Versamento di somme tra coniugi o conviventi

19.06.2026

Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2026, n. 10388

Massima: in caso di attribuzioni patrimoniali effettuate tra coniugi o conviventi non si può automaticamente parlare di donazione indiretta, dovendo provare in modo stringente l'effettiva sussistenza dell'animus donandi.

A cura di Avv. Sofia Casarotto

Con la sentenza n. 10388 del 20 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di particolare rilevanza pratica in materia di trasferimenti di denaro tra coniugi o conviventi di fatto, segnando i confini tra atti di liberalità e atti di solidarietà matrimoniale.

La sentenza origina da una complessa vertenza patrimoniale tra due ex coniugi.
La moglie aveva acquistato un’autovettura con somme interamente personali, per poi intestarla formalmente al marito.

La Signora aveva quindi adito le vie legali chiedendo la restituzione delle somme da lei interamente corrisposte per ingiustificato arricchimento e indebito oggettivo.

Se il Tribunale di Brescia aveva accolto parzialmente la domanda dell’attrice, la Corte di Appello ha ribaltato completamente tale decisione.

La Corte di Cassazione afferma che in costanza di matrimonio o di convivenza di fatto, tali attribuzioni patrimoniali possono rientrare nel concetto di “doveri di contribuzione all’interno del matrimonio stesso”.

Tali accordi rientrano nella regolamentazione propria dei rapporti tra coniugi, rappresentando dunque una categoria specifica di rapporti patrimoniali, estranei alla donazione. Si tratta, piuttosto, di negozi cosiddetti a causa familiare che hanno una ratio compensativa/solutoria, senza avere i requisiti propri della liberalità, tra cui l’animus donandi.

La Corte di Cassazione ha ribadito che, nei rapporti di coppia, la qualificazione di un trasferimento patrimoniale come donazione indiretta richiede un accertamento particolarmente rigoroso delle circostanze concrete.

Secondo la Corte, nell’ambito del matrimonio o della convivenza, l’attribuzione di beni mobili registrati o immobili non può essere automaticamente interpretata come una liberalità sorretta da animus donandi. Tali operazioni possono rappresentare invece l’adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia così come previsti dall’art. 143 c.c. oppure, nelle unioni di fatto, l’esecuzione di obbligazioni naturali fondate su criteri di solidarietà, proporzionalità e adeguatezza rispetto alla vita comune.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha precisato il principio secondo cui, nei rapporti familiari ed affettivi, la configurabilità di una donazione indiretta esige una prova rigorosa dell’effettiva sussistenza dell’animus donandi, senza poterla presumere semplicemente dalla natura del rapporto coniugale.

 

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