Sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo risarcitorio: cosa succede se il Giudice non fissa la data per provvedere al risarcimento?

22.04.2023

Cass. Pen. Sezioni Unite, 5 ottobre 2022, n. 37503 

L'istituto della sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato e trova una disciplina tra gli artt. 163 e 168 cp

Per essere applicata è necessario che ci sia una sentenza di condanna e che quindi il soggetto sia responsabile del reato per il quale è stato giudicato. 

La sospensione riguarda la pena principale e presuppone altresì l'obbligo del risarcimento danni nei confronti della persona offesa. 

La caratteristica di tale istituto è la sua applicazione, in quanto non può essere concessa più di una volta (art. 164 cp). 

Più precisamente, il giudice di cognizione può affermare che l'esecuzione della pena venga sospesa per un certo lasso di tempo, perché si presume che il soggetto non ricada nel commettere il medesimo reato. 

Quando il giudice condanna l'imputato ad una pena superiore ai due anni, riferita ad un fatto di lieve entità, può ordinare che la pena resti sospesa per 5 anni se si tratta di una condanna per delitto o per due anni se si tratta di una condanna per contravvenzione.

Alla scadenza di tale periodo il reato si considera completamente estinto. Lo scopo della "pena sospesa" è quello di favorire il recupero di un soggetto che ha commesso un reato minore e che non risulti pericoloso all'interno del tessuto sociale. 

Il risarcimento del danno, infatti, si attua proprio per far comprendere le conseguenze di un comportamento deviato. Alquanto problematica è il situazione in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento dell' obbligo risarcitorio e il giudice non fissa una data per provvedere al risarcimento, dunque cosa succede ?

Proprio su questo interrogativo si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 37503 del 5 ottobre 2022.

Nel caso di specie il giudice del Tribunale di Lecce aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto non era stato adempiuto l'obbligo risarcitorio disposto in favore della parte civile. 

Il difensore dell'imputato decise di proporre ricorso per cassazione deducendo due motivi :

  • Con il primo motivo si delinea che il giudice avrebbe erroneamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena ,per il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio, violando il principio della giurisprudenza di legittimità. Tale principio afferma che : "in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art.165 cp, poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cp."[1] Quindi anche se il termine per adempiere l'obbligo risarcitorio non viene stabilito dal giudice non si considera ancora scaduto per il "mancato decorso di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che, poiché l'adempimento sarebbe, nel caso di cui all'art. 165 cp, funzionale alla conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena, sembra ricorrere senz'altro quella necessità, legata alla peculiarità della prestazione, che riserva al giudice dell'esecuzione l'individuazione del termine in ragione di una valutazione in concreto che abbia riguardo ad una serie di indici quali l'entità della somma, il tempo della statuizione e la condizione economica del condannato";
  • Con il secondo motivo si "rimprovera al giudice dell'esecuzione di non aver tenuto conto del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l' assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio dovendo il giudice dell'esecuzione, investito della documentata prospettiva difensiva di impossibilità ad adempiere e svolgere gli opportuni accertamenti."

La prima sezione penale, con ordinanza, rimette il ricorso alle Sezioni Unite segnalando la presenza di due contrastanti indirizzi giurisprudenziali che, ad avviso della sezione rimettente, non sono stati superati dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, persistendo incertezze interpretative nei giudizi di merito.

Il primo indirizzo interpretativo afferma che "il termine entro il quale il condannato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in udienza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa. Secondo l'opposto orientamento giurisprudenziale il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in udienza, coincide con quello di 2 o 5 anni voi previsto dall'articolo 163 cp."Successivamente la questione è stata sottoposta alle sezioni unite e si iniziarono a dedurre le prime conclusioni: "quando il giudice penale concede la sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio valuta, in via prognostica, che l'imputato si asterrà in futuro commettere ulteriori reati e, in secondo luogo, compie un giudizio di meritevolezza stimando l'imputato idoneo a conseguire il beneficio se si attiva per risarcire la parte civile del danno cagionato dal reato e liquidato dal giudice stesso con la sentenza di condanna."

A questa tesi si collegano due termini ovvero quello previsto dall'articolo 163 primo comma cp e quello previsto dall'articolo 165 sesto comma cp. 

Il termine dell'articolo 163 è "funzionale alla conferma o meno della prognosi di non recidiva e determina, nel caso di conferma della prognosi formulata, l'estensione del reato mentre nel caso contrario la revoca del beneficio. Il termine dell'articolo 165 cp. è utile a definire compiutamente il trattamento special preventivo riservato al condannato con pena condizionalmente sospesa è subordinata all'obbligo risarcitorio imposto solo esclusivamente se vi è stata costituzione di parte civile nel processo penale."

La Corte di Cassazione sulla base di queste motivazioni ritiene non condivisibile il primo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine deve coincidere con quello del passaggio in giudicato della sentenza. 

Oltre a non condividere la concezione penalistica del termine stabilita dall'articolo 165 cp., la Corte non condivide anche quella dell'art 163 cp perché entrambe svalutano il ruolo che la norma penale richiede al termine. 

A tal proposito è opportuno individuare quanti siano le conoscenze giuridiche che si verificano quando il giudice omette in sentenza di fissare il termine previsto per adempiere il risarcimento del danno.

"La mancata fissazione del termine si traduce in un omessa statuizione obbligatoria, perché il termine per adempiere concorre a definire il trattamento special- preventivo del condannato e perciò deve essere stabilito dal giudice della cognizione attraverso il bilanciamento di una serie di elementi non predefiniti. Il fatto che il termine per adempiere concorra a definire il trattamento special preventivo del condannato si consona con il principio rieducativo disciplinato dall'articolo 27 terzo comma della Costituzione. "Quindi se il giudice della cognizione o il giudice dell'esecuzione non fissa il termine per l'adempimento risarcito esso dovrà coincidere con quello stabilito dall'articolo 163 per cui " l'adempimento degli obblighi deve avvenire prima della scadenza del termine di sospensione" .

Alla luce di quanto esposto la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso disponendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, mentre il secondo motivo del ricorso è stato assorbito dall'accogliento del primo.

Dott.ssa Letizia Fratello


[1] Sez.5 n. 9855 del 08.11.2018, dep. 2019, Perticari, Rv. 275502/01