
Riflessioni sugli impatti della riconfigurazione della confisca
A cura di Dott. Marco Misiti
Il contributo riflette sugli impatti della riconfigurazione della confisca a opera delle Sezioni unite dell'8 aprile 2025, n. 13783, trattando in prima battuta di quelli che, fino a tale pronuncia, erano concordemente considerati i capisaldi della misura ablatoria.
Le recenti Sezioni unite dell'8 aprile 2025 n. 13783 sono state commentate in dottrina con sagace perspicacia, riadattando l'aforisma di Kirchmann e affermando che con "un tratto di penna … del giudice" sono stati mandati "al macero intere biblioteche[1]". È indubbio che la pronuncia in esame abbia rappresentato una vera e propria rivoluzione nel modo di pensare la confisca[2].
Per poter comprendere la portata innovativa di tale sentenza è necessario ripercorrere quelle che finora sono state le caratteristiche di tale misura ablatoria, anche al fine di individuare alcuni punti irrisolti lasciati da tale pronuncia.
La confisca rinviene il proprio referente normativo nell'art. 240 c.p., all'interno del Libro Primo, Titolo VIII, ed è, pertanto, annoverata e disciplinata nelle intenzioni del legislatore storico tra le misure di sicurezza[3].
Pur trattandosi di una categoria unitaria a cui si applica un unico corpus normativo, in realtà le misure di sicurezza personali e quelle patrimoniali si differenziano sotto alcuni profili, in special modo la confisca.
Infatti, nei confronti di quest'ultima non trova applicazione l'art. 203 c.p., non richiamato, infatti, dall'art. 236, comma 1 e 2, c.p., ma esclusivamente dal comma 3 rispetto alla cauzione di buona condotta. Come noto, ai sensi dell'art. 203 in combinato disposto con l'art. 202 c.p., la misura di sicurezza può essere applicata solo nei confronti di una persona socialmente pericolosa, ossia qualora sia probabile che costui commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato. Al contrario, la confisca non si prefigge di neutralizzare la pericolosità di una persona, quanto piuttosto quella della cosae, in particolare, la disponibilità della stessa in capo al reo.
Inoltre, la misura di sicurezza personale vive in un rapporto simbiotico con la persistenza di pericolosità sociale del soggetto gravato, tant'è che l'art. 207 c.p. regola la revoca della misura stessa purché risulti cessata la pericolosità sociale del soggetto. Ancora una volta, tale disposizione non è richiamata dall'art. 236 c.p. con riferimento alla confisca, la quale determina una apprensione del bene colpito in via definitiva.
Al tempo stesso, si deve tenere conto del fatto che, all'interno della macrocategoria "confisca", è possibile riconoscere varie e diverse tipologie.
Si distingue in merito la confisca facoltativa e quella obbligatoria: mentre quest'ultima, ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., deve «sempre» essere disposta, basandosi su una presunzione assoluta della pericolosità della cosa, la prima consegue all'esercizio di un potere discrezionale in capo al giudice.
Più nel dettaglio, sono oggetto di confisca:
All'interno della categoria della confisca obbligatoria rientrano altresì le ipotesi in cui, per espressa previsione legislativa, per la sua applicazione non è necessaria una pronuncia di condanna, ma il solo accertamento degli elementi materiali del reato. Si deve inoltre tenere conto che, nella configurazione dei singoli illeciti penali, il legislatore può derogare alla disciplina generale, rendendo obbligatorie ipotesi facoltative e viceversa[4].
Assai nota è inoltre l'esistenza delle ipotesi di confisca per equivalente[5], allargata[6] e di prevenzione[7]. Con riferimento alla prima tipologia, per lungo tempo la stessa è stata considerata una vera e propria pena. Se, infatti, in genere la confisca mira a neutralizzare quel pericolo derivante dalla disponibilità in capo al reo della res di provenienza illecita, l'elemento della derivazione dal reato viene meno per l'ablazione di beni aventi un valore equivalente a quelli normalmente confiscabili. Di conseguenza, secondo questa impostazione, l'assenza di un nesso di derivazione determina il carattere sempre punitivo dell'ablazione.
La struttura così delineata della confisca sembra però essere stata ribaltata dalle recenti Sezioni unite[8]. Innanzitutto, secondo il nuovo orientamento, la finalità della confisca diretta sarebbe principalmente quella di «eliminare il vantaggio patrimoniale che il reo ha conseguito grazie al reato», non invece «quella di togliere dalle mani del reo beni "pericolosi"[9]». Una funzione ripristinatoria, simile a quella che caratterizza le azioni civili di ripetizione di indebito e di ingiustificato arricchimento.
Se così è, tuttavia, ci si chiede quale sia il ruolo della discrezionalità nella confisca diretta, e quale sia il criterio da seguire nell'esercizio di tale potere. Tenuto conto che, secondo l'argomentazione esposta nella sentenza delle Sezioni unite, la confisca del profitto – anche in forma equivalente – avrebbe sempre una finalità ripristinatoria e che la funzione principale sarebbe quella di neutralizzare l'incremento patrimoniale ingiustificato, e non invece di prevenire la commissione di ulteriori reati, non si comprende in quali casi il giudice dovrebbe ritenere inutile disporre tale misura. Almeno per quanto concerne la confisca facoltativa, infatti, la funzione preventiva della stessa pare prevalere rispetto a quella ripristinatoria.
Ulteriore tema rispetto al quale il "cambiamento di rotta" può creare frizioni attiene all'attuale applicazione – per così dire – settoriale della confisca per equivalente. Infatti, la confisca per equivalente era prevista espressamente solo per alcune ipotesi di reato giudicate particolarmente gravi, e ciò in ragione della ritenuta natura punitiva della stessa. Se, però, la confisca per equivalente può anche avere natura ripristinatoria, sarebbe più opportuno pensare alla possibilità di disporla per qualsiasi tipologia di reato.
Ancora, andrebbero rimeditate recenti pronunce che si sono fondate proprio sulla natura punitiva della confisca per equivalente. Si pensi sul punto alle Sezioni unite 31 gennaio 2023, n. 4145, che avevano escluso l'applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p., trattandosi di una norma sostanziale concernente una pena. Un principio di diritto che, a distanza di poco più di un paio di anni, è stato messo in discussione dallo stesso giudice di legittimità che, in virtù della riconfigurazione della citata pronuncia, ha aperto alla possibilità di una sua applicazione retroattiva[10].
Che le Sezioni unite abbiano sollevato forse più dubbi che risposte, specie rispetto ad alcune affermazioni categoriche, è dimostrato dalla recente pronuncia di Cass. Pen., 17 febbraio 2026, n. 6287, la quale ha escluso che la confisca del profitto, diretta o per equivalente, abbia sempre natura afflittiva e mai punitiva.
Pertanto, non sembra che le citate Sezioni unite possano rappresentare un punto fermo, non potendosi neppure escludere un ritorno alle vecchie teorie sulla natura della confisca.
[1] Si veda sul punto https://www.jusforyou.it/giurisprudenza/diritto-penale/laforisma-di-kirchmann-e-la-rivoluzionaria-sentenza-delle-sezioni-unite-sulle-confische/.
[2] Si rinvia anche alle parole di commento presenti nella Nota dell'Osservatorio Misure Patrimoniali e di prevenzione del 17 aprile 2025 dell'Unione Camere Penali Italiane. In particolare, oltre ad affermare che rispetto a tale pronuncia «non appare enfatico definire storica», si è osservato in termini elogiativi che «numerosi appaiono all'orizzonte gli sviluppi di questa fondamentale pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno tracciato le coordinate in tema di confisca del profitto, che permetteranno di orientarsi meglio nell'arcipelago, sempre più frastagliato, delle misure patrimoniali».
[3] Per un'analisi anche storica della confisca si rinvia ad A.G. Costa, La natura della confisca: una tassonomia (eretica) alla luce delle Sezioni unite Massini, in Sistema penale, 28 luglio 2026.
[4] A titolo esemplificativo, configurava una ipotesi di confisca obbligatoria quella, prevista dall'art. 2641 c.c., dei beni utilizzati per commettere uno dei reati societari. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 4 febbraio 2025, n. 7, tale ipotesi di confisca è divenuta facoltativa. Resta ferma la confisca obbligatoria del prodotto o profitto del reato, normalmente configurante una confisca facoltativa.
[5] Per un esempio si veda l'art. 322-ter c.p.
[6] Si rinvia alla lettura dell'art. 240-bis c.p.
[7] L'istituto è regolato all'art. 24 del D.Lgs. n. 159/2011.
[8] Si precisa che la "partita non è ancora conclusa". In effetti, la recente senza della Corte EDU del 28 maggio 2026, Petrignani & others c. Italy, nell'affrontare il caso di confisca per equivalente nel caso di concorso di persone nel reato, tratta il tema partendo proprio dalla sua natura di pena. Per un commento alla sentenza si veda D. Colombo, La confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato tributario: interviene la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in Giurisprudenza penale, 6/2026.
[9] Così si esprime in commento alla sentenza S. Finocchiaro, L'attesa sentenza delle Sezioni Unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un'importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca "per equivalente" e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, in Sistema penale, 15 aprile 2025. Una spia di tale ripensamento della confisca diretta nel par. 7.3. del Considerando in diritto, dove si legge, con riferimento alla confisca diretta, che si tratta della «esigenza di riportare la sfera economica patrimoniale del reo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso; dunque, una finalità di ripristino volta a "rendere l'illecito penale improduttivo" e ad eliminare "in ogni caso" dalla sfera patrimoniale del reo il vantaggio che questi abbia conseguito dal reato e che l'ordinamento ritiene non possa essere trattenuto in ragione della sua causa illecita».
[10] Si fa riferimento, in particolare, a Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2025, n. 25200, con nota di S. Prandi, Confisca per equivalente senza condanna: la Cassazione apre all'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p., con il limite dell'overruling sfavorevole, in Sistema penale, 16 luglio 2025.
