Approvata la riforma dell’ordinamento forense: le principali novità

23.07.2026

A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia

Il Senato ha approvato in via definitiva, con 114 voti favorevoli, nessun voto contrario e 19 astensioni, il disegno di legge delega per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

Si conclude così un iter parlamentare atteso dal 2012, anno di entrata in vigore della legge n. 247, che ha rappresentato l'ultima riforma organica della professione forense.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, non introduce tuttavia nell'immediato una disciplina compiuta della materia, trattandosi di una legge delega. 

La piena attuazione della riforma è infatti demandata al Governo, al quale è conferita la delega ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: LIBERTA' E INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO

L'art. 2 del d.d.l. 1917 individua una serie di principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

In primo luogo, dovranno essere garantite la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, riconoscendone il ruolo essenziale nel presidio dei principi dello Stato di diritto e nel corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. 

La riforma dovrà, inoltre, valorizzare la dignità sociale della professione forense e disciplinarne l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti.

Tra i criteri direttivi figura, inoltre, la necessità di individuare con maggiore precisione le attività professionali riservate agli iscritti all'albo degli avvocati. In tale ambito, dovranno essere qualificate come attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali, nonché nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

La riforma è inoltre chiamata a ricondurre alla competenza degli avvocati l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale quando connessa all'attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

In tale prospettiva, dovrà essere prevista la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento, a qualsiasi titolo, di corrispettivi in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati per attività di consulenza e assistenza legale connesse all'attività giurisdizionale.

GIURAMENTO, RAFFORZAMENTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE, DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Tra gli ulteriori principi e criteri direttivi, il d.d.l. prevede il ripristino dell'istituto del giuramento dell'avvocato e il rafforzamento della disciplina del segreto professionale, del quale dovranno essere garantite l'inviolabilità e l'indisponibilità.

La disciplina della pubblicità relativa all'esercizio della professione forense dovrà essere regolamentata in modo da tutelare l'affidamento della collettività e, al contempo, garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal segreto professionale.

COMPENSO DELL'AVVOCATO

In materia di compenso dell'avvocato, il disegno di legge conferma il principio della libera pattuizione tra le parti, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa sull'equo compenso.

Il compenso dovrà essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale resa e potrà essere parametrato anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del divieto previsto dall'art. 1261 c.c. e a condizione che risulti comunque proporzionato all'attività svolta.

È inoltre previsto che il Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti con cadenza biennale un decreto recante i parametri per la determinazione dei compensi professionali che troveranno applicazione in assenza di un accordo scritto o comunque consensuale tra le parti, oltre che nei casi di liquidazione giudiziale del compenso.

COLLABORAZIONE FRA PROFESSIONISTI – SOCIETA' TRA AVVOCATI

Il disegno di legge interviene anche sulle modalità di esercizio della professione forense in forma aggregata e societaria, introducendo una disciplina volta a favorire la collaborazione tra professionisti, senza compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato.

È prevista, anzitutto, la possibilità di esercitare la professione attraverso la partecipazione a una o più reti tra avvocati o a reti multidisciplinari.

In quest'ultimo caso, dovranno partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e soltanto le reti multidisciplinari potranno avere a oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense.

Quanto all'esercizio della professione in forma societaria, la riforma ne ammette lo svolgimento attraverso società di persone, società di capitali o società cooperative, da iscrivere in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine territoriale competente.

Sul fronte organizzativo, il d.d.l. disciplina le società tra avvocati, nelle quali almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto dovranno essere detenuti da avvocati iscritti all'albo, eventualmente insieme a professionisti iscritti ad altri albi.

La partecipazione agli utili dovrà essere regolata secondo criteri di proporzionalità e, per i soci non professionisti, non potrà comunque determinare una posizione tale da incidere sull'autonomia, sull'indipendenza e sulla libertà decisionale degli avvocati. La presenza di soci non professionisti sarà consentita esclusivamente per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, mentre la maggioranza dell'organo di gestione dovrà essere composta da soci avvocati.

Il cliente dovrà sempre scegliere l'avvocato incaricato di svolgere personalmente il mandato professionale; in assenza di designazione, il nominativo del professionista dovrà essere comunicato preventivamente per iscritto.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

In materia di formazione e aggiornamento professionale, la riforma introduce un obbligo di formazione su base annuale, prevedendo che il mancato assolvimento comporti la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato, salvo il comprovato recupero degli obblighi formativi entro il primo trimestre dell'anno successivo.

La disciplina delle modalità e delle condizioni per l'adempimento dell'obbligo formativo sarà demandata a un apposito regolamento del Consiglio nazionale forense, cui spetterà anche definire le modalità di organizzazione delle attività formative, i criteri per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogarle, nonché eventuali misure premiali volte a incentivare la formazione individuale. Il CNF potrà, inoltre, individuare ulteriori cause di esenzione, tenendo conto dell'anzianità di iscrizione all'albo e di altre condizioni idonee a incidere, anche temporaneamente, sull'obbligo di aggiornamento professionale.

SPECIALIZZAZIONI FORENSI

Per quanto riguarda le specializzazioni forensi, l'obiettivo è quello di razionalizzare e rendere più organica la disciplina, stabilendo che il titolo di specialista venga attribuito dal Consiglio nazionale forense secondo modalità definite da un apposito regolamento. Il conseguimento del titolo potrà avvenire sulla base di una comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure attraverso la frequenza di specifici percorsi formativi.

REGIME DI INCOMPATIBILITA'

Il testo ridefinisce anche il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Pertanto, fermo restando quanto previsto in materia di monocommittenza, l'esercizio della professione di avvocato risulta incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo svolta in modo continuativo o professionale, con l'esercizio dell'attività notarile e con qualsiasi attività d'impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto di terzi.

Tra le ipotesi di compatibilità, il decreto riconosce, invece, la possibilità di esercitare la professione di avvocato e, contestualmente, ricoprire la carica di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche costituite in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati.

PRATICA FORENSE

La riforma interviene anche sulla disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense, confermandone la durata complessiva in diciotto mesi e valorizzandone la funzione formativa, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico.

Il tirocinio è finalizzato a garantire al praticante l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione, per la gestione dello studio legale e per la conoscenza e il rispetto dei princìpi etici e delle regole deontologiche.

Il percorso formativo dovrà articolarsi nella pratica presso lo studio di un avvocato con adeguata anzianità di iscrizione all'albo e nella frequenza obbligatoria, per almeno dodici mesi, di specifici corsi di formazione professionale.

Il tirocinio potrà essere svolto anche contestualmente a un'attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, purché le modalità e gli orari siano compatibili con l'effettivo svolgimento della pratica e non sussistano situazioni di conflitto di interessi.

Al praticante che svolga il tirocinio presso uno studio professionale privato dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio.

ESAME DI STATO

Il provvedimento introduce nuove disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione forense, prevedendo che lo stesso si svolga in un'unica sessione annuale e possa essere svolto mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

L'esame sarà articolato in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nella redazione, in presenza e mediante strumenti di videoscrittura, di un parere motivato e di un atto giudiziario, entrambi finalizzati a verificare le conoscenze di diritto sostanziale e processuale. Il candidato potrà scegliere la materia tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo e potrà avvalersi esclusivamente di codici annotati con la giurisprudenza.

La prova orale sarà strutturata come un colloquio volto a verificare la capacità di affrontare un caso pratico, che richieda conoscenze di diritto sostanziale e processuale, nella materia preventivamente scelta dal candidato tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. L'esame comprenderà inoltre quesiti di diritto processuale e di diritto sostanziale, nonché domande su una materia a scelta tra diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell'Unione europea, ecclesiastico, internazionale privato e processuale e tributario. Completeranno la prova le domande relative all'ordinamento, alla deontologia e alla previdenza forensi.

Quanto alle commissioni d'esame, la riforma prevede una composizione mista, con la presenza di avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in quiescenza, e la possibilità di istituire sottocommissioni. 

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