TSO: audizione e notifica obbligatorie prima della convalida
Cort. Cost. Sent. n. 76/2025
A cura di Dott.ssa Martina Carosi
Massima : "l'audizione della persona sottoposta a TSO prima della convalida "consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di migliore ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva"
La Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, 34 e 35 della L.n. 833/1978 relativamente agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, in caso di TSO, il provvedimento con cui il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera venga notificato tempestivamente al soggetto interessato avvertendolo della convalida del provvedimento ad opera del Giudice Tutelare entro le successive 48 ore, con la possibilità per lo stesso soggetto di essere ascoltato personalmente dal Giudice prima della convalida.
La pronuncia in esame trae spunto dalla vicenda che ha visto coinvolto il Giudice di Tutelare del Tribunale ordinario di Caltanissetta che aveva convalidato il provvedimento del Sindaco della medesima città con il quale era stato disposto il TSO in degenza ospedaliera della ricorrente.
Il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso ritenendo integrati i presupposti previsti dalla L'n. 833 del 1978 sulla base delle diagnosi svolte dagli operatori e dalle risultanze istruttorie.
Anche la Corte d'Appello riteneva, successivamente, presenti le condizioni per operare il trattamento fondando la propria decisione sulle idee suicidarie della donna e sull'esagerata assunzione del farmaco Tavor.
Si ricorreva, pertanto, in Cassazione adducendo un unico motivo di doglianza fondato sulla violazione e la falsa applicazione degli artt. 70, 101, 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 33 e 34 L. n. 833 del 1978, in quanto non era stato notificato alla ricorrente il provvedimento del Sindaco che disponeva il trattamento, né la stessa, aveva avuto occasione di essere ascoltata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Caltanissetta.
Ritenuto il ricorso ammissibile, la Suprema Corte di Cassazione rilevava l'importanza della questione di legittimità costituzionale in ordine alla procedura espletata nei confronti della donna.
Ciò posto, gli Ermellini hanno ricostruito il quadro giuridico di riferimento partendo dall'art.32 Cost., con il quale si sancisce il diritto alla salute quale fondamentale diritto dell'individuo ma anche, quale interesse della collettività limitando, pertanto, l'esecuzione dei TSO a determinate condizioni.
Rilevante, infatti, per la Cassazione è stato quanto stabilito dalla Legge Basaglia (L.n. 180 del 13 maggio 1978), in quanto ha consentito di superare l'originario pregiudizio secondo cui il ricovero per "custodia e cura" era previsto per qualunque soggetto affetto da qualunque causa di alienazione mentale, laddove fosse pericoloso per sé e per altri. Con l'intervento della predetta legge, invece, la misura di sicurezza non può essere applicata per un pregiudizio generico, ma solo quando sia stato commesso un reato e vi sia stata una valutazione prognostica di pericolosità sociale con eventuale applicazione del ricovero presso una REMS (Residenza per l'esecuzione di una misura di sicurezza).
Tale legge, tuttavia, è stata di importanza preminente anche relativamente al c.d. TSO per il soggetto che rifiuti le cure urgenti e indifferibili.
Secondo gli Ermellini, le doglianze sollevate dalla ricorrente hanno evidenziato una stretta comunicazione tra il Sindaco ed il Giudice Tutelare, ma nessuna comunicazione da parte degli stessi con il paziente comportando, tra le altre cose, che l'impugnazione del provvedimento che dispone il trattamento avvenga "al buoio" in quanto la persona interessata non viene messa al corrente degli atti preliminari alla convalida.
Nell'esaminare la questione ad ella sottoposta, la Corte Costituzionale ha operato una ricostruzione della disciplina legislativa del Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, affermando che ai sensi dell'art.34 co.4 della L.n. 833/1978, il trattamento può essere adottato in presenza dei seguenti presupposti:
Relativamente al secondo presupposto, l'art.33 della suddetta Legge, prevede che i trattamenti vengano accompagnati da iniziative che garantiscano la manifestazione del consenso e la partecipazione del paziente ed, in ultimo, che il TSO soggiaccia alle garanzie procedimentali e processuali secondo le quali è necessario un duplice parere medico e che la persona sia posta nella condizione di comunicare con chiunque voglia nonché il diritto di chiedere la modifica o la revoca del provvedimento che ha disposto il TSO.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate in ordine agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.
Nello specifico, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.35 della L.n. 833 del 23 dicembre 1978 prevedendo che l'audizione della persona sottoposta a TSO prima della convalida "consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di migliore ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva" e che il diritto del soggetto di ricevere comunicazione dei provvedimenti non sia inificiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa.
Motivo per cui, non può trovare ostacolo la comunicazione all'interessato del provvedimento del sindaco con cui è disposto il TSO coattivo nonché la notifica del relativo decreto motivato del giudice tutelare.