Cos’è l’avvalimento?

29.02.2024

L'avvalimento è un istituto volto a garantire l'applicazione del principio, nelle gare pubbliche, del favor partecipationis. 

Con il contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità e con l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico, si realizza la più ampia partecipazione delle imprese alle gare pubbliche; in quanto le medesime, che non siano munite dei requisiti partecipativi, possono usufruire delle capacità tecniche ed economico-finanziarie di altre.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria.

La ratio dell'istituto è quella per cui, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, il concorrente, allo scopo di dimostrare il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto e le capacità tecniche, finanziarie ed economiche richieste dal bando, ha facoltà di avvalersi delle capacità e dei mezzi di uno o più soggetti diversi, ai quali può ricorrere tramite la stipulazione di un contratto di avvalimento.

L'avvalimento ha una matrice europea: infatti era disciplinato prima dall'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, poi è stato codificato a partire dal d.lgs. 163/2006, in seguito, con l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, ne è stata ampliata la sfera operativa.

Infine Il nuovo codice degli appalti ha, in parte, modificato i presupposti dell'istituto: l'articolo 104 del d.lgs. 36/2023 disciplina l'avvalimento come il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. 

La principale novità consiste nel fatto che l'avvalimento è ammesso non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara ma anche per ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria. 

Si configura, in tal modo, un "avvalimento premiale"; con il limite del divieto di partecipazione alla medesima gara della ausiliaria e della ausiliata e con l'obbligo, per la prima, di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici richiesti per la partecipazione alla procedura.

Dott.ssa Martina Buzzelli