Cos’è il diritto di stabilimento?

27.07.2023

Gli avvocati europei, grazie alla direttiva 98/5/CE, recepita in Italia con il d.lgs n.96 del 2001, hanno diritto ad esercitare stabilmente la professione forense in ogni Stato membro dell'Unione Europea previa iscrizione presso l'autorità competente dello Stato di stabilimento.

Più dettagliatamente, l'avvocato viene iscritto in una sezione speciale dell'albo che viene dedicata agli "avvocati stabiliti", potendo, dopo tre anni di esercizio continuativo della professione nel luogo di stabilimento, divenire "avvocato integrato", e quindi essere totalmente equiparato all'avvocato del Paese ospitante.

Va da sé che l'iscrizione presso la sezione speciale dell'albo è subordinata all'iscrizione del professionista presso l'organizzazione professionale dello Stato in cui è stata conseguita l'abilitazione.

Affinché il professionista straniero possa esercitare la propria attività professionale, è necessario che egli agisca d'intesa con un professionista abilitato all'esercizio della professione forense con il titolo di avvocato, pur non soggiacendo ad alcuna limitazione in termini di attività professionale svolta.

Nel nostro Paese, l'avvocato stabilito, dovrà rispettare le seguenti regole:

  • rispettale le norme che disciplinano la professione di avvocato;
  • rispettare le norme sull'incompatibilità;
  • frequentare i corsi di formazione necessari per il conseguimento dei CFU;
  • presentare ogni anno al COA di appartenenza un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza;
  • non utilizzare il titolo di avvocato italiano;

La normativa di recepimento permette anche al professionista di costituire società di professionisti caratterizzate dalla presenza di soli avvocati stabiliti pur restando fermo il dovere di agire d'intesa con un avvocato italiano.

Lo stesso soggetto, comunque, può seguire due strade diverse per esercitare la professione in Italia:

  1. può chiedere al Ministero della Giustizia di vedersi riconoscere immediatamente il titolo di avvocato venendo iscritto direttamente nel relativo albo. Il Ministero stabilisce poi con decreto quali prove il candidato è tenuto a sostenere per integrare il proprio percorso di studi;
  2. il soggetto può chiedere di essere iscritto nella sezione speciale dell'albo italiano del foro di appartenenza utilizzando il titolo di origine e dopo 3 anni di esercizio tramite patto d'intesa, può acquisire il titolo di avvocato italiano con contestuale iscrizione nell'albo ordinario dopo aver dimostrato al COA di aver svolto la professione in modo continuativo, senza sostenere alcuna prova.

Si segnala che il CNF, in passato, ha sollecitato la Corte di Giustizia dell'UE a spiegare se laurearsi in un paese membro per poi sostenere l'abilitazione in Spagna ottenendo il titolo di "abogado", per poi tornare in Italia e chiedere di essere iscritti nell'albo speciale degli avvocati stabiliti, può configurare un'ipotesi di abuso di diritto.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea a riguardo ha deciso che non può costituire una pratica abusiva il conseguimento all'estero del titolo professionale[1].

Dott.ssa Martina Carosi


[1] Corte di Giustizia, grande sezione, 17 luglio 2014, cause riunite C-58 e C-59/13