L’ elemento della consapevolezza nel concorso di persone nel reato

04.11.2022

Cass. Pen. Sez. III, 31 agosto 2022 n. 32032

Con la sentenza n. 32032 del 31 agosto 2022, la Sezione III della Corte di cassazione precisa il quantum probatorio necessario ai fini della prova della responsabilità del concorrente nel reato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il caso concreto atteneva a reati in materia di stupefacenti, quali acquisto e detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, l'imputato (per comodità, Tizio) era accusato di due distinti reati di cessione e un reato di detenzione, ipoteticamente commessi in concorso con un terzo (per comodità, Caia).

La sentenza ora in commento individua alcuni punti fermi nella definizione di condotta significativa ai fini del concorso ex art. 110 c.p.: questa deve concretizzarsi in un contributo che quantomeno manifesti una causalità agevolativa; la stessa deve caratterizzarsi anche per la consapevolezza dell'efficacia causale del proprio contributo sulla condotta complessiva.

I predetti requisiti presentano un contenuto indefinito, in quanto non indicano in maniera sufficientemente specifica e concreta quando e a che condizioni una condotta possa acquisire rilevanza penale ai sensi dell'art. 110 c.p.

L'equivocità dei citati concetti emerge in particolare se si analizza la giurisprudenza in tema di reati in materia di stupefacenti. Come infatti rileva lo stesso giudice di legittimità nella sentenza ora in commento, sul punto si riscontra un vero e proprio contrasto interpretativo.

Da un lato, vi sono pronunce in cui è stato qualificato come contributo concorsuale consapevole la presenza dell'imputato in un contesto spaziale e temporale nel corso del quale terzi soggetti discutevano di cessione di sostanza stupefacente. Ancora, vi sono sentenze di condanna in relazione a persone a cui veniva contestato di aver guidato un veicolo a bordo del quale era nascosta la sostanza stupefacente.

In altri casi, la giurisprudenza ha ritenuto che non fosse sufficiente un rapporto di coabitazione a ritenere raggiunta la prova del concorso nella detenzione di sostanza stupefacente. In altre parole, non sarebbe sufficiente la mera presenza di un soggetto in un luogo in cui viene detenuta la sostanza stupefacente o comunque la partecipazione passiva a discussioni circa lo scambio della citata sostanza.

Il tema è particolarmente delicato, se solo si riflette sul fatto che anche la sola presenza a un incontro ­ dato di per sé neutro ­ possa portare a una pronuncia di condanna.

La sentenza ora in commento va perciò letta proprio alla luce di tale esigenza: garantire gli individui dal rischio di incorrere in sanzione penale per condotte prive di alcuna rilevanza causale rispetto alla condotta complessiva o, comunque, non connotate dalla consapevolezza della rilevanza del proprio apporto.

Per quanto riguarda il caso concreto, il giudice di legittimità ha ritenuto come «elementi non univoci» della «consapevole agevolazione della condotta di cessione e detenzione» del concorrente il comportamento con il quale Tizio aveva accompagnato in macchina Caia o aveva presenziato a una conversazione tra Caia e un terzo acquirente.

La soluzione elaborata dal giudice di legittimità nel caso ora in esame è degna di lode, poiché mostra la necessità di adottare un particolare rigore nella verifica sul piano probatorio dello stato di consapevolezza del soggetto circa la rilevanza del proprio apporto causale.

Dott. Marco Misiti 

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