Il ruolo del criminologo nel sistema penitenziario

28.01.2026

A cura di Dott.ssa Angela Catena

In un sistema penitenziario orientato alla rieducazione, l'esperto ex art. 80 (psicologo, criminologo, mediatore) dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) si pone come figura di primaria importanza.

L'osservazione scientifica della personalità del detenuto non è mera diagnosi, ma nesso tra devianza e reinserimento sociale, conseguenza diretta di un complesso e intenso lavoro multidimensionale e multidisciplinare fatto di valutazioni e analisi; dalla ricostruzione del vissuto personale e sociale, al profiling della personalità, al rischio di recidiva e alla volontà rieducativa, ove presente.

L'art. 80 dell'Ordinamento penitenziario, integrato dal Regolamento di Esecuzione (DPR. 230/2000), incarica l'esperto alla conduzione dell'osservazione della personalità in qualità di collaboratore e membro della più ampia equipe trattamentale;

La relazione finale, comprensiva dei contributi dei vari professionisti che cooperano all'osservazione propone il programma di trattamento, base per permessi premio, misure alternative, istanze di varia natura presentate dal detenuto.

Ma qual è il ruolo del criminologo?

Gli aspetti su cui è chiamato ad operare l'esperto criminologo ex. art. 80 o.p. sono diversi:

1) Profiling: i colloqui sono utili alla raccolta dei dati e delle informazioni, nonché all'analisi ed alla comprensione del contesto sociale di appartenenza, del background del soggetto, delle carenze e dei bisogni, della natura del pattern deviante, del rischio di recidiva, dell'approfondimento critico e della consapevolezza che gradualmente il detenuto acquisisce rispetto alla condotta antigiuridica e dell'impatto che quest'ultima potrà avere sulle vittime e sulla sua vita personale e familiare.

2) Elaborazione del programma di trattamento: Sinergia e collaborazione con tutti i professionisti che collaborano all'osservazione della personalità; polizia per ciò che riguarda la sicurezza, funzionari giuridico – pedagogici ed assistenti sociali per definire obiettivi da monitorare ed eventualmente rivalutare costantemente; magistratura di sorveglianza, per le decisioni finali.

3) Valutazione finale: Analisi dei progressi attraverso concreti indicatori di evoluzione positiva della personalità: revisione critica, adesione alle regole detentive e/o alle attività trattamentali) o al contrario assenza di cambiamenti significativi, che sono essi stessi oggetto di osservazione, come dinamiche conflittuali, assenza di consapevolezza e approfondimento autocritico, limitata o scarsa adesione al trattamento, insufficiente collaborazione con operatori penitenziari, rifiuto del lavoro e/o delle attività trattamentali.

Il lavoro del criminologo è funzionale al reiserimento sociale del reo, il fine è di giungere, attraverso l'osservazione scientifica ad un percorso personalizzato capace di ridurre il rischio di recidiva e promuovere quanto più possibile la risocializzazione del soggetto.