L’ ammissibilità della tutela risarcitoria del possesso

15.01.2024

L'ordinamento giuridico accorda tutela risarcitoria e petitoria alla lesione del diritto di proprietà; questo vuol dire che è pacifico che il proprietario che ha subito la lesione del suo diritto possa chiedere di essere ristorato sia mediante azione di rivendica sia mediante azione risarcitoria.

Egli ottiene, in questo modo, il risarcimento del danno e la rimozione della situazione antigiuridica che ha leso il diritto di proprietà; in termini semplici, si ritrova nella condizione in cui si trovava ante illecito.

E' difficile immaginare che lo stesso discorso possa farsi nel caso di lesione del possesso.

Il possesso potrebbe essere leso nell'ipotesi in cui il possessore di un bene perda il potere di fatto che esercita sulla cosa in conseguenza dello spossessamento commesso da soggetti terzi che può integrare un illecito ex art. 2043 c.c.

Dato questo caso, però, l'ostacolo all'ammissibilità di un'azione risarcitoria è rappresentato dal fatto che il possesso non è un diritto, come la proprietà, ma è una situazione di fatto.

L'art. 2043 c.c. che disciplina l'illecito aquiliano, infatti, ammette la possibilità che il danneggiato possa chiedere il risarcimento in caso di lesione, mediante qualsiasi azione dolosa o colposa, di un diritto.

La giurisprudenza però ha interpretato la norma sull'illecito aquiliano in senso ampio: oggi è ammesso il risarcimento dei danni in caso di lesione di un qualsiasi interesse giuridico meritevole di tutela per l'ordinamento purchè in seguito a tale lesione siano tangibili delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del danneggiato.

Si ammette, infatti, il risarcimento tanto nel caso di lesione di un diritto quanto nel caso di lesione di un interesse legittimo e ancora in caso di lesione di una situazione di fatto, come il possesso.

Nonostante questo sia pacifico la giurisprudenza e la dottrina hanno ammesso, ma con fatica, la possibilità che anche il possesso meriti tutela risarcitoria.

Si è giunti alla conclusione per cui la lesione del possesso può essere risarcita solo se ricorrono i presupposti individuati in via pretoria.

Il primo presupposto è che l'illecito sia ricollegato alla normativa generale di cui all'art. 2043 c.c.; da ciò discendono diverse conseguenze.

In primo luogo, è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa del danneggiante, che vi sia un rapporto di causalità tra la condotta di quest'ultimo e l'evento lesivo e che da ciò siano derivate delle conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica del danneggiato.

Questi primi due punti, quindi, comportano che la tutela risarcitoria non sia affidata alla normativa riguardante la tutela avverso lo spoglio e le molestie e che l'elemento psicologico rientrante nell'onus probandi non sia l'animus spoliandi o turbandi richiesto dalle norme specifiche sul possesso.

Un'altra condizione individuata in via nomofilattica è che il possesso sia collegato alla titolarità del diritto.

Il risarcimento per il possessore spogliato, a causa di un illecito, rimane definitivo solo se egli è anche titolare del diritto di proprietà sul bene.

Quest'ultima condizione merita delle precisazioni.

In caso di lesione del possesso, infatti, possono verificarsi tre situazioni in cui solo due ammettono un risarcimento definitivo.

La prima è quella in cui in sede petitoria si accerti che il possessore era effettivamente il proprietario del bene e che l'illecito subito sia avvenuto oltre che illecitamente anche ingiustamente; illecitamente perché il possessore-danneggiato ha subito un danno e ingiustamente perché il possessore era il legittimo proprietario del bene, quindi, giustamente esercitava il potere di fatto sulla cosa.

La seconda situazione è quella in cui in sede petitoria si accerti che il possessore non era il proprietario del bene; in questo caso il risarcimento gli viene dato solo provvisoriamente poiché all'esito del giudizio petitorio, accertata la proprietà altrui, egli lo perde definitivamente.

Nella prima ipotesi il possessore avrà sicuramente un risarcimento nella seconda, invece, certamente non lo avrà.

In ultima analisi vi è la situazione in cui il possessore si trovi nella situazione di colui che si sta occupando del bene, possedendolo, poiché il proprietario non lo fa in quanto inerte o disinteressato alla cosa.

E' chiaro che in questo caso il possessore potrebbe usucapire il bene e divenirne proprietario; se in sede petitoria pur verificandosi la proprietà altrui, al ricorrere delle condizioni a che maturi l'usucapione, si accerti anche che il possessore è un potenziale proprietario, egli può avere definitivamente il risarcimento.

Questa ipotesi è quindi particolare: il risarcimento è definitivo come nel caso in cui il possessore sia stato ab origine proprietario del bene. Il motivo è che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che cancella qualsiasi altro diritto altrui sul bene usucapito.

La giurisprudenza ritiene che la soluzione data al caso del possessore usucapiente è coerente con la ratio individuata dalla dottrina.

Le ragioni che ammettono il risarcimento, infatti, riguardano la cura e l'attenzione che il possessore presta al bene quando il proprietario è inerte o disinteressato.

Il possessore, quindi, nel tempo nel quale sta maturando l'usucapione occupandosi del bene può ottenere, in caso di illecito, un risarcimento definitivo per la sua lesione.

In conclusione, quindi, al giorno d'oggi il possesso è una situazione di fatto a cui si accorda tutela risarcitoria la cui temporaneità o meno dipende dall'esito del giudizio petitorio collegato a quello risarcitorio. 

Dott.ssa Rosapia Policastro