Cos’è lo “stato di necessità”?
Lo "stato di necessità" è una delle cause di giustificazione previste dal nostro ordinamento, all'art. 54 c.p., che prescrive una situazione eccezionale per cui un fatto, costituente reato, non è punito in quanto quel comportamento è consentito o addirittura richiesto dall'ordinamento. Tale una scriminante, che rende il fatto oggettivamente non antigiuridico, viene interpretata secondo parte della dottrina come scusante rispondente al c.d. "principio di inesigibilità".
Simile criterio esplica i propri effetti in tutte quelle ipotesi in cui un fatto, seppur tipico, antigiuridico e colpevole, viene ritenuto dal legislatore come non esigibile dalla legge penale, in considerazione dello stato soggettivo dell'autore, che non avrebbe consentito una condotta diversa.
Il legislatore, dunque, compie un giudizio di bilanciamento tra contrapposti interessi, ritenendo prevalente la non punibilità del soggetto che si trova dinanzi ad un conflitto di doveri.
Lo stato di necessità, seppur presenti profili in comune con la legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., se ne differenzia in quanto la causa di giustificazione in esame presuppone una condotta lesiva nei confronti di un terzo estraneo (e non dell'aggressore), la rilevanza solo di diritti personali (e non anche patrimoniali) ed un obbligo di indennizzo per il soggetto passivo della lesione.
La norma richiede che sussista "il pericolo attuale di un danno grave alla persona", con ciò intendendosi la compromissione di qualsivoglia diritto all'integrità fisica e personale. Il pericolo, inoltre, non deve essere causato dal soggetto che invoca la scriminante, potendo provenire da qualsiasi fonte, anche naturale.
La condotta aggressiva posta in essere dall'agente deve essere cogente, vale a dire l'unica alternativa praticabile, e proporzionata al pericolo; invero, il fatto sarà scriminato ove il bene minacciato sia prevalente o almeno equivalente a quello sacrificato.
Infine, non può essere invocato lo stato di necessità da parte di chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.