Domanda di separazione e divorzio congiunta: è realtà

18.10.2023

Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2023, n.11906

Nonostante la Riforma Cartabia abbia introdotto la possibilità di proporre la separazione ed il divorzio con un'unica domanda, molti Tribunali, respingevano l'istanza dei coniugi circa il divorzio.

Nello specifico, la novità introdotta dalla riforma prevede che i coniugi possono proporre nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione, anche la domanda per il divorzio stabilendo che tali domande sono procedibili una volta decorso il termine previsto dalla legge e dopo che sia avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, con una sentenza che probabilmente è destinata a diventare una pietra miliare nella Giurisprudenza del diritto di famiglia, ha fornito delle indicazioni ai Tribunali per accogliere la domanda congiunta ex art.473-bis.49 c.p.c.

La possibilità introdotta dalla Riforma Cartabia di cui al d.lgs n.149/2022, mira a garantire una maggiore stabilità agli accordi tra i coniugi soprattutto in relazione alla situazione patrimoniale di questi, evitando che nel futuro possano esserci incertezze.

In particolare, la pronuncia in commento, ha riguardato il rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Treviso a causa di difficoltà interpretative relativamente al cumulo della domanda di separazione e divorzio.

Come si legge nella sentenza, infatti, il rinvio pregiudiziale ha permesso di sottoporre agli Ermellini una questione di diritto vertente sull'interpretazione dell'art.473-bis.49 c.p.c, sul quale già l'Organismo Congressuale Forense con una nota del 2023 aveva chiesto maggiori chiarimenti al Ministero, con contestuale richiesta di intervento sulla norma stessa.

Gli ermellini, hanno quindi, tempestivamente sanato le difficoltà interpretative sorte sin dall'entrata in vigore della domanda cumulativa, come dimostrato dalle varie pronunce discordanti dei Tribunali di tutta Italia.

Per esempio, infatti, il Tribunale di Milano, con la sentenza n.3542 del 5 maggio 2023 ha fornito un'interpretazione estensiva alla norma in esame reputando ammissibile il ricorso congiunto; al contrario, quello di Firenze, con la sentenza n.4458 del 15 maggio 2023 ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso contestuale tra domanda di separazione e di divorzio, dichiarando, circa il divorzio stesso, la domanda, improponibile.

Insomma la sentenza della Cassazione ha aperto uno spiraglio di non poco conto, affermando il seguente principio di diritto "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio", dirimendo, in tale modo, ogni dubbio interpretativo sulla norma in questione e relativamente al quale lo stesso Ocf si è detto soddisfatto per il tempestivo intervento della Cassazione che finalmente ha fornito un criterio univoco di interpretazione dell'art.473-bis.49 c.p.c., ponendo un freno alle varie pronunce dei Tribunali tra loro discordanti.

Dott.ssa Martina Carosi