Il sottile confine tra maltrattamenti e atti persecutori
Cass. Pen. Sez. VI, 24 febbraio 2026 n. 7357
Massima: "Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza".
A cura di Avv. Martina Carosi
La Corte d'Appello di Messina condannava il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di cui agli artt.572 co.2 c.p. e 612-bis c.p.
L'imputato ricorreva in Cassazione, avverso la decisione dei giudici di secondo grado, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in ordine ai due reati contestati e la violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante del secondo comma previsto dall'art.572 c.p. in quanto essa sarebbe stata applicata reputando i figli in età minori come vittime "dirette" della condotta e non come soggetti presenti durante la commissione dei fatti come, invece, indicato nel capo d'imputazione lamentando, inoltre, che non fosse mai stata provata l'effettiva incidenza della condotta sullo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico dei minori.
Sottoposta la questione alla sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, veniva parzialmente accolto il ricorso rilevando, anzitutto, che in relazione al primo motivo di doglianza concernente il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato anche per il reato di stalking e non solo per quello di maltrattamenti in famiglia, i giudici di merito hanno trascurato la circostanza relativa al rapporto di coniugio sussistente tra l'imputato e la persona offesa.
Tale circostanza, seppur apparentemente irrilevante, fa sì che l'interruzione della convivenza non fa venir meno i vincoli di solidarietà familiare, motivo per cui la Corte d'Appello di Messina, a parere degli Ermellini, avrebbe dovuto condannare il ricorrente per una sola condotta maltrattante perdurata anche dopo la separazione di fatto intervenuta dalla moglie.
Il ricorso è stato reputato fondato nel merito e dalla lettura dei capi d'imputazione di cui al capo A i maltrattamenti in famiglia, e al capo B gli atti persecutori, si è ritenuto che l'unico elemento di discrimine sia rappresentato, dall'essere - le prime - avvenute in costanza di convivenza e - le seconde – dopo la cessazione della convivenza.
Alla luce del fatto che tra i la p.o. e l'imputato non sia mai sopraggiunto lo scioglimento del matrimonio, motivo per cui la Corte ha richiamato il principio di diritto stante il quale "integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza".
Ciò, naturalmente, sulla base della considerazione per cui la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale ma dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, pur lasciando in auge quelli di mutuo rispetto, assistenza morale e materiale, nonché collaborazione discendenti dall'art.143 co.2 c.c.
Ciò posto, la Cassazione ha ritenuto sussistente a carico dell'imputato una sola violazione della legge penale e, segnatamente, del solo art.572 c.p., motivo per cui il primo motivo di doglianza ha trovato pieno accoglimento.
In ordine, invece, alla sussistenza dell'aggravante del secondo comma dell'art.572 c.p., la Corte di Cassazione non ha accolto il motivo dichiarandolo infondato, poiché non esatto quanto lamentato dal ricorrente in relazione al numero di episodi violenti a cui avrebbe assistito il figlio in età minore.
Se, infatti, per l'imputato, il bambino avrebbe assistito ad un solo episodio, gli Ermellini hanno posto l'accento su una pluralità di episodi maltrattanti sebbene, di essi, uno solo sarebbe stato avvertito come particolarmente grave. Va, altresì, precisato che la Corte ha evidenziato che "che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in parola, non è necessario che vi sia "certezza di una apprezzabile alterazione dell'equilibrio psicofisico del minore", essendo sufficiente che l'esposizione ad una pluralità di episodi di maltrattamento determini anche solo il "rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico", e che, ove ciò si richiedesse, "si finirebbe con il privare di rilievo la stessa indicazione legislativa, che pone su un piano di alternatività - e di equivalenza, ai fini del riconoscimento dell'aggravante - l'essere avvenuto il fatto "in danno" o "in presenza" del minore".
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio da parte della Corte d'Appello di Messina, in ragione del fatto che la diversa durata nel tempo della condotta maltrattante e la necessità di valutarne integralmente la gravità - considerando il disvalore di tutti gli episodi verificatisi, compresi quelli successivi alla cessazione della convivenza ma precedenti alla fine della condotta, inizialmente qualificati come autonoma ipotesi di reato - richiederebbero una valutazione di merito che non spetta al giudice di legittimità.
