Usufrutto, uso e abitazione: le differenze
L'usufrutto.
La disciplina in materia di usufrutto è contenuta nel codice civile del 1942, nozione di derivazione romana definito come "diritto di uso e sfruttamento delle cose altrui".
L'istituto, all'epoca, nacque con lo scopo di assicurare alla vedova, non erede per legge, un tenore di vita corrispondente a quello antecedente la morte del coniuge. Tale funzione è rimasta ferma nel corso del tempo sino alla riforma del diritto di famiglia.
Attualmente, il fulcro della normativa è rappresentato dagli artt. 979 e 981 c.c..
Il diritto di usufrutto è un diritto reale temporaneo che conferisce la facoltà di godere della cosa altrui nel rispetto dell'originaria destinazione economica, consentendo di dividere nel tempo l'utilizzabilità del bene: l'usufruttuario ne gode e allo stesso tempo garantisce al nudo proprietario l'utilizzabilità futura.
1.a) Le origini.
Come già anticipato, l'usufrutto trova senz'altro la sua origine nelle fonti romane.
Era definito come il diritto di uso e sfruttamento delle cose altrui nel rispetto della sostanza e della destinazione. La principale caratteristica è quella della temporaneità, per la quale il diritto dell'usufruttuario non può eccedere la durata della sua vita (usufrutto vita natural durante).
1.b) La nozione.
L'usufrutto è definito in dottrina come un diritto a "contenuto generale".
Questa definizione nasce in quanto all'usufruttuario non competono specifiche forme di utilizzazione del bene differenti da quelle ricomprese nel titolo. Allo stesso tempo, però, trattasi di un diritto limitato se posto a raffronto con il diritto di proprietà. E' bene ricordare che è intorno alla nozione del diritto d'usufrutto, come ius in re aliena, che si specificano e comprendono i limiti che circoscrivono l'istituto giuridico.
1.c) Le fonti normative.
La normativa in tema di usufrutto è contenuta nel libro III, Capo I, Titolo V del codice civile, ed in particolare dall'art. 978 al 1020 c.c. La lettura va integrata con ulteriori disposizioni codicistiche che concorrono a disciplinare il diritto reale de quo, tra cui gli usi (ex art. 8 disp. prel.), le leggi speciali e i regolamenti, nonché con l'art. 42 della Costituzione che, pur essendo espressamente dedicato alla proprietà, contiene un implicito riferimento ai diritti reali minori.
2. L'uso e l'abitazione.
I diritti di uso e di abitazione sono diritti reali di godimento su cosa altrui. Le caratteristiche principali sono: realità, limitatezza e temporaneità.
L'art. 1021 del codice civile attribuisce al titolare del diritto di usoil potere di utilizzare il bene e di ricavarne i frutti per il soddisfacimento dei suoi bisogni e della sua famiglia.
Più puntuale è la disciplina in tema di abitazione(art. 1022 c.c.), poiché trattasi del diritto di abitare (godimento diretto) in una casa ad uso abitativo (oggetto del diritto).
Il diritto ha una natura strettamente personale, poiché è imposto il divieto di cessione e di locazione ai sensi dell'art. 1024 c.c., quindi con impossibilità di disposizione e di godimento indiretto del diritto.
Emerge chiaramente, la differenza con il diritto di usufrutto: non sono diritti di godimento a contenuto generale ma sottoposti a limiti.
2.a) L'oggetto.
Il diritto di uso prevede che i beni possano essere utilizzati e goduti solo dal beneficiario e in modo diretto dallo stesso. Nel caso in cui questi beni producano frutti: si è già detto che, rispetto ai frutti, esiste un limite di legge rispetto al loro utilizzo da parte dell'usuario.
Il titolare del diritto di abitazione deve essere necessariamente una persona fisica, ed oggetto del diritto una casa idonea all'uso abitativo. Inoltre, il diritto di abitazione si estende a tutti gli accessori e pertinenze dell'immobile destinati al servizio e all'ornamento della casa, nonché alle accessioni.
2.b) Gli obblighi.
L'usuario che gode di un fondo fruttifero è gravato delle spese di coltura e del pagamento dei tributi. Allo stesso modo il titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento delle spese ordinarie e al versamento dei tributi in proporzione alla quota di godimento dell'immobile.
Avv. Roberta Verzicco