Sì all'adottabilità del minore se la madre non lo tutela dagli abusi del padre violento

02.09.2023

Cass. Civ., Sez. I, 17 maggio 2023, n. 13453

E' possibile dichiarare adottabile un minore che vive in un conteso familiare disagiato.

Questo è quanto ha stabilito la Sezione I della Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13453 del 17 maggio dell'anno corrente.

Il caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini ha riguardato la delicata situazione di una bambina affetta da cecità e ritardo cognitivo, la quale, era costretta a vivere situazioni di disagio nell'ambito familiare, a causa dei comportamenti violenti del padre.

In special modo, infatti, oltre alle violenze paterne, anche la madre si è posta in una condizione di sudditanza rispetto al marito essendo, pertanto, incapace di tutelare i figli dall'aggressività del genitore.

A causa di tali comportamenti, il Tribunale per i Minorenni di Salerno, in primo grado, ha dichiarato lo stato di adottabilità della bambina rigettando anche la richiesta di affidamento avanzata dai suoi fratelli ormai maggiorenni.

In secondo grado, la Corte d'Appello di Salerno ha poi accertato che i genitori erano inidonei ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore ed in particolare, infatti, la madre è stata reputata tale, perché vittima delle aggressioni psichiche e fisiche del marito, non è mai stata in grado di proteggere i suoi figli opponendosi alle scelte del coniuge.

In particolare, il Giudice d'Appello ha posto a base del proprio convincimento, il fatto per cui nonostante l'affermazione della responsabilità penale del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ex art. 572 c.p., la donna continuava a vivere insieme al coniuge non permettendo, quindi, la cessazione dei maltrattamenti di cui prima.

La madre, vista la decisione della Corte d'Appello, ha deciso di ricorrere in Cassazione lamentando, anzitutto, che è stata violata la legge n.184 del 1983 sull'adozione nonché, il fatto che la dichiarazione per cui la sua responsabilità genitoriale è stata dichiarata irrecuperabile, non è stata altro che frutto di presunzioni.

La legge n.184 del 1983, che regolamenta la materia dell'adozione, vede come requisito indispensabile l'accertamento dello stato di bisogno.

Esso, infatti, è da intendersi come una situazione di abbandono in cui versano i minori che non ricevono le cure indispensabili per il loro sviluppo e sostentamento, a nulla rilevando la manifestazione di volontà dei genitori a provvedere per il futuro, in quanto è indispensabile un rapporto continuativo da cui è scaturito un vincolo affettivo con il minore.

I minori adottabili, infatti, possono essere quelli che vivono un'assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti con l'unica eccezione in cui ciò non è possibile per causa di forza maggiore.

Essendo l'adozione uno strumento molto incisivo ma soprattutto drastico, esso viene utilizzato come extrema ratio e quindi in presenza di eventi totalmente eccezionali; per tale motivo, l'articolo 8 della CEDU, impone alle autorità il divieto di interferire inutilmente nei rapporti familiari e l'obbligo di applicare misure utili per ricongiungere figli e genitori.

Proprio in relazione a ciò, si reputa importante ricordare, che i figli secondo l'art.1 della legge sull'adozione hanno il diritto a vivere con i propri genitori nel proprio ambito familiare e tale diritto ha motivo di essere compresso solo ed esclusivamente dinanzi all'incapacità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore.

La dichiarazione di adottabilità non può prescindere da una valutazione da parte del giudice del contesto familiare di origine, adottando ogni misura idonea alla rimozione delle difficoltà presenti in quella famiglia.

Nel momento in cui ogni tentativo da parte del Giudice fallisce e si dimostra che non è in alcun modo possibile un recupero della responsabilità genitoriale, rischiando di creare ulteriori gravi pregiudizi nei riguardi dei minori, il Giudice pronuncia la dichiarazione ut sopra.[1]

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato in quanto il giudice di secondo grado ha compiuto una valutazione fondando la propria motivazione su risultanze probatorie come le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi che hanno evidenziato, in definitiva, l'incapacità genitoriale della madre e la sua irrecuperabilità.

Ciò posto, risulta dall'esame della sentenza in commento, che la dichiarazione di adottabilità può essere esperita in assenza di fatti gravi sintomatici dello stato di abbandono in cui versa il minore, e di elementi fattuali dimostrati in concreto, capaci di dimostrare il possibile pregiudizio per il minore[2].

Dott.ssa Martina Carosi

[1] La Cassazione ha stabilito che la valutazione sulla responsabilità genitoriale non va svolta solo sulla persona del genitore, ma anche sul rapporto che questo instaura col figlio. (Sent. Cass.Civ., n. 35838/2021).

[2] Cass. SS. UU. 35110/2021