La Corte Costituzionale si è espressa sulla cronica intossicazione

18.04.2026

Corte Costituzionale, 26 febbraio 2026, n. 21.

Massima: "Non è costituzionalmente illegittima la disciplina di cui all'art. 95 c.p. nella parte in cui limita l'esclusione o la diminuzione dell'imputabilità del soggetto tossicodipendente alle sole ipotesi di intossicazione cronica qualificabile come infermità mentale, caratterizzata da gravi e persistenti anomalie psichiche, anche successive a periodi di astinenza, con esclusione dei meri disturbi connessi alla dipendenza – quali craving e sindrome da astinenza – che non integrano di per sé una condizione idonea a incidere sulla capacità di intendere e di volere."

A cura di Dott.ssa Gemma Colarieti

Lo scorso 26 febbraio la Corte costituzionale ha ritenuto "non fondata" la questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice per l'udienza preliminare di Bergamo sulla disciplina in materia di imputabilità dell'autore di reato tossicodipendente, ex art. 95 del codice penale. In particolare, il giudice a quo sollevava la questione circa la compatibilità con una serie di principi costituzionali dell'interpretazione costante della Corte di Cassazione. 

Tale orientamento giurisprudenziale escludeva o diminuiva l imputabilità dell'autore di reato tossicodipendente soltanto in presenza di un'intossicazione "cronica", intesa come vera e propria malattia psichica, non contemplando i disturbi provocati dalla dipendenza, tra cui il cosiddetto "craving", ossia il desiderio intenso e irresistibile di procurarsi la sostanza, e la "sindrome da astinenza". 

Secondo il giudice rimettente, anche questi disturbi possono essere di tale gravità da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell'autore del reato.

Tuttavia, Consulta ha stabilito che la Costituzione la situazione di "cronica" intossicazione sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell'autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell'ambito di quadri clinici di "comorbidità" o "doppia diagnosi" – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». 

Laddove sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali, ma non impone di escludere o diminuire la pena in caso di "disturbi da dipendenza" da sostanze stupefacenti, valutando l'autore di reato tossicodipendente come persona responsabile delle proprie condotte illecite, perché in linea di principio responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza, dunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore al fatto di reato, un percorso di disintossicazione. 

Pertanto, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un'attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza. 

Al tempo stesso, l'ordinamento ne riconosce la particolare vulnerabilità e il suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà, dando la possibilità, durante il processo e nel corso dell'esecuzione della pena, percorsi di riabilitazione dentro e fuori dal carcere, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale e di tutela della salute, rispettivamente ex articolo 2 e 32 della Costituzione.

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