Che cos’è il contratto di mantenimento?

02.04.2026

A cura di Avv. Martina Carosi

Il contratto di mantenimento è definito dalla dottrina come un accordo in forza del quale una parte acquisisce il diritto di ricevere assistenza e sostentamento per la sua intera vita in cambio della cessione di un bene mobile, immobile o di un capitale.

Esso differisce dalla rendita vitalizia per il suo contenuto, infatti, sebbene preveda degli obblighi di dare, comporta anche obblighi di fare come assistenza personale e compagnia.

Generalmente è un tipo di contratto che viene stipulato all'interno delle famiglie, ma può anche essere concluso con persone estranee, in quanto la scelta del soggetto con cui stipulare lo stesso, è dipendente dalla fiducia in esso riposta che la rende, pertanto, insostituibile per il beneficiario.

La sua principale caratteristica è la sua aleatorietà poiché esso è destinato a durare per tutta la vita del beneficiario ed è legato alle sue necessità che, naturalmente, nel corso della vita possono variare.

I beni che vengono ceduti con il contratto di mantenimento non rientrano, poi, nell'asse ereditario e si è posto il dubbio sul far rientrare tale bene nella comunione se l'obbligato è coniugato con il regime della comunione dei beni e non della separazione.

Vi sono state due interpretazioni:

  • Per alcuni il bene cade nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, co.1, lett. C) e quindi come provento dell'attività separata dei coniugi.
  • Per la dottrina e la giurisprudenza più autorevole, invece, il bene in questione rappresenta un investimento e pertanto rientra nella comunione immediata ai sensi dell'art. 177 co.1, lett. A) in quanto non è inteso come un bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c.

In conclusione, per i beni che si ottengono a fronte del mantenimento, si apre l'alternativa tra comunione de residuo e immediata. Per poter escludere il bene dalla stessa, è quindi necessario prevedere nel contratto l'intervento del coniuge che non è obbligato nella prestazione. 

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