Appalto, rischio interferenziale e doveri informativi: la responsabilità dell'appaltatore per omesso coordinamento

25.07.2026

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 19/03/2026, n. 18646

Massima: In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'appaltatore che subappalta l'esecuzione delle opere mantiene la propria posizione di garanzia ex art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008 quando eserciti direzione tecnica o comunque ingerenza nell'esecuzione, ed è pertanto tenuto a cooperare e coordinarsi con il subappaltatore, nonché a informarlo tempestivamente delle decisioni assunte in sede di riunioni tecniche che incidano sulla sicurezza (quali, in particolare, la sospensione dei lavori per criticità della copertura o del percorso di lavorazione), al fine di evitare che le maestranze proseguano le attività in condizioni di pericolo.

A cura di Avv. Elia Francesco Dispenza

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 18646 depositata il 25 maggio 2026 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la natura sostanziale degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, ribadendo come la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori richieda un'effettiva interazione tra tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative.

La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un dipendente di un'impresa subappaltatrice, precipitato da una copertura industriale da un'altezza superiore a sette metri durante l'esecuzione di lavori di installazione di una rete di distribuzione del gas.

Al datore di lavoro della società appaltatrice, che aveva affidato in subappalto l'esecuzione dei lavori mantenendo comunque la direzione tecnica dell'intervento, veniva contestata la violazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento con l'impresa esecutrice.

Dall'istruttoria emergeva infatti che, nel corso di una riunione tecnica alla quale avevano partecipato il committente e la direzione lavori, era stata disposta la sospensione temporanea dei lavori a causa della precarietà di una porzione della copertura interessata dagli interventi. Tuttavia, tale decisione non era stata comunicata all'impresa subappaltatrice, la quale non aveva preso parte all'incontro. Ignara della sospensione e delle criticità rilevate, la persona offesa aveva proseguito l'attività programmata, accedendo alla copertura instabile e precipitando nel vuoto.

Nel ricorso per cassazione, la difesa sosteneva che la responsabilità fosse stata fondata non sul contestato difetto di coordinamento, bensì sulla mancata adozione di misure di sicurezza e sull'omessa vigilanza sull'accesso del lavoratore alla copertura, obblighi che riteneva gravassero sulla committente o sull'impresa subappaltatrice. Secondo tale prospettazione, la mancata comunicazione della sospensione dei lavori costituiva un fatto nuovo rispetto alla contestazione originaria. La difesa escludeva inoltre la sussistenza di un rischio interferenziale, poiché sul luogo dell'infortunio operavano esclusivamente i dipendenti dell'impresa subappaltatrice, e richiamava la presenza di un direttore tecnico di cantiere, al quale sarebbero spettati i compiti di vigilanza e l'eventuale sospensione delle attività.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, fornendo una disamina approfondita degli obblighi in capo al datore di lavoro appaltatore che mantiene un ruolo di ingerenza, come la direzione tecnica. Tali oneri, lungi dall'esaurirsi in adempimenti formali, impongono una costante attività di raccordo tra le imprese coinvolte, soprattutto in presenza di informazioni rilevanti per la sicurezza dei lavoratori.

In tale prospettiva, la mancata comunicazione della decisione di sospendere i lavori da parte dell'imputato è stata qualificata come una chiara manifestazione dell'inadempimento dei doveri di coordinamento.

Sul punto, la Corte ha espresso il seguente principio "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'appaltatore che subappalta l'esecuzione delle opere mantiene la propria posizione di garanzia ex art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008 quando eserciti direzione tecnica o comunque ingerenza nell'esecuzione, ed è pertanto tenuto a cooperare e coordinarsi con il subappaltatore, nonché a informarlo tempestivamente delle decisioni assunte in sede di riunioni tecniche che incidano sulla sicurezza (quali, in particolare, la sospensione dei lavori per criticità della copertura o del percorso di lavorazione), al fine di evitare che le maestranze proseguano le attività in condizioni di pericolo".

La Cassazione rafforza tale punto evidenziando che l'autonomia organizzativa dell'impresa subappaltatrice non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'appaltatore quando quest'ultimo conserva poteri di direzione o di controllo sull'attività svolta.

È stata altresì ritenuta infondata la censura relativa alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo la Cassazione, la mancata comunicazione della sospensione dei lavori non costituisce un fatto diverso rispetto a quello contestato, ma rappresenta la concreta modalità attraverso cui si è realizzata la violazione degli obblighi di cooperazione e coordinamento originariamente addebitata all'imputato.

Di particolare interesse risulta inoltre il passaggio dedicato alla nozione di rischio interferenziale. La Corte ha ribadito che tale rischio non presuppone necessariamente la contemporanea presenza fisica di lavoratori appartenenti a imprese diverse nello stesso luogo e nel medesimo momento. L'interferenza può infatti derivare dalla compresenza di differenti organizzazioni produttive che operano, anche in tempi diversi, nell'ambito dello stesso contesto lavorativo e le cui attività risultino reciprocamente collegate. Ciò che rileva è l'interazione tra i diversi assetti organizzativi e la necessità che questa venga governata attraverso adeguati strumenti di coordinamento.

Quanto alla presenza del direttore tecnico, la Suprema Corte ha osservato che non era stata dimostrata l'esistenza di una valida delega di funzioni idonea a trasferire gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro. In assenza di una delega efficace, la responsabilità del datore di lavoro permane e può eventualmente concorrere con quella di altri soggetti che abbiano esercitato in concreto funzioni organizzative o di vigilanza.

In conclusione, la sentenza ribadisce che gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 non si esauriscono in adempimenti formali, ma impongono una concreta collaborazione tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori. In tale prospettiva, l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la sicurezza può integrare una violazione degli obblighi prevenzionistici e fondare la responsabilità dell'appaltatore che continui a esercitare un ruolo di direzione o controllo sull'attività affidata in subappalto.

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