Risarcimento del danno biologico in caso di sinistro: applicazione della T.U.N
Cass. civ., sez. III, 07 aprile 2026, n. 8630
Massima: in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione stabilisce che la Tabella Unica Nazionale entrata in vigore a marzo 2025 debba essere considerata parametro di riferimento per tutti i sinistri, anche se avvenuti in data antecedente alla sua entrata in vigore, al fine di garantire un'equa e standardizzata applicazione dei criteri di liquidazione su tutto il territorio nazionale.
A cura di Avv. Sofia Casarotto
Con la sentenza n. 8630 del 07 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di particolare rilevanza pratica in materia di liquidazione del danno biologico da invalidità macro-permanente.
La Tabella Unica Nazionale è stata adottata con d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 ed è entrata in vigore a marzo dello stesso anno.
Fin da subito, ci si poneva, pertanto, una questione interpretativa in ordine all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da macro-permanenti nei casi di sinistri verificatisi anteriormente a tale data.
La T.U.N., infatti, si è inserita in un contesto nel quale difettava un sistema unitario di liquidazione del danno non patrimoniale: in assenza di un parametro normativo uniforme, la prassi giudiziaria aveva fatto ampio ricorso a tabelle di origine giurisprudenziale. Tra queste, particolare rilievo avevano assunto le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerate nel tempo il principale punto di riferimento a livello nazionale per la loro diffusione e per l'elaborazione di criteri ritenuti equi e uniformi, nonché le Tabelle del Tribunale di Roma, anch'esse utilizzate in numeri uffici giudiziari, pur con impostazioni e valori talvolta differenti. Tale pluralità di criteri applicativi aveva determinato, nel tempo, significative disomogeneità nella liquidazione del danno sul territorio nazionale.
È proprio in questo contesto di frammentazione applicativa che si inserisce l'intervento della Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, è infatti possibile parlare di un'applicazione generalizzata, sia pure in via indiretta, della T.U.N.: il Giudice può applicarne i valori in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non già in forza di diretta efficacia normativa, bensì quale parametro rientrante nel proprio potere giurisdizionale. In altri termini, la Corte di Cassazione riconosce l'applicabilità delle suddette tabelle anche a sinistri che hanno causato danni biologici verificatisi prima del marzo 2025, valorizzando la funzione uniformatrice della Tabella Unica Nazionale e la sua idoneità a ridurre le disomogeneità derivanti dal precedente sistema fondato su criteri giurisprudenziali non univoci.
La Suprema Corte fonda tale orientamento sul principio di equità, che deve guidare il giudice in sede di quantificazione del danno, come previsto dagli articoli. 1226 e 2056 c.c.
Alla luce di tale principio, viene inoltre precisato l'ambito operativo della Tabella Unica nazionale, stabilendo che la stessa possa godere di un'applicazione generalizzata anche con riferimento a ipotesi non rientranti nel suo ambito materiale diretto.
Ne consegue che la T.U.N. può essere utilizzata anche per la liquidazione di sinistri causativi del danno biologico non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti o da responsabilità sanitaria.
Tale orientamento non deve essere tuttavia interpretato come vincolo assoluto.
La Corte ribadisce infatti che il Giudice, in sede di quantificazione del danno alla salute, può comunque discostarsi dai valori della T.U.N., ad esempio facendo ricorso alle Tabelle di origine giurisprudenziale. Tuttavia, tale scelta deve essere sorretta da una motivazione puntuale, fondata sulle circostanze peculiari del caso concreto che vengono riconosciute come maggiormente rilevanti rispetto ai parametri della T.U.N.
In conclusione, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) deve essere considerata quale parametro di riferimento principale in sede di liquidazione del danno non patrimoniale. In ossequio al principio di uniformità e standardizzazione della liquidazione, i relativi valori possono essere applicati anche ai sinistri avvenuti anteriormente alla sua entrata in vigore, ovverosia prima del marzo 2025.
