
Il prezzo dell’innocenza: il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti tra garanzie e limiti del sistema
A cura di Dott.ssa Carlotta Braghin
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto una significativa innovazione nel sistema processuale penale italiano: la possibilità per l'imputato assolto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa.
L'istituto è stato previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), che ai commi 1015-1022 dell'art. 1 ha istituito un apposito fondo presso il Ministero della giustizia destinato a rimborsare, entro determinati limiti, i costi affrontati dall'imputato poi riconosciuto innocente.
La misura è stata successivamente attuata con il decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha definito criteri e modalità di accesso al fondo e la procedura per la presentazione delle istanze.
L'introduzione di tale meccanismo si porrebbe come soluzione ad una precisa esigenza di giustizia sostanziale: evitare che chi sia stato sottoposto a processo e poi assolto debba sopportare integralmente il peso economico della propria difesa, nonostante l'accertata insussistenza del fatto o la propria estraneità ad esso.
1. Fondamento normativo e finalità dell'istituto
Il legislatore, in questa direzione, ha previsto che all'imputato assolto con sentenza irrevocabile sia riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di euro 10.500.
Il rimborso, sebbene non abbia natura risarcitoria in senso stretto, si configura piuttosto come un indennizzo pubblico volto ad attenuare le conseguenze economiche derivanti dalla sottoposizione ad un processo penale conclusosi con l'accertamento dell'innocenza dell'imputato.
La disciplina è stata accompagnata dall'istituzione di un apposito fondo statale. In origine, la dotazione finanziaria era pari a 8 milioni di euro annui, ma il legislatore è successivamente intervenuto incrementando la disponibilità del fondo, che a partire dal 2023 è stata portata a 15 milioni di euro annui, al fine di ampliare la platea dei beneficiari e rendere più effettiva la misura.
2. Presupposti sostanziali per l'accesso al rimborso
L'accesso al fondo è subordinato alla presenza di rigorosi requisiti sostanziali. In primo luogo, è necessario che l'imputato sia stato assolto con sentenza irrevocabile pronunciata con una delle formule tipiche di assoluzione piena:
- perché il fatto non sussiste;
- perché l'imputato non ha commesso il fatto;
- perché il fatto non costituisce reato;
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La ratio della norma è evidente: il rimborso è riconosciuto soltanto quando il giudice abbia accertato in modo pieno l'innocenza dell'imputato o l'irrilevanza penale del fatto contestato.
Il legislatore ha invece espressamente escluso il rimborso nei casi in cui il procedimento si concluda con una causa estintiva del reato, come la prescrizione o l'amnistia, ovvero quando la non punibilità derivi da una sopravvenuta depenalizzazione del fatto.
Ulteriore requisito è che l'assoluzione riguardi tutti i capi di imputazione contestati all'imputato: la presenza anche di una sola condanna o di una declaratoria di estinzione del reato impedisce l'accesso al fondo.
3. Condizioni ulteriori e cause di esclusione
La normativa prevede inoltre alcune ulteriori condizioni che devono concorrere affinché l'imputato possa ottenere il rimborso.
In particolare, il richiedente non deve aver beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, aver ottenuto nel processo la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite e avere diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'ente da cui dipende (ad esempio nel caso di dipendenti pubblici).
Tali limitazioni rispondono all'esigenza di evitare duplicazioni di tutela e di garantire una gestione sostenibile delle risorse pubbliche destinate al fondo.
4. Modalità di presentazione dell'istanza
La domanda di accesso al fondo deve essere presentata personalmente dall'imputato assolto, oppure dal suo rappresentante legale o dagli eredi, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica predisposta dal Ministero della giustizia, mediante credenziali SPID.
L'istanza deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al rimborso.
Alla domanda devono essere allegati diversi documenti, tra cui la copia conforme della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato, la fattura del difensore con indicazione della causale e attestazione dell'avvenuto pagamento e il parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente.
Quest'ultimo svolge una funzione di verifica della ragionevolezza dell'importo richiesto e costituisce uno degli elementi essenziali per l'accesso al rimborso.
5. Limiti economici e criteri di priorità
Il rimborso non può superare l'importo massimo di 10.500 euro e viene erogato in tre quote annuali di pari importo.
Poiché le risorse del fondo sono limitate, il decreto ministeriale ha previsto specifici criteri di priorità per la valutazione delle domande. In particolare, assume rilievo: il numero dei gradi di giudizio attraversati dal processo e la durata complessiva del procedimento penale.
A parità di condizioni, è inoltre riconosciuta priorità alle istanze presentate da imputati con reddito inferiore.
6. Profili critici della disciplina
Nonostante la rilevanza dell'istituto, la disciplina presenta alcuni profili problematici.
In primo luogo, il rimborso è subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate nel fondo. Ciò significa che il diritto al rimborso non è pienamente garantito, ma dipende dalla capienza finanziaria annuale.
Inoltre, la scelta di escludere il rimborso in presenza anche di una sola imputazione conclusasi con condanna o prescrizione appare particolarmente rigorosa e potrebbe determinare situazioni in cui soggetti sostanzialmente innocenti rimangono comunque privi di tutela.
Infine, il limite massimo di 10.500 euro risulta spesso inferiore rispetto ai costi effettivi sostenuti in processi penali complessi, soprattutto quando il procedimento si sviluppi attraverso più gradi di giudizio.
7. Considerazioni conclusive
L'introduzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti rappresenta senza dubbio un passo significativo verso un sistema penale più equo e attento alla posizione dell'innocente. L'istituto riconosce, sia pure in forma limitata, il peso economico che un processo penale può comportare per chi, al termine del giudizio, risulti estraneo ai fatti contestati.
L'aumento della dotazione del fondo a 15 milioni di euro annui costituisce infatti un segnale importante nella direzione di rendere più effettiva la misura. Rimangono tuttavia aperti alcuni nodi sistematici, in particolare con riferimento alla limitatezza delle risorse disponibili e alla rigidità dei presupposti di accesso.
In prospettiva, un ulteriore sviluppo dell'istituto potrebbe contribuire a rafforzare la tutela dell'imputato innocente e a realizzare un più equilibrato bilanciamento tra l'esercizio dell'azione penale e la protezione dei diritti fondamentali della persona.
