
Il rapporto tra riciclaggio e cybercrime
A cura di Avv. Emilia Elefante
Alla luce dell'evolversi della tecnologia e delle nuove frontiere di comunicazione, la rete è divenuta uno dei principali scenari per il proliferarsi dei propositi criminali delle organizzazioni criminali.
Invero, internet ha consentito la diffusione e la realizzazione di frodi informatiche, favorendo il reperimento di importanti somme di denaro ed il riciclaggio di denaro cd. sporco.
Si assiste, difatti, all'affermazione del cyberlaundering, ossia il fenomeno relativo all'isolamento del denaro dalle relative origini illeciti, ostacolando così la tracciabilità dell'origine dei proventi.
Non può non osservarsi che vi sono alcuni delitti, quali estorsioni informatiche, furti d'identità, phishing e spamming, che vengono utilizzati allo scopo di agevolare il riciclaggio online.
Orbene, il phishing si caratterizza quale attività illecita in base alla quale, tramite vari artifici, un soggetto riesce ad impossessarsi fraudolentemente dei codici elettronici di un utente, allo scopo di utilizzarli, per frodi informatiche quali, l'accesso ai conti bancari o postali al fine di trarne profitto.
Ma come si realizza il phishing? L'autore del phishing invia un messaggio credibile con il quale si rappresentano urgenti ragioni di sicurezza per le quali sarebbe necessario che il destinatario clicchi sul link allo scopo di inserire o modificare le proprie credenziali di accesso ai conti correnti bancari online.
Tale link in realtà rimanda ad una pagina web contraffatta, ma identica a quella dell'istuto di credito ed è tal punto che il phisher si impossessa dei dati immessi dall'utente, utilizzandoli per accedere al conto corrente della vittima, sottraendo denaro.
Circa l'accreditamento sul proprio conto di prelievi e bonifici online non autorizzati, la giurisprudenza ha statuito che " Il solo accreditamento sul proprio conto corrente ed il conseguente prelievo del denaro proveniente da prelievi e bonifici online non autorizzati (phishing) pur attuati da terzi (senza certezza di poter ricondurre l'imputato anche a tale attività criminosa), integra il solo reato di riciclaggio, per il quale, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente che ricorra il dolo eventuale, e cioè l'accettare il rischio che le somme siano di provenienza delittuosa" C.App. Ancona, 23 Febbraio 2021, n. 1607.
Non si può però non osservare che il delitto di riciclaggio si integri anche con riferimento alla figura del financial manager, ossia del soggetto sul cui conto vengono accreditate le somme di cui il phisher si sia impossessato abusivamente, al fine poi di trasferirle all' estero con operazioni di money transfert.
In tal caso, l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio può essere integrato dal dolo eventuale in ordine alla provenienza illecita del denaro, sicchè non è sufficiente che l'imputato abbia agito sulla base di un mero sospetto, ovvero di disattenzione, noncuranza o mero disinteresse verso la provenienza illegale delle somme ricevute e trasferite.
Ma il network offre anche un'altra modalità agevolativa del reato di riciclaggio, ossia attraverso l'anonimato garantito dalle monete virtuali, le quali consentono trasferimenti rapidi rispetto ai quali è difficile rintracciare gli autori.
Invero, progressivamente all'incremento dell'utilizzo dei Bitcoin, si è assistito allo sviluppo della blockchain, finalizzate a riciclare denaro attraverso la globalizzazione, dematerializzazione e anonimizzazione delle transazioni, tanto che a livello giurisprudenziale si è assistito ad un aumento di sensibilità rispetto agli impieghi potenziali delle valute virtuali per porre in essere i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.
Si è osservato, a tal proposito, che la dimensione virtuale dei reati compiuti con criptovalute non incide sulla formazione della fattispecie criminosa, poichè il fatto che le condotte di occultamento abbiano luogo nel cyberspace non esclude il reato di autoriciclaggio, così come se il reato presupposto avviene online ed il riciclaggio è offline, si avrà comunque l'imputazione per riciclaggio.
Invero, da ultimo, la giurisprudenza ha adottato una soluzione definitoria a proposito dell'impiego di bitcoin, per scopi leciti e illeciti, stante il progressivo avvicinamento della moneta virtuale al denaro, posto che i giudici di legittimità hanno confermato che la moneta virtuale debba essere considerata moneta di investimento, perchè consiste in un prodotto finanziario, che richiede l'applicazione delle norme previste in tema di intermediazione finanziaria.
