Contrasto alla violenza sulle donne e domestica (Legge n.168/2023): gli interventi di maggior rilievo

29.03.2024

Nel luglio del 2019, il Parlamento ha approvato la legge n.69/2019 volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale

La legge in esame è comunemente conosciuta con il nome "Codice rosso" che, mutuato su quella del triage ospedaliero, indica una sorta di "corsia preferenziale" più veloce in presenza di denunce e indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori.

Tuttavia, alla luce dell'aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, il legislatore è nuovamente intervenuto con la legge 24 novembre 2023, n.168, composta da 19 articoli, recante "Disposizione per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

L'obiettivo perseguito dal Governo è quello di rendere, da una parte, più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi; dall'altra, di ampliare la tutela, in genere, delle vittime di violenza.

Tra gli interventi di maggior rilievo, vi è il rafforzamento della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, e degli obblighi informativi nei confronti delle vittime di violenza.

In particolare, è stata ampliata l'applicabilità dell'ammonimento d'ufficio del Questore in caso di commissione di fatti riconducibili ai reati, consumati o tentati, di:

  • Violenza privata (art.610 c.p.);
  • Minaccia aggravata (art.612, secondo comma, c.p.)
  • Atti persecutori (art.612 bis c.p.)
  • Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (art.612 ter c.p.)
  • Violazione di domicilio (art.614 c.p.)
  • Danneggiamento (art.635 c.p.)

La norma (art.1 legge n.168/2023) ha previsto, altresì, un aumento di pena fino a un terzo per taluni reati[1] se il fatto è commesso nell'ambito di violenza domestica, da un soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.

È stata, altresì, modificata la definizione di violenza domestica attraverso l'inserimento della c.d. violenza assistita, ovvero la violenza commessa in presenza di minori, in grado di produrre effetti traumatici di pari intensità rispetto a quelli prodotti dalle violenze subite in maniera diretta.

Come già anticipato, è stato ampliato l'ambito di applicazione delle misure a sostegno delle vittime di violenza domenica o sessuale.

In particolare, è previsto un obbligo in capo alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari, nonché alle istituzioni pubbliche di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con gli stessi.

Inoltre, l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili a reati espressamente indicati, commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l'esistenza di concreti e rilevanti elementi da cui sia ravvisabile il pericolo di reiterazione delle condotte, deve darne comunicazione al Prefetto affinché possa adottare, a tutela della persona offesa, misure di vigilanza dinamica, che consistono nella sorveglianza svolta in forma mobile.

La disposizione (art.2) ha, altresì, esteso l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violazione di genere e della violenza domestica.

Ed ancora, è stata disciplinata la possibilità per il Tribunale, relativamente alla nuova casistica di soggetti pericolosi, di disporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.

Infine, è stata aggiunta la previsione dell'adozione di provvedimenti d'urgenza per la medesima categoria di soggetti pericolosi (art. 9 d.lgs. 159/11).

Anche le modifiche al Codice di procedura penale risultano molteplici e particolarmente incisive.

Nello specifico, l'art.7 ha introdotto nel Codice di rito l'art.362 bis, rubricato "Misure urgenti di protezione della persona offesa", il quale prevede che il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a proporre istanza di misure cautelari entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona che ha commesso il delitto nel registro delle notizie di reato e che il Giudice deve pronunciarsi sulla richiesta nel termine di venti giorni dal deposito dell'istanza.

Altra norma di portata innovativa introdotta dal Legislatore è quella di cui al comma 2 bis dell'art. 384 bis c.p.p. (allontanamento d'urgenza dalla casa familiare).

La novella ha prescritto che, anche fuori dai casi di flagranza, il PM deve disporre nei confronti della persona gravemente indiziata di aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o., nonché di aver commesso maltrattamenti contro familiari, lesioni ed altri delitti commessi con minaccia e violenza, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o., laddove si ravvisi il rischio che le reiterate condotte criminose espongano ad un grave ed attuale pericolo di vita o l'integrità fisica della p.o., e non sia possibile, dunque, attendere il provvedimento del giudice.

È inoltre stato aggiunto l'art. 382 bis c.p.p. (arresto in flagranza differita) che consente agli ufficiali di Polizia Giudiziaria di procedere ad arresto dell'indagato per i reati di cui agli artt. 387 bis – 572 – 612 bis c.p. anche al di fuori dai casi di flagranza, entro le 48 ore successive dalla commissione del fatto e qualora emerga l'inequivoca attribuibilità del fatto alla persona offesa sulla base di documentazione video fotografica o altra documentazione legittimamente acquisita da dispositivi informatici e telematici.

L'articolo 12 della Legge n. 168/2023, invece, ha modificato l'art. 275 bis c.p.p., dedicato alla disciplina delle misure cautelari per cui è prevista l'applicazione del braccialetto elettronico.

In particolare, è stato imposto alla polizia giudiziaria di accertare preventivamente la fattibilità tecnica dell'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico o di altri strumenti tecnici di controllo laddove il Giudice ne abbia prescritto l'applicazione unitamente agli arresti domiciliari.

È stato riscritto il comma 5 dell'art. 165 c.p. sulla sospensione condizionale della pena, con peculiare riferimento all'analitica descrizione dei percorsi di recupero cui deve sottoporsi l'imputato condannato per taluni reati.

La norma richiede il superamento con esito favorevole dei percorsi di recupero da parte dei soggetti

condannati per i delitti di violenza domestica e di genere, tenuti presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero.

Inoltre, è stato posto l'accento sulla necessità che la verifica spetti al Giudice, il quale dovrà valutare i contenuti delle relazioni informative degli enti interessati, constatando la rispondenza degli obiettivi raggiunti dall'imputato alle prescrizioni impartite.

È stata poi prevista una disciplina di coordinamento tra la cessazione della misura cautelare in caso di condanna con pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 300 comma 3 c.p.p., e le comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza deputata a valutare la necessità di adottare una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/11.

Di rilievo, infine, l'introduzione di una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata anticipatamente, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, ove sussista uno stato di bisogno che sia conseguenza della commissione di delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia

[1] Percosse (art. 581 c.p.); lesioni personali (art. 582 c.p); violenza privata (art. 610 c.p.);minaccia grave (art.612 secondo comma, c.p.);violazione di domicilio (art.614 c.p.);danneggiamento (art.635 c.p.); atti persecutori (612-bis); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. "revenge porn" (612-ter).