La regola “dell’oltre ragionevole dubbio” nel reato di truffa
Cass. pen. Sez. II, 27 aprile 2026, n. 15091
Massima: "Il dubbio impeditivo della pronuncia di colpevolezza può essere solo quello ragionevole, ovvero quello plausibile, derivante dalla complessiva valutazione in concreto degli elementi a favore ed a carico dell'imputato, senza che per tale possa invece intendersi il dubbio, congetturale, inevitabilmente insito in un sistema che, ricostruendo ex post un evento storicamente accaduto, lascia, perciò solo, spazio alla astratta possibilità, anche del tutto non verosimile di una diversa soluzione.
Sottolineato che nel caso della truffa la percezione dell'ingiusto profitto costituisce prova e non mero indizio della riferibilità all'agente della condotta costitutiva la fattispecie illecita, quantomeno in parte, non è consentito in ragione del canone di cui all'art. 533 c. p. p. svalutare detto elemento al punto da attribuire valore essenziale ed esclusivo ai fini della prova della responsabilità del reato di cui all'art. 640 c. p., all'individuazione dell'autore degli artifici o raggiri, così che solo chi pone in essere gli stessi può essere chiamato a rispondere del delitto predetto".
A cura di Avv. Sara Spanò
La decisione in esame trae origine dal ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Trani avverso una sentenza di assoluzione dell'imputato che non è stato ritenuto responsabile, oltre ogni ragionevole dubbio, del reato di truffa ex art. 640 c.p. per aver ricevuto sulla propria carta poste-pay il pagamento di una bicicletta venduta online ma mai consegnata all'acquirente.
Con il primo motivo, il Procuratore specificava che l'intestazione della carta sulla quale era stato effettuato il bonifico dall'acquirente costituiva prova diretta della commissione del reato da parte dell'imputato.
Tale elemento veniva corroborato dal fatto che il reo non aveva mai offerto un'alternativa dei fatti. Con il secondo motivo di doglianza, il Procuratore lamentava contraddittorietà, illogicità della motivazione ed inosservanza dell'art. 533 c.p.p. in quanto il ragionevole dubbio deve essere applicato sulla base di una valutazione complessiva degli indizi reali e della loro valenza dimostrativa.
La questione, quindi, veniva rimessa ai giudici di legittimità, quest'ultimi sono stati chiamati a pronunciarsi sull'accertamento della responsabilità dell'imputato e a definire la regola "dell'oltre ragionevole dubbio" prevista dall'art. 533 c.p.p in ipotesi in cui, come nel caso di specie, sussista solo la prova di una frazione della complessiva condotta criminosa.
Pertanto, alla Corte Suprema veniva sottoposto il seguente quesito: l'individuazione del paramento che il giudice di merito deve utilizzare nel caso in cui venga acquisita prova certa dell'impossessamento del profitto illecito, in caso di reati aventi ad oggetto le aggressioni patrimoniali, qualora non sussista una dimostrazione della condotta che ha causato l'evento ingiusto oggetto di imputazione.
Breve premessa sulla fattispecie criminosa.
Non si verifica il delitto di truffa se l'autore del reato non pone in essere atti di raggiri o artifici volti a trarre in errore o in inganno la vittima.
L'art. 640 c.p. non specifica in cosa debbano consistere gli artifici o i raggiri ma si limita ad indicare quali effetti debbano produrre sulla vittima di truffa: è ormai pacifico che l'artificio consista in qualsivoglia forma di espediente che alteri la percezione della realtà da parte della vittima e che il raggiro consista in qualsiasi, purché ingannatoria, modalità di manipolazione del soggetto.
In forza di ciò, si ritiene che il reato di truffa sia un reato a forma vincolata: si realizza solo a condizione che il soggetto ricorra alle modalità (i raggiri o gli artifici) descritte dall'art. 640 c.p.
L'induzione in errore o in inganno del soggetto passivo del reato che ne consegue costituisce l'elemento che qualifica tale fattispecie incriminatrice. Come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 27 aprile 2007 n. 16568, ciò che identifica il delitto di truffa – e lo distingue da altre figure di reato affini – è l'induzione in errore che si verifica nel momento in cui il soggetto che tiene il comportamento vietato prospetta a taluno, al fine di convincerlo a realizzare atti di disposizione del proprio patrimonio, una falsa rappresentazione della realtà. Lo stato di induzione in errore, quale elemento costitutivo della fattispecie di truffa, deve essere oggetto di uno specifico e approfondito accertamento da parte del giudice di merito perché, qualora non dovesse sussistere, verrebbe meno lo stesso delitto di truffa.
La truffa è tradizionalmente ritenuta un reato istantaneo e di danno.
Ciò significa che si realizza nel momento in cui la vittima pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale in favore dell'autore del raggiro o dell'artificio.
Si ritiene, però, possibile che talvolta la fattispecie di truffa assuma la configurazione di un reato a consumazione prolungata: ogni volta che, mediante un'unica condotta di raggiro, il profitto consista in un'erogazione distribuita nel tempo (ad esempio, a cadenza mensile), il momento consumativo del reato di truffa coincide con il momento in cui è stata eseguita l'ultima prestazione, a condizione che la condotta di frode che ha originato il danno e il profitto resti unica (altrimenti si configurano tanti reati di truffa quante sono le frodi che hanno indotto di volta in volta la vittima in inganno).
Il caso veniva così risolto:
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi di censura articolati nello stesso. Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato che il legislatore ha adottato nel sistema processuale italiano il principio nordamericano secondo cui la colpevolezza deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio.
Su questa regola si è sviluppata una granitica giurisprudenza, secondo cui la semplice e astratta prospettazione di fattori ipotetici, non è sufficiente per escludere la responsabilità penale dell'agente. Al contrario, occorre che la dimostrazione del fattore alternativo debba essere concreta e provata nel contraddittorio tra le parti. Difatti le fonti di prova raccolte nella fase delle indagini preliminari non possono definirsi prove ossia il risultato concreto che consentono al giudice di ricostruire i fatti e formare il proprio convincimento per la decisione finale.
Invero, è stato chiarito che il ragionevole dubbio non può fondarsi su un'ipotesi alternativa congetturale e illogica o su eventualità prospettabili come "in rerum natura", non realizzabili. Sicché bisogna intendersi il dubbio come quello basato su fatti che possano apparire certi quantomeno dal punto di vista logico e riscontrabili negli elementi acquisiti nel processo.
Nel caso che ci occupa secondo le autorità giudiziarie, infatti, la condotta consistita nella percezione del profitto, è essenziale per la consumazione del reato di truffa. Per contro, non è essenziale porre in essere anche artifici o raggiri, quando solo meramente ipotetici.
Il Supremo Consesso ha altresì specificato che, per non affermare la colpevolezza dell'imputato, il ragionevole dubbio non si può basare sulla congettura di un possibile coinvolgimento di altri soggetti, come, invece, affermava il Tribunale in primo grado.
A fronte di tali rilievi, secondo la Corte Suprema, il Tribunale non ha adottato in modo conforme i suddetti e consolidati principi, non ha applicato il principio del ragionevole dubbio in modo logico e valido e non ha qualificato la frazione della condotta della percezione del profitto come essenziale nella consumazione del reato di truffa.
Per tutti questi motivi, i giudici di legittimità hanno annullato il provvedimento con rinvio per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Trani in diversa composizione.
