Fedeltà coniugale e obblighi economici: la nuova frontiera del tradimento nel diritto di famiglia

22.06.2026

A cura di Dott.ssa Rossella De Santis

Per lungo tempo, nell' immaginario collettivo e nella stessa percezione sociale del matrimonio, il concetto di tradimento è stato associato quasi esclusivamente alla violazione della sfera affettiva o sessuale della coppia. Eppure, all'interno del matrimonio esistono forme di infedeltà più silenziose, meno visibili, ma non per questo meno profonde. 

Vi sono condotte che non riguardano relazioni extraconiugali, ma attraverso una gestione opaca delle risorse economiche familiari, l'abuso della fiducia finanziaria del partner o la sottrazione unilaterale di beni comuni. È in questo spazio sospeso tra obblighi patrimoniali e lealtà coniugale che prende forma il cosiddetto "tradimento economico".

Per comprendere la portata di tale fenomeno è necessario interrogarsi sul significato autentico del dovere di fedeltà del nostro ordinamento. 

L'art. 143 c.c. nel disciplinare i diritti e i doveri dei coniugi, sancisce l'obbligo della reciproca fedeltà, dell'assistenza morale e materiale e della collaborazione nell'interesse della famiglia. Lo stesso articolo, al terzo comma, precisa inoltre che i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni familiari in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. 

Già dalla formulazione della disposizione emerge con evidenza come il matrimonio non possa essere concepito soltanto quale unione affettiva, ma come autentica comunione di intenti e di responsabilità. In questa prospettiva, la fedeltà assume una dimensione ben più ampia rispetto al tradizionale divieto di intrattenere relazioni extraconiugali; essa implica correttezza, trasparenza e tutela dell'affidamento reciproco che ciascun coniuge ripone nell'altro.

Non a caso la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ampliato il significato dell'obbligo di fedeltà, avvicinandolo sempre di più al concetto di lealtà reciproca. Emblematica sul punto la pronuncia della Cass. Civ. Sez. I, 11 giugno del 2008, nr. 15557 la quale afferma che «L'obbligo della fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, avvicinandosi la nozione di fedeltà coniugale a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune».

Quando uno dei coniugi sceglie di sottrarsi sistematicamente alle spese quotidiane della famiglia, omette di contribuire al pagamento del mutuo, svuota i conti correnti comuni e gestisce le risorse economiche secondo una logica puramente individualistica, non si consuma solo una violazione di ambito patrimoniale. Con tali condotte viene a formarsi una delle forme più insidiose dell'infedeltà coniugale, nasce un egoismo economico incompatibile con i principi di solidarietà e collaborazione familiare.

In tale prospettiva, l'inadempimento economico si trasforma in una slealtà coniugale capace di compromettere la fiducia reciproca minando quella dimensione di doveri essenziali tra i coniugi previsti dall'art. 143 c.c.

La rilevanza giuridica del cosiddetto" tradimento economico "trova oggi sempre più frequente riconoscimento anche nella giurisprudenza di merito, la quale tende a valorizzare il dovere di lealtà e correttezza nella gestione delle risorse familiari.

Su tale questione è intervenuto il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, con la sentenza nr. 312 del 31 marzo 2026, affrontando il caso di un coniuge che aveva svuotato il conto corrente cointestato appropriandosi di somme eccedenti la propria quota di spettanza. La pronuncia è di particolare interesse poiché evidenzia che l'utilizzo delle risorse comuni non può essere rimesso ad una logica individualistica, ma deve essere sempre coerente con i principi di correttezza e collaborazione che regolano il rapporto patrimoniale.

Tra le forme più insidiose di tradimento economico, inoltre, vi è certamente l'occultamento della reale capacità reddituale da parte di uno dei coniugi, soprattutto nei procedimenti relativi al mantenimento. In questi casi, la slealtà si manifesta attraverso una costruzione artificiosa della propria situazione patrimoniale, finalizzata a sottrarsi agli obblighi derivanti dal vincolo familiare. 

Emblematica sul punto la sentenza nr. 32349 del 2024 della Corte di Cassazione che ha affermato che la capacità economica del coniuge, obbligato al versamento dell'assegno, può essere desunta anche da elementi indiziari quali il tenore di vita concretamente mantenuto, le spese sostenute e lo stile di vita osservato.

La giurisprudenza sembra muoversi lungo una medesima direttrice interpretativa: riaffermare che il rapporto coniugale impone non soltanto fedeltà affettiva, ma anche correttezza trasparenza, lealtà nella gestione delle risorse economiche. 

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