La violenza assistita si configura anche se il minore dorme

10.07.2026

Cass. Pen. Sez. III, n. 10834 del 23 marzo 2026

Massima: "Il fatto che il minore in presenza del quale siano compiute determinate condotte illecite sia sveglio oppure no appare irrilevante, posto che la condizione del sonno di per sé transitoria, è suscettibile di interrompersi al cospetto di azioni e movimenti esterni, talora anche lievi, non potendosi peraltro escludere affatto che, in alcune fasi del sonno o comunque nella condizione di dormiveglia, possa essere percepito ciò che accade nella realtà circostante, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera emotiva e cognitiva del minore".

A cura di Avv. Martina Carosi

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino con cui un uomo è stato condannato per i delitti di cui all'art.572 co.2 c.p., 609-bis c.p. e 582-585 c.p., in danno della moglie.

La difesa ricorre in Cassazione adducendo tre motivi di ricorso ed in particolare con il primo contestava il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di violenza sessuale essendo, il racconto della persona offesa, rimasto privo di riscontro oggettivo. 

Secondo la difesa, infatti, non era plausibile che l'imputato, da tempo indifferente nei riguardi della moglie, improvvisamente avesse riscoperto un interesse sessuale morboso nei confronti della stessa. 

Ma v'è di più in quanto, con lo stesso motivo di ricorso, si eccepiva l'impossibilità da parte dei figli in età minore di aver potuto anche solo lontanamente percepire alcuna violenza perpetrata nei confronti della madre poiché addormentati. Tale ultimo aspetto di non poca rilevanza sarebbe rimasto, secondo il ricorrente, taciuto e quindi non valutato dalla Corte D'Appello capitolina.

Gli Ermellini, valutati gli atti, hanno ritenuto il ricorso infondato.

Sul primo, e più importante, motivo di doglianza, infatti, i Giudici di Piazza Cavour hanno reputato pienamente attendibile il racconto prospettato dalla persona offesa che, pertanto, non avrebbe presentato alcun vizio di legittimità rilevabile.

Dal narrato offerto dalla moglie, persona offesa, il loro matrimonio durava da 23 anni e dal 2017 il marito aveva iniziato a trattarla in modo prevaricante tramite l'abuso di epiteti ingiuriosi e volgari, i quali sfociavano spesso e volentieri in minacce di morte laddove la stessa avesse tentato di separarsi da lui. In tale contesto violento il coniuge, nonostante dormissero separati, sovente si intrufolava nel letto matrimoniale costringendola a subire rapporti sessuali anche in presenza delle figlie dormienti o in dormiveglia bloccandole le gambe e cagionandole ematomi. La vittima, pur tentando di divincolarsi, poi si sottometteva al marito violento sia in ragione delle patite minacce di morte, sia perché timorosa di svegliare le figlie. Sul racconto offerto dalla persona offesa, la Corte di Cassazione ha ritenuto le argomentazioni perfettamente credibili e quindi non meritevoli di censure da parte della Corte stessa.

Anche l'aspetto relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., non è stato ritenuto meritevole di accoglimento. La Corte, partendo dall'introduzione della norma stessa avvenuta con la legge n. 119 del 2013, ha enfatizzato il fatto che il legislatore parla solo di "presenza" del minore al momento del fatto. Ciò, tuttavia, non esplica se si tratta di una presenza vigile o meno, motivo per cui è stato chiarito che è sufficiente che il minore percepisca quanto accade, anche solo con la vista o con l'udito. Non conta quindi l'età, il grado di maturità o la capacità di comprendere pienamente i fatti: ciò che rileva è la possibilità di percepirli con i sensi.

Essendo, nel caso di specie, la violenza avvenuta nel letto matrimoniale alla presenza delle figlie in età minore, che dormivano o erano in dormiveglia, l'aggravante non può certo dirsi non applicabile, in quanto il sonno poteva comunque essere interrotto e, seppur in dormiveglia, le minori potevano percepire ciò che avveniva loro intorno.

Da qui la ratio della norma: tutelare lo sviluppo psico-fisico dei figli minori, ancora in formazione.

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