Bloccati in aeroporto senza assistenza: la Corte Costituzionale afferma la risarcibilità per lesione della libertà di circolazione

04.07.2026

Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2026 n. 8999/2026 

Un prolungato ritardo aereo comporta per i passeggeri non solo una situazione di forte stress e disagio ma può incidere anche su un diritto costituzionalmente garantito, la libertà di circolazione. A tal proposito la Corte costituzionale ribadisce, nella recente pronuncia n. 8999/2026, la risarcibilità del danno non patrimoniale.

A cura di Dott.ssa Gianna Calatozzo

Il fatto: 24 ore di ritardo e nessuna assistenza

La vicenda trae origine da un evento tutt'altro che raro nel trasporto aereo. Due viaggiatori avevano acquistato un volo sulla tratta Roma–Dubai–Bangkok con partenza il 3 agosto. Il primo volo, partito in orario, era costretto a rientrare a Roma a causa di un incendio scoppiato all'aeroporto di Dubai. I passeggeri giungevano alla destinazione stabilita con diverse ore di ritardo rispetto a quanto stabilito, comportando la conseguente perdita della coincidenza per Bangkok. Da quel momento, la gestione dell'emergenza da parte della compagnia aerea si rivelava del tutto inadeguata. Infatti, nonostante la disponibilità di voli alternativi già nella giornata successiva, veniva proposta unicamente una soluzione con partenza serale del 4 agosto — poi slittata oltre la mezzanotte del 5 — determinando un ritardo complessivo superiore alle 24 ore.

I passeggeri oltre al danno derivante dalla perdita della coincidenza del volo si sono trovati a dover fare i conti con la totale mancanza di assistenza a terra da parte della compagnia e all'imposto pernotto in aeroporto con la conseguente perdita di un giorno di vacanza, comprensiva di albergo, già pagati.

Il processo:

In primo grado, il Giudice di pace di Caserta accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando in via equitativa la somma di € 700,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre al ristoro delle voci patrimoniali. Diversa era invece la conclusione a cui giungeva Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che — accogliendo l'appello della compagnia — negava la risarcibilità del danno non patrimoniale. La motivazione di fondava sulla mancata allegazione circa la copertura normativa dell'interesse leso e per l'assenza del presupposto di risarcibilità affermando che "il danno da stress non si identifica automaticamente con la lesione della salute ex art. 32 Cost. e che non esiste una norma che riconosca espressamente il danno non patrimoniale in caso di cancellazione del volo"

Il perimetro del danno non patrimoniale

Il caso si inserisce nell'ormai consolidato dibattito dei limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale. La Cassazione, che ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale, ha espressamente richiamato la decisione delle Sezioni Unite (n. 26972/2008) affermando che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritto fondamentali della persona è risarcibile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 2059 c.c. anche quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione, purché: l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell'interesse sia grave, ossia che l'offesa superi una soglia di tollerabilità e infine che il danno non sia futile, pertanto non consistente in meri disagi o fastidi.

La centralità della libertà di movimento

La Corte Costituzionale nella sua Ordinanza getta le basi per il riconoscimento di tutte quelle situazioni, come quella descritta, che non si esauriscono in un mero disagio o stress, ma possono incidere sulla libertà di circolazione e movimento, garantita dall'art. 16 Cost. Il prolungato trattenimento forzato in aeroporto, senza adeguata assistenza e senza accesso a soluzioni alternative ragionevoli, si traduce infatti in una compressione concreta e apprezzabile di tale libertà.

La Corte conclude affermando che "tale diritto gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale — sebbene di natura relativa e non assoluta — presenta, tuttavia, carattere "rinforzato"

In conclusione, il danno da ritardo non è più confinato nella dimensione del mero "fastidio", ma può assumere rilevanza costituzionale quando incide concretamente sulla libertà personale di movimento.

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