La disciplina dell’udienza preliminare

13.08.2025

A cura di Avv. Laura Giusti

Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, il Giudice, entro cinque giorni, fissa con decreto l'udienza, la quale si deve celebrare entro trenta giorni dal deposito della richiesta.

L'imputato e la persona offesa sono informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'imputato può richiedere giudizio immediato e rinunciare all'udienza preliminare.

L'udienza preliminare si celebra in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'imputato.

La persona offesa, se vuole costituirsi parte civile, può farlo a pena di decadenza prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Il primo adempimento del Giudice consiste nel verificare la regolare costituzione delle parti, valutando la correttezza degli avvisi e la regolarità delle notifiche. Nel caso in cui ricorrano delle nullità, il Giudice è tenuto a dichiararle, disponendo la rinnovazione degli avvisi e delle notifiche, e dunque, rinviando l'udienza. Se l'imputato, regolarmente citato, non è comparso, il Giudice deve dichiararne la sua assenza.

La Riforma Cartabia ha introdotto due nuovi commi nell'art. 420 c.p.p.:

- il comma 2 bis prevede che, solo a seguito della positiva verifica della regolarità della notifica, è possibile poi passare alla valutazione relativa alla procedibilità in assenza;

- il comma 2 ter, invece, ridefinisce i casi in cui l'imputato deve considerarsi presente.

Il Giudice ha la facoltà di rimettere, anche d'ufficio, la questione concernente la competenza per territorio alla Cassazione. In tal caso il Giudice pronuncia ordinanza, con la quale rimette gli atti alla Cassazione, insieme agli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori. Il termine entro il quale il Giudice può disporre il rinvio è individuato dall'art. 24 bis c.p.p. in prima della conclusione dell'udienza preliminare.

L'art. 24 bis comma 6 c.p.p. prescrive che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la remissione della decisione alla Cassazione, decade dalla possibilità di riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

Ai sensi dell'art. 421 c.p.p., conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e prima di procedere alla discussione, il Giudice, se rileva che la richiesta di rinvio a giudizio non presenta un'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge, sentite le parti, deve invitare il PM a riformulare l'imputazione.

Qualora il PM provveda alla riformulazione, l'imputazione modificata va inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se è presente in aula, anche mediante collegamento a distanza; se invece l'imputato non è presente, il Giudice sospende il processo e rinvia a nuova udienza, disponendo la notifica del verbale contenente la nuova imputazione entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

Qualora, invece, il PM non provveda alla riformulazione a seguito dell'invito, il Giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al PM.

Verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, dichiara aperta la discussione.

Nel corso della discussione, le parti illustrano le loro conclusioni sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM o prodotti all'inizio e ammessi dal Giudice.

L'imputato può sempre chiedere di rilasciare spontanee dichiarazioni o di essere interrogato nelle forme previste per il dibattimento (c.d. cross examination).

La discussione segue il seguente ordine: PM, difensore parte civile, difensore responsabile civile, difensore civilmente obbligato per la pena pecuniaria, difensore dell'imputato. PM e difensore dell'imputato possono replicare una sola volta.

Raccolte le conclusioni delle parti il Giudice può:

- dichiarare chiusa la discussione ed adottare la decisione di proscioglimento, anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, o disporre il rinvio a giudizio;

- ordinare al PM nuove indagini o attività di integrazione probatoria.

L'udienza preliminare si conclude con la sentenza di non luogo a procedere o con il decreto che dispone il giudizio.

Il Giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere nei seguenti casi:

- se sussiste una causa di estinzione del reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

- se il fatto non è previsto dalla legge come reato o non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;

- se l'imputato è persona non punibile;

- se gli elementi di prova acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Il dispositivo della sentenza viene letto in udienza.

Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il PM;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Sull'impugnazione la Corte di Appello decide in camera di consiglio.

In caso di appello del PM, la Corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

In caso di appello dell'imputato, la Corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

Contro la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata in grado di appello, possono ricorrere per Cassazione:

a) l'imputato;

b) il Procuratore Generale, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p. (ossia in caso di esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, in caso di inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale o in caso di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza).

Se sopravvengono o si scoprono nuovi fonti di prova, che da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il Giudice, su richiesta del PM, deve disporre la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

In presenza di fonti di prova sufficienti a rendere necessario il giudizio dibattimentale, il Giudice deve emettere decreto di rinvio a giudizio.

Nel decreto di rinvio a giudizio sono indicate:

1) generalità imputato;

2) indicazione persona offesa;

3) imputazione;

4) indicazione sommaria fonti di prova;

5) indicazione del luogo, del giorno ed ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;

6) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

A seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, il Giudice, in contraddittorio tra le parti, deve formare il fascicolo del dibattimento, nel quale devono confluire solamente gli atti previsti dall'art. 431 c.p.p., ossia gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile, gli atti irripetibili, i documenti acquisiti all'estero, i verbali degli atti assunti in incidente probatorio, il certificato generale del casellario giudiziale, il corpo del reato o le cose pertinenti al reato. Con l'accordo tra le parti, possono anche confluire atti non compresi nell'elencazione anzidetta e contenuti nel fascicolo del PM, nonché gli atti di investigazioni difensive.

Si forma così il c.d. doppio fascicolo:

- quello del dibattimento ex art. 431 c.p.p.;

- quello del PM, ove è allegato il fascicolo del difensore, dove rimangono conservati tutti gli atti delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.