Violenza sessuale e intimidazione psicologica in contesto vessatorio

16.10.2026

Cass. pen., sez. III, 5 agosto 2026, n. 29594  

In tema di violenza sessuale, nel concetto di costrizione di cui all'art. 609-bis c.p. rientra anche l'intimidazione psicologica idonea a coartare la volontà della vittima, da valutarsi in concreto in relazione alle circostanze oggettive e soggettive, senza che sia necessario che la violenza annulli la volontà né che sia contestuale al rapporto, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta

A cura di Avv. Sara Spanò

Con sentenza di primo grado l'imputato veniva condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582-585 e 609-bis c.p. in danno della moglie, con riferimento a condotte di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. La Corte di appello, in parziale riforma e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni quattro e mesi cinque. Avverso tale pronuncia l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi principali, il vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, l'inutilizzabilità delle chat WhatsApp prodotte dalla stessa all'atto della querela per mancata acquisizione del supporto originale ex artt. 254 e 191 c.p.p., la violazione di legge in relazione ai delitti di cui agli artt. 572 e 609-bis c.p. per asserita assenza di prova della costrizione e del dissenso alla base degli atti sessuali, nonché questioni in tema di attenuanti generiche e di prescrizione.

La questione principale rimessa alla Corte riguarda se, in tema di delitto di cui all'art. 609-bis c.p. consumato all'interno di una relazione connotata da condotte abituali di maltrattamenti, nel concetto di costrizione possa rientrare anche la sola intimidazione psicologica idonea a coartare la volontà della vittima, senza che sia necessario che la violenza sia tale da annullarne la volontà o che sia contestuale al rapporto sessuale per tutta la sua durata, potendo la coartazione realizzarsi anche approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima versa a causa del contesto vessatorio.

La Corte dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure riproponessero questioni già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito (ipotesi di doppia conforme)

Qual è Il principio affermato dalla Cassazione?

La costrizione richiesta dall'art. 609-bis c.p. non si esaurisce nella violenza fisica, ma può realizzarsi anche attraverso un'intimidazione psicologica capace di condizionare concretamente la libertà di autodeterminazione della vittima. È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 29594 del 5 agosto 2026, pronunciata nell'ambito di un procedimento relativo a condotte di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale commesse ai danni della moglie dell'imputato. 

La Corte chiarisce che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non è necessario che la violenza annulli completamente la volontà della persona offesa, né che la minaccia o la pressione psicologica siano esercitate materialmente durante l'intero svolgimento del rapporto sessuale. Ciò che assume rilievo è la concreta capacità della condotta di compromettere la libertà di scelta della vittima, anche quando l'atto sessuale venga realizzato approfittando di uno stato di prostrazione, angoscia o diminuita capacità di resistenza determinato dal contesto vessatorio. La valutazione, precisa la Corte, non può fondarsi su criteri astratti, ma deve considerare le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda la rilevanza del dissenso. La sentenza mostra come l'assenza di una manifestazione esplicita di rifiuto non possa essere valutata isolatamente, prescindendo dal contesto nel quale si svolgono i fatti. In una relazione caratterizzata da minacce, sopraffazioni e violenze abituali, il comportamento della persona offesa deve essere esaminato considerando le concrete condizioni in cui essa si trova e le eventuali pressioni che incidono sulla sua possibilità di manifestare liberamente la propria volontà. Il silenzio, la mancata opposizione fisica o l'assenza di una reazione immediata non costituiscono, di per sé, prova di consenso. 

Allo stesso modo, la presenza di una relazione matrimoniale o affettiva non può essere interpretata come disponibilità permanente agli atti sessuali. Il consenso deve essere riferito agli atti sessuali concretamente considerati e la sua esistenza non può essere desunta automaticamente dal rapporto tra le persone.

La pronuncia assume particolare rilievo proprio perché richiede una lettura complessiva delle condotte, evitando che le singole manifestazioni della vittima vengano estrapolate dal contesto di intimidazione nel quale si collocano.

La decisione affronta, inoltre, anche questioni processuali che meritano attenzione. Quanto all'attendibilità della persona offesa, la Corte valorizza il fatto che i giudici di merito avessero esaminato le dichiarazioni accusatorie, i riscontri disponibili e le obiezioni difensive.

Il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato, soprattutto quando le decisioni di primo e secondo grado presentino una motivazione conforme e il ricorrente non si confronti specificamente con entrambe.

In relazione alle conversazioni WhatsApp, la Cassazione conferma inoltre che gli screenshot consegnati agli inquirenti da uno dei partecipanti alla conversazione non richiedono, per il solo fatto della loro acquisizione, un decreto di sequestro ai sensi dell'art. 254 c.p.p.

La situazione è diversa da quella in cui la polizia giudiziaria acquisisca autonomamente dati o contenuti mediante attività soggette a specifiche garanzie. La questione dell'acquisizione deve comunque essere distinta da quella dell'autenticità, dell'integrità e della valutazione probatoria dei messaggi: l'assenza della necessità di un decreto di sequestro non rende automaticamente attendibile ogni screenshot prodotto.

In conclusione: la libertà sessuale non è effettiva quando la volontà viene piegata attraverso un contesto di intimidazione e sopraffazione. 

Il merito della pronuncia risiede, a mio avviso, nell'attenzione riservata alla dimensione psicologica della costrizione. 

La violenza non si manifesta necessariamente attraverso una forza fisica esercitata nel momento dell'atto. Può inserirsi in una dinamica relazionale più ampia, nella quale minacce, umiliazioni e controllo incidono progressivamente sulla capacità della vittima di opporsi e di determinarsi liberamente.

Pretendere che la costrizione sia sempre accompagnata da una resistenza fisica immediata significherebbe adottare una rappresentazione astratta della violenza sessuale, incapace di cogliere le situazioni nelle quali la paura condiziona concretamente le possibilità di scelta della persona. Questo non comporta, però, un'automatica equivalenza tra relazione conflittuale, maltrattamento e violenza sessuale.

Il principio di responsabilità penale personale impone di accertare gli elementi costitutivi del singolo reato, verificando il nesso tra la condotta dell'imputato e la compressione della libertà sessuale della vittima. È proprio questo il passaggio delicato dell'accertamento giudiziario: riconoscere che la costrizione può essere psicologica senza rinunciare alla necessità di una verifica rigorosa dei fatti. La valutazione deve quindi essere contestuale, individualizzata e fondata sulle prove. Il contesto di maltrattamento può assumere un'importanza decisiva per comprendere il significato di un comportamento, ma non può sostituire l'accertamento della condotta contestata e della sua concreta idoneità coercitiva. La pronuncia richiama, infine, un principio fondamentale nelle relazioni affettive: il matrimonio non attribuisce alcun diritto sul corpo dell'altra persona. Il consenso non può essere presunto sulla base del legame sentimentale, della convivenza o di precedenti rapporti sessuali.

La tutela penale della libertà sessuale richiede che venga preservata la possibilità di scegliere liberamente, senza che la paura o la sopraffazione trasformino un atto apparentemente volontario in un atto subito.

La sentenza ribadisce che la costrizione prevista dall'art. 609-bis c.p. deve essere valutata alla luce della concreta libertà di autodeterminazione della persona offesa, considerando anche l'eventuale intimidazione psicologica e il contesto relazionale nel quale si verificano gli atti sessuali. Il suo insegnamento più significativo è che l'assenza di una resistenza fisica non coincide necessariamente con la presenza del consenso, così come la mancanza di una minaccia contestuale non esclude, da sola, che la volontà possa essere stata coartata. La risposta giudiziaria deve saper leggere la complessità delle dinamiche di sopraffazione, senza stereotipi sulla condotta della vittima e senza rinunciare al rigoroso accertamento richiesto in sede penale.

Fonti :

rivista online il sistema del diritto penale;

cass pen sez III n. 29594/26;

artt. 609 bis c.p., 572 c.p.582 e 585 c.p.;

codice penale e codice di procedura penale 

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