
Cosa prevede l'art. 14-bis o.p.?
A cura di Dott.ssa Angelica Catena
L'art. 14-bis dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354) disciplina il cosiddetto regime di sorveglianza particolare, uno degli strumenti più restrittivi del nostro sistema penitenziario, volto a garantire ordine e sicurezza all'interno degli istituti quando il comportamento del detenuto ne mette a rischio gli obiettivi.
Il comma 1 prevede che condannati, internati e imputati possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi.
Quando si applica?
Possono essere sottoposti al regime condannati, internati e imputati:
Il regime è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.
Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita l'autorità giudiziaria che procede.
Cosa comporta?
Restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, le quali però non possono riguardare l'igiene e le esigenze di salute, il vitto, il vestiario ed il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti consentiti dal regolamento interno.
Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'isituto in cui il detenuto si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento presso altro istituto idoneo.
