Somme derivanti da polizze assicurative all’interno del testamento

15.04.2024

Al momento dell'apertura della successione si trasferiscono agli eredi i rapporti giuridici di carattere patrimoniale, ossia tutte le situazioni giuridiche soggettive che facevano capo al de cuius suscettibili di valutazione economica. 

Ma non solo, infatti, è possibile individuare disposizioni testamentarie che vanno a designare un determinato soggetto beneficiario di somme derivanti da polizze assicurative che in vita il de cuius aveva stipulato in suo favore.

All'interno del testamento è possibile individuare disposizioni testamentarie in cui viene designato il beneficiario di somme derivanti da polizze assicurative. 

Le polizze assicurative sulla vita stipulate in favore di un terzo non rientrano all'interno dell'eredità relitta, poiché quest'ultime non entrano a far parte del patrimonio dello stipulante e conseguentemente non sono soggettate alla divisione ereditaria. 

L'art. 1920 c.c. prevede:" È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". 

L'assicurazione sulla vita è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, da cui deriva per lo stipulate assicurato l'obbligo di procedere al pagamento del capitale o di una rendita al verificarsi dell'evento dedotto dal contratto, ossia la morte dell'assicurato. 

L'effetto che produce tale contratto, come si può facilmente evincere dall'articolo suindicato, è il soddisfacimento di determinati interessi di natura economica in capo al beneficiario del medesimo contratto, cioè colui che è stato designato come tale all'interno del testamento, è esente dal pagamento dell'IRPEF. 

Inoltre, il contratto sulla vita soddisfa un'ulteriore funzione quello di strumento finanziario atto a tenere indenne l'eredità dalle spese legate alle imposte di successione. Il terzo beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita acquista un diritto proprio ed autonomo e quindi un diritto originario e non derivato dal patrimonio del contraente (de cuius), in tal senso l'acquisto di tale beneficio è indipendente dall'accettazione dell'eredità e rimane in piedi pur nella rinuncia della stessa. 

Infatti, l'art. 1921 c.c. dispone:"…La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio ….". Il potere di revoca può essere esercitato dal contraente solo fino al momento della sua morte, l'articolo in esame esclude infatti espressamente la trasmissibilità del potere di revoca agli eredi dello stipulante, la designazione diviene perciò definitiva con la morte dell'assicurato. La revocabilità però può essere esclusa dallo stipulante, ossia il de cuius, con una dichiarazione scritta di rinuncia al potere di revoca e conseguentemente deve seguire la comunicazione del beneficiario di volerne approfittare.

La designazione del beneficiario anche se avviene all'interno del testamento, rimane pur sempre un atto inter vivos, poiché il beneficiario acquista un diritto proprio nascente dalla promessa di pagamento fatta al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, il quale viene integrato dalla designazione del beneficiario successiva. Infatti, non essendovi una trasmissione a titolo ereditario dal patrimonio del contraente al beneficiario e non costituendo, dunque, il testamento negozio attributivo del beneficio iure successionis

Tale affermazione sarebbe confermata ulteriormente dalla norma suindicata, l'art. 1920 c.c., la quale prevede espressamente che: "…equivale a designazione l'attribuzione della norma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona…" pertanto, appare chiaro tal tenore del dispositivo che si configura un acquisto iure proprio e non iure successionis

Mentre nella designazione contenuta nel testamento, non vi è necessità di alcuna specifica disposizione legislativa, in quanto non si configura una disposizione testamentaria di ultima volontà. 

Dott.ssa Anna Maria De Marco