
I rimedi da esperire avverso il decreto di sequestro
A cura di Avv. Emilia Elefante
Il nostro codice di rito prevede taluni strumenti volti a ricercare risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione e pertanto, a rendere possibile l'acquisizione di cose materiali, tracce o dichiarazioni, dotate di attitudine probatoria.
Ed invero, tra i cd. mezzi di ricerca della prova, rinveniamo la perquisizione, volta alla ricerca del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato o della persona da arrestare.
Lungi dal soffermarsi sui presupposti e caratteristiche della perquisizione, ai fini della nostra disamina, occorre evidenziare che la perquisizione appare prodromica al sequestro.
Invero, laddove la perquisizione dia esito positivo e venga rinvenuto l'oggetto della ricerca, sorge la necessità di imporre un vincolo di indisponibilità sul bene, attraverso uno spossessamento coattivo.
Il codice distingue tre distinte forme di sequestro, tra le quali si individua il sequestro probatorio, disciplinato dall'art. 253 c.p.p., il quale consiste nell'assicurare una cosa mobile od immobile al procedimento per finalità probatorie, creando un vincolo di indisponibilità sul bene, finalizzato all'accertamento dei fatti.
Orbene, si osservi che il sequestro probatorio sottende presupposti ben precisi, non potendo esperirsi per fini meramente esplorativi e risultando necessario che venga rispettato il principio di proporzionalità, affinchè si trovi un giusto equilibrio tra i differenti interessi in gioco.
Indi, premesso che il sequestro probatorio può essere mantenuto fino a quando sussistono le esigenze probatorie, il limite massimo per il mantenimento del vincolo, va individuato nella sentenza irrevocabile, salvo che non sia stata ordinata la confisca.
Ebbene, allorquando l'esigenza probatoria venga meno nel corso del procedimento penale e non sussistano condizioni che impongono l'adozione di una cautela reale o della confisca, il soggetto legittimato che non sempre corrisponde con l'indagato/imputato, può presentare istanza di restituzione del bene sequestrato, a norma dell'at. 263 c.p.p.
Nella fase delle indagini preliminari, competente a decidere su tale istanza è il PM, il quale provvede sulla suddetta con decreto motivato, accogliendo o rigettando la richiesta.
Avverso il rigetto del PM, l'istante può proporre opposizione al G.i.p. , posto che non debba esserci alcun dubbio sulla proprietà del bene di cui si richiede la restituzione.
Eppure, nell'attuale impianto codicistico il procedimento previsto dall'art. 263 c.p.p. convive con il rimedio del riesame, impugnazione pienamente devolutiva, sia in relazione ai poteri di modifica sia di integrazione del provvedimento: invero, a norma dell'art. 257 c.p.p. avverso il decreto di sequestro probatorio, l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame.
Nell'individuazione dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio che possono essere impugnati, attraverso la proposizione dell'istanza di riesame viene in rilievo,oltre al decreto di sequestro ex art. 253 c.p.p., anche il decreto di convalida del sequestro effettuato d'iniziativa della polizia giudiziaria in caso di urgenza.
Orbene, alla luce di quanto definito, occorre chiarire che i due istituti debbano essere tenuti ben distinti, posto che la giurisprudenza di legittimità, ponendosi sulla medesima linea interpretativa tracciata da precedenti giurisprudenziali (Cass., Sez. VI, 10 giugno 1992, n. 2167/92, Pistillo), ha ribadito il principio secondo cui con l'opposizione avverso il decreto del PM di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova.
Indi, le censure relative all' opportunità o legittimità del sequestro medesimo debbono essere sollevate con la richiesta di riesame, che consente all'interessato di chiedere al competente tribunale un nuovo esame sulla legittimità, validità e opportunità del sequestro, anche nel merito, e tende non alla restituzione della cosa, ma alla possibilità che dal riesame derivi il dissequestro indipendentemente dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa.
In conclusione, se si vuole dedurre profili attinenti alla legittimità del provvedimento di sequestro (ad esempio, fondatezza del fumus del reato e riconducibilità del bene al reato contestato), il rimedio da esperire consiste nella richiesta di riesame e viceversa, se le censure da sollevare attengono alla necessità di mantenere il sequestro, quali sopravvenute ragioni che le farebbero venir meno, lo strumento che l'ordinamento mette a disposizione è quello dell'istanza, ed eventuale opposizione , di cui all'art. 263 c.p.p.
