
Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari?
A cura di Avv. Alessio Moretto
Prima della scadenza del termine previsto per il completamento delle indagini preliminari, il pubblico ministero che non proceda a formulare richiesta di archiviazione deve notificare all'indagato e al suo difensore (nonché, in casi particolari, alla persona offesa) l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.
Si tratta di un importantissimo strumento di difesa dell'indagato, in quanto contiene innanzitutto l'enunciazione dei fatti (contestualizzati nel tempo e nello spazio) e delle norme di legge che si assumono violate.
È in questo momento che avviene la c.d. discovery totale degli atti di indagine: la documentazione relativa agli stessi – prima segretata – viene infatti depositata presso la segreteria dell'organo d'accusa e l'indagato e il suo difensore hanno diritto di prendere visione e richiederne copia. Qualora non sia stato possibile precedentemente, l'avviso contiene l'avvertimento per l'indagato e il suo difensore della facoltà di esaminare e richiedere copia degli atti relativi alle intercettazioni effettuate e di ascoltarne le registrazioni, nonché di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Da un punto di vista difensivo, nei successivi venti giorni, l'indagato (o il suo difensore) può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle indagini difensive eventualmente svolte, richiedere il compimento di altri atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Il difensore può inoltre depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti.
