Concessione della riabilitazione: le prove effettive e costanti del ravvedimento del reo alla luce della recente giurisprudenza
Cass. Pen., Sez. I, 6 settembre 2024, n. 33976
Scarica la pronuncia qui:
La riabilitazione, istituto previsto ex art. 178 e ss. del codice penale, è una causa di estinzione della pena e degli effetti penali della condanna.
La riabilitazione ha una funzione premiale e promozionale in quanto cancella le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla precedente condanna, facilitando altresì la possibilità di reinserimento del reo nel tessuto sociale.
Tale istituto viene però concesso solamente a determinate condizioni ossia quando è stata espiata la pena principale e il reo dia prova della sua buona condotta, successiva alla condanna.
Secondo l'art. 179 c.p. per ottenere la riabilitazione occorre che:
La riabilitazione è revocata di diritto nei casi previsti dall'art. 180 c.p.
Il provvedimento di riabilitazione opera ex nunc esercitando la sua efficacia solo sui rapporti giuridici posteriori alla sua concessione.
Proprio il relazione al punto n. 2 sopra menzionato è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 33976 del 6 settembre 2024 sottolineando come sia necessaria, per la concessione del beneficio, una valutazione complessiva dello stile di vita del condannato[1].
Nel caso di specie il Tribunale di Bologna condannava l'imputato per il reato ex art. 388 c.p. "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice", subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, a titolo di risarcimento del danno, alla persona offesa costituitasi parte civile.
Successivamente il condannato presentava istanza per richiedere la riabilitazione che veniva rigettata da Tribunale di Sorveglianza poiché si riteneva che non vi fossero i requisiti per la concessione del beneficio.
La sentenza di condanna per il reato ex art. 388 c.p., emessa nel 2014, era divenuta irrevocabile nel 2017 e l'istanza di riabilitazione veniva presentata nel 2022 ma nel 2016, nei confronti del reo, pendeva anche un procedimento penale per calunnia e, sulla base di ciò, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di riabilitazione.
La questione veniva quindi portata all'attenzione della Corte di Cassazione.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, il ravvidimento del reo e la conseguente valutazione dei suoi comportamenti sono compiuti in maniera discrezionale dal giudice il quale dovrà subordinare la sua analisi allo stile di vita del reo tenuto nel periodo minimo previsto per legge e fino alla data della decisione dell'istanza.
Il giudice dovrà altresì valutare che vi sia stata l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della condotta tenuta dal reo nei confronti della vittima del reato.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine relativo alla valutazione che dovrà compiere il giudice per la concessione della riabilitazione decorrerà dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il requisito della buona condotta "non consiste soltanto nella mera astensione del compimento di fatti costituenti reato, ma postula l'instaurazione ed il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto della norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata a proficua convivenza sociale"[2].
"La prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza – che non sia espressivo di una generale condotta di vita – valore sintomatico di non completamento dell'emenda" (Cass. Pen., 27 gennaio 2012, n. 3346).
Il giudice quindi dovrà compiere una valutazione ampia ed approfondita sulla condotta tenuta da parte del richiedente[3].
Assumerà valore il rispetto sia delle norme legislative penalmente sanzionabili sia anche delle norme di carattere sociale e consuetudinario.
Relativamente alla presenza di eventuali procedimenti penali, andrà effettuata una disamina complessiva in quanto l'assenza degli stessi non comporta, di per sé, prova del ravvedimento richiesto dall'art. 179 c.p. anche se, naturalmente, la presenza di procedimento a carico del reo non sarà totalmente privo di effetti.
Il giudice infatti dovrà fare una valutazione complessiva non costituendo violazione della presunzione di non colpevolezza prevista ex art. 27 Cost. la negazione della concessione della riabilitazione qualora vi sia un procedimento penale a carico del reo, così come la stessa istanza potrà essere positivamente concessa qualora vi siano procedimenti penali a carico dello stesso ma la sua concessione sia concessa sulla base di altri e altrettanti elementi positivi a carico del reo.
Proprio sulla base di questo principio, gli ermellini ritengono che il procedimento per calunnia - precedente al periodo da considerarsi per la concessione del beneficio della riabilitazione per il reato ex art. 388 c.p. per il quale la sentenza diviene irrevocabile nel 2017 e l'istanza viene presentata nel 2022 – non possa essere per ciò solo posto alla base del rigetto della richiesta di concessione del beneficio.
Nella sentenza esaminata la Cassazione annulla quindi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza affinché colmi le lacune motivazionali del suo provvedimento.
[1]Andrea Magagnoli, "Per la concessione della riabilitazione è necessaria una valutazione complessiva dello stile di vita del condannato", Il Sole 24 ore in Norme&Tributi Plus Diritto, 30 settembre 2024
[2]Cass. Pen., Sez. I, 6 settembre 2024, n. 33976 che richiama Cass.Pen., Sez. I, 3 dicembre 2002, n. 196)
[3]Andrea Magagnoli, "Per la concessione della riabilitazione è necessaria una valutazione complessiva dello stile di vita del condannato", Il Sole 24 ore in Norme&Tributi Plus Diritto, 30 settembre 2024