Russian roulette clauses: validita’ delle clausole antistallo e compatibilità con il divieto del patto leonino.

25.09.2023

Nella prassi delle società di capitali è invalso l'utilizzo delle clausole c.d. "antistallo" che mirano, difronte ad una situazione di blocco societario ("deadlock"), a vincere il rischio della possibile liquidazione della società stessa.

L'inserimento di dette clausole nei patti parasociali riconosce a ciascuno dei soci la facoltà di rivolgere all'altro un'offerta di acquisto della sua partecipazione ad un dato prezzo, con la corrispondente facoltà dell'oblato di accettare e, quindi, vendere la propria partecipazione o, al contrario, acquistare per il medesimo prezzo la partecipazione del proponente.

In una recente statuizione la Cassazione ha sancito la validità di tali clausole, previste dai patti parasociali, al fine di conservazione dell'assetto societario, minacciato dall'esercizio paritetico del diritto di voto dei soci che potrebbe determinare, come risultato unico dell'impasse, la liquidazione.

E'di rilievo osservare che il socio che riceve l'offerta (c.d. oblato) non riveste una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo esercitato dal socio proponente: "Il socio destinatario dell'offerta non è, tuttavia, in una posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma risulta titolare di un'alternativa che può liberamente percorrere: a) può, infatti, accettare l'offerta, e quindi vendere la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte; b) può, invece, "ribaltare" completamente l'iniziativa e farsi acquirente della partecipazione del socio offerente, per il prezzo che quest'ultimo aveva indicato.
Quando la possibilità di "azionare" la clausola è assegnata ad uno solo dei soci si parla di clausola asimmetrica, mentre nel caso in cui tale facoltà spetti a entrambi i soci, la clausola è detta simmetrica[1]". Inoltre, può essere previsto che il socio eserciti il diritto di avvalersi della clausola entro un termine, allo spirare del quale l'iniziativa spetta all'altro: "Un sottotipo di clausola simmetrica è quella che attribuisce ad uno dei partner il diritto di ricorrere alla clausola al verificarsi del blocco (c.d. trigger event) entro un certo termine, decorso il quale l'iniziativa passa all'altro socio[2]".

La validità ed efficacia delle Russian Roulette clauses (il cui elemento caratteristico è la fissità del prezzo dell'offerta) derivaperciò dall'inserimento delle medesime nei patti parasociali, che si differenziano dagli Statuti o dagli Atti costitutivi, in quanto delineano uno strumento ad essi complementare per la regolamentazione dei diritti derivanti dalle partecipazioni sociali ed il cui contenuto è definito convenzionalmente fra i soci; indice, perciò, di una volontà condivisa, non l'espressione di esercizio unilaterale di diritti di singoli soci a discapito di altri.

In virtù della natura convenzionale le clausole non si pongono in contrasto con il divieto del patto leonino, la cui nullità è disciplinata all'articolo 2265 c.c.: "È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite". La nullità di una tale pattuizione costituisce una fisiologica conseguenza dell'esercizio di un'impresa sociale; infatti il socio deve poter beneficiare dei guadagni ed altresì supportare il rischio delle passività. Pertanto, la ratio delle clausole antistallo non è incompatibile con il divieto in questione poiché se con il patto leonino si intende deresponsabilizzare uno od alcuni soci, esonerandoli dal rischio d'impresa, con le roussian roulette clauses che rappresentano una valida risorsa di soccorso qualora inserite nei patti parasociali, si consente alla società interessata di nutrire qualche possibilità di sopravvivenza in una complessa situazione di stallo.


In conclusione l'istituto, di derivazione anglosassone, permette di salvaguardare un interesse ritenuto meritevole di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico: la conservazione dell'assetto societario difronte all'alternativa tra la possibile liquidazione ed il buon esito, invece, dell'impresa sociale.

Dott.ssa Martina Buzzelli

[1] Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375.

[2] Ibidem.