimario, produce nei suoi riguardi un pregiudizio e non è una violazione tous cour, per cui l'azione di riduzione, operando come azione che risolve, dall'esterno, le disarmonie create dall'autonomia privata, conduce ad un'inefficacia relativa in grado di salvaguardare il diritto soggettivo del legittimario leso. 

Ciò vuol dire che, esente da ogni vizio che potesse condurre a nullità o annullabilità della donazione (in assenza di violazioni strutturali dell'atto di liberalità, violazione di norme imperative o ipotesi di nullità testuali – queste le categorie di nullità civilistica – e in assenza di errore, violenza o dolo – ipotesi di annullabilità), l'atto donativo potrà essere colpito, da parte del legittimario, solo con un'azione in grado di condurre a questa forma di inefficacia "parziale", ossia limitata all'eliminazione di quegli effetti pregiudizievoli nei confronti del solo legittimario. Quest'ultimo, così, sarà in grado di agire per restituzione nei confronti del donatario.

Assunto ciò in linea di principio, prima della riforma, la riduzione e la successiva azione di restituzione operavano con una retroattività reale, prodotta dalla sentenza costitutiva di inefficacia conseguente all'azione di riduzione, e la corrispondente azione esecutiva, di restituzione, era esperibile anche nei confronti dei soggetti terzi, ossia gli eventuali acquirenti del donatario, i cosiddetti aventi causa. 

Essi rispondevano per tutto quanto non corrisposto dal donatario a titolo di reintegrazione della quota di legittima del legittimario, salvo gli effetti della trascrizione. Si rinveniva una tutela reale del legittimario, fondata sulla reintegrazione e sulla restituzione del bene donato, che colpisce anche i terzi aventi causa. Un solo comma, ante riforma, prevedeva la possibilità che il terzo potesse scegliere di pagare l'equivalente in denaro per sgravarsi dall'onere di dover restituire il bene per reintegrare la quota del legittimario.

Dopo la riforma, si inverte il sistema:

  • l'azione di riduzione non pregiudica più i terzi a cui il donatario abbia venduto, a titolo oneroso, gli immobili;
  • il donatario è obbligato ad una restituzione per equivalente per reintegrare la quota lesa, ove il legittimario vinca l'azione di riduzione contro il donatario e il giudice dichiari l'inefficacia relativa della donazione ma il donatario abbia venduto il bene a terzi. Dopo l'esito favorevole dell'azione di riduzione, al legittimario non spetta più l'azione esecutiva di restituzione dei beni nei confronti degli aventi causa a titolo oneroso.

Quest'ultimi, avendo onorato il donatario del prezzo della vendita, nel caso di lesione del legittimario prodotta dal donatario alienante, non rispondono più per fatto di quest'ultimo e non sono più tenuti alla restituzione del bene.

Il legislatore ha scelto di far "pagare il prezzo" dell'atto lesivo della donazione in danno al legittimario al solo donatario, imponendogli di subire un'azione di condanna al pagamento dell'equivalente in denaro del bene fino a reintegrazione della quota di legittima. La tutela diviene per equivalente, salvo che per un acquirente a titolo gratuito -avente causa- il quale dovrà rispondere nei limiti di quanto conseguito (una forma di responsabilità sussidiaria del terzo, in caso di insolvenza o incapienza del donatario).

Per le donazioni si è operata una scelta: quella di rendere gli acquisiti a titolo oneroso dei terzi insensibili alle vicende successorie, al punto da escludere l'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa e optare per una tutela restitutoria per equivalente nei confronti del legittimario, cui dovrà rispondere solo il donatario e non i terzi.

Accanto a questa scelta di tutela e di giustizia sostanziale, vi è una scelta di sistema: separare le vicende successorie, in tema di tutela dei legittimari, nel caso in cui a ledere la quota di riserva sia stata una donazione o, al contrario, un testamento o un legato. Questi ultimi due istituti non hanno subito modifiche a seguito della riforma: gli acquisti dei terzi lesivi dell'asse ereditario compiuti dall'erede o dal legatario subiscono l'azione di restituzione esperita dal legittimario, con l'unica salvezza, prevista anche per gli acquisti dal donatario, della prescrizione triennale della domanda giudiziale.

In sintesi, l'azione di riduzione, nei confronti delle donazioni, perde il suo ruolo demolitorio, perché muta la natura del titolo vantato dal legittimario, ossia quello di un diritto di credito, soddisfatto e compensato solo in moneta, ove riconosciuto.

La conclusione conduce a una considerazione sulla 'voluntas legis' del legislatore odierno, che si dichiara più aperto e meno conservatore, in tema successorio, rispetto al passato, nella misura in cui, riconosciuta la preferenza del sistema per i diritti dei legittimari e per la famiglia, che rimane unita anche dopo il decesso di uno dei suoi componenti, si limiti l'ampiezza di questi diritti per un bilanciamento più equo, questa volta a favore dell'autonomia privata, sebbene divergente da quanto il diritto successorio imponga. 

È evidente la volontà di portare maggiore equilibrio in una materia che ha sempre preferito i legittimari quasi "a tutta oltranza", restringendo le possibilità conferite a questi, come nel caso di specie delle donazioni di cui si è trattato, rispetto alle vicende degli aventi causa liberati dall'attacco dei legittimari. Seppure in minima parte, a fronte di questo diritto, si è preferita, questa volta, l'autonomia privata e la circolazione della ricchezza, come controinteresse da bilanciarsi con la tutela dei legittimari, scongiurandosi il sopraggiungere di "diritti tiranni".

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