Concorso nel reato e contributo causale: non è sufficiente la mera presenza in loco
Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 2673
Massima: "In tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza (…). Tuttavia, la consapevolezza del proposito criminoso altrui non è, di per sé, sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità per il rato di concorso, perché può riguardare l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, ma non il profilo oggettivo del contributo concorsuale, per il quale è necessario, invece, che il concorrente abbia, in qualsiasi modo, partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa".
A cura di Avv. Sara Spanò
La Corte d'assise aveva pronunciato, nei confronti dell'imputato, sentenza di condanna per omicidio e per aver portato in luogo pubblico un fucile da caccia, delitti ritenuti essere stati commessi in concorso con due correi. Con il riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 c.p.), l'imputato veniva condannato alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamentava – tra le altre censure – che la Corte d'assise aveva motivato "in modo insufficiente e manifestamente illogico su quale sia stato il contributo causale dell'imputato all'omicidio che è stato perpetrato da altri".
In particolare, l'imputato non aveva partecipato alla lite intercorsa al bar, prodromica all'omicidio e avvenuta, invece, tra la vittima e gli altri correi. Non aveva invece partecipato alle minacce proferite dagli amici nei confronti della vittima, né aveva materialmente commesso il delitto e procurato l'arma. L'imputato, quindi, secondo la difesa, non aveva fornito alcun contributo causale all'omicidio.
Per converso, le circostanze che, secondo la Corte d'assise, potevano indurre a sostenere un concorso causale non avevano capacità probatoria: dopo il litigio, e prima dell'omicidio, l'imputato aveva contattato telefonicamente i due amici ma, qualora questi avessero voluto coinvolgerlo nell'azione delittuosa, lo avrebbero contattato loro, e non il contrario; il lasso di tempo tra il litigio con la vittima e la consumazione dell'omicidio era troppo breve per far presumere che anche l'imputato fosse stato coinvolto e fosse consapevole delle intenzioni degli altri; non vi era alcuna prova che, dopo l'omicidio, il fucile fosse stato passato all'imputato seduto nella parte posteriore del veicolo; la polvere da sparo trovata sui suoi vestiti poteva essere frutto di contaminazione e il pernottamento a casa di uno dei due correi non è un giudizio che può corroborare la responsabilità.
ANALISI DELLA FATTISPECIE DI CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – ART 110 C.P-
Quando un reato viene commesso congiuntamente
da più persone si determina un concorso di persone, e
ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per esso.
Va subito precisato che qui trattasi di concorso eventuale di persone, che
si distingue nettamente dal concorso necessario. Quest'ultimo rappresenta
infatti un'ipotesi in cui la pluralità dei soggetti attivi è imposta dalle
norme di parte speciale tra gli elementi costitutivi del reato (ad es.
art 416 c.p.).Secondo la dottrina, il concorso in oggetto rappresenta una manifestazione
plurisoggettiva di un reato astrattamente monosoggettivo, come tale
realizzabile anche da una sola persona, e quindi, ai fini del concorso, rileva
la combinazione tra la clausola generale di cui alla presente norma e le
singole norme di parte speciale, a loro volta corroborate dall'analisi
dell'elemento soggettivo presente in ciascun soggetto (artt. 42 e 43 c.p.), onde
attribuire loro una partecipazione dolosa o perlomeno colposa alla commissione
del fatto di reato.
Il nostro modello normativo adotta il modello delle pari responsabilità, non suddividendo a monte gli apporti causali dei concorrenti, riconducendo invece all'ipotesi di concorso tutte le condotte che causalmente hanno determinato l'evento lesivo. Con ciò si intende che non vi è una predeterminazione legislativa dei vari ruoli (ad es. autore, mero partecipe, istigatore ecc.), ma l'effettivo contributo causale rileverà solo in seguito, nel momento di quantificazione della pena.
Sintetizzando, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato sono necessari: la pluralità di agenti; la commissione di un reato; il contributo causale di ciascun soggetto e il dolo della partecipazione.
Per quanto riguarda la pluralità di agenti, è sufficiente che essi siano due, di cui uno può essere anche non imputabile o non punibile, come confermato dalla presenza nel codice di tutte quelle figure che puniscono a titolo di concorso anche le ipotesi del c.d. autore mediato in cui viene punito solo colui che si è servito della condotta materiale altrui (art. 46, 54, 86 e 111 c.p.).Il secondo requisito, ossia la commissione di un fatto di reato, esso può essere sia consumato che tentato, mentre non viene punito il tentativo di concorso. Corollario di tale principio è la non punibilità del mero accordo finalizzato a commettere un reato e della mera istigazione, anche se accolta, a meno che il reato non venga poi effettivamente commesso (tranne nei casi espressamente previsti dalle norme di parte speciale in cui si punisce anche il mero accordo o l'istigazione, ad es. artt. 302, 304 e 322 c.p.).
Il contributo causale può manifestarsi sia come concorso materiale, ovvero da parte di chi pone in essere l'azione esecutiva o parte dell'azione esecutiva, sia come concorso morale, ovvero sotto forma di impulso psicologico ad un fatto materialmente commesso da altri, istigando o determinando altri a commetter un reato.
Da ultimo, il dolo della partecipazione richiede la consapevolezza di almeno uno dei concorrenti in merito alla compartecipazione alla commissione del fatto. Si precisa che non è richiesto necessariamente un previo concerto tra i concorrenti, essendo per contro sufficiente un accordi improvviso, raggiunto anche durante l'esecuzione stessa del reato.
LA SOLUZIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Corte accoglie il ricorso sottolineando come la mera presenza sul luogo del delitto non è un elemento univoco da cui dedurre l'apporto causale nella commissione dello stesso.
Nel caso di specie, mentre il concorso nell'omicidio dei due complici risulta evidente, non altrettanto può concludersi per l'imputato. La Corte d'assise, infatti, prima ha illustrato ciò che l'imputato non ha fatto (non ha partecipato al litigio, non ha partecipato alle minacce, non ha commesso materialmente il fatto), riconoscendo che il suo apporto è stato "marginale", tanto da riconoscergli l'attenuante ex art. 114 c.p.
In secondo luogo, ha desunto che la sua presenza in auto sul luogo del delitto avrebbe "rafforzato il proposito criminoso" degli altri correi.
Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presenza sul luogo dell'esecuzione è sufficiente a integrare gli estremi di una forma di compartecipazione quando da questa derivi una chiara adesione ed un incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, "fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza". Nella sentenza impugnata la "chiara adesione" è stata motivata come "mancanza di dissociazione dal proposito criminoso" (desunta dal fatto che l'imputato ha deciso di salire in auto con due soggetti palesemente armati) e questa sarebbe indicativa della consapevolezza dell'intenzione delittuosa degli altri due correi.
La Suprema corte ha evidenziato, però, che la consapevolezza del proposito criminoso altrui non è, di per sé, sufficiente a sostenere il giudizio di co-responsabilità, perché è necessario sempre accertare se e come il concorrente abbia, in qualsiasi modo, partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa, ossia il suo effettivo contributo causale.
La motivazione della sentenza impugnata difetta sul punto, nel senso che non illustra con quali comportamenti l'imputato avrebbe causato, o comunque agevolato, la consumazione dei delitti per il quale è stato condannato in concorso, per tali motivi, il provvedimento veniva, quindi, annullato con rinvio per un nuovo esame sul punto.
FONTI:
il sistema del diritto penale, Dike Giuridica rivista;
www.brocardi.it;
codice penale commentato, edizione 2025 Giuffrè Editore.
