
Esdebitazione e "fresh start": quali debiti non si cancellano mai
A cura di Avv. Tiziana Miani- Calabrese
L'istituto dell'esdebitazione nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) rappresenta il meccanismo cardine per garantire al debitore sovraindebitato il c.d. fresh start., che a me personalmente piace tradurre come "ripartenza pulita".
Tuttavia, la concessione di tale beneficio non è automatica, ma richiede una rigorosa valutazione sia dei requisiti soggettivi di meritevolezza, sia della natura specifica dei crediti che compongono il passivo.
Prendendo spunto da recenti vicende giudiziarie affrontate dalla Sezione Concorsuale del Tribunale di Verona emergono diversi spunti di riflessione in merito ai limiti dell'esdebitabilità, alla valutazione dell'inadempimento ed alla qualificazione dei crediti risarcitori.
I crediti non esdebitabili: il nodo della responsabilità professionale sanitaria
Uno dei temi di maggior rilievo teorico e pratico riguarda l'esdebitabilità delle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito.
L'art. 278, comma 7, lett. b) del CCII esclude il beneficio della liberazione dai debiti per i crediti derivanti da fatto illecito extracontrattuale. Il dubbio interpretativo sorge spesso rispetto ai crediti risarcitori derivanti dall'esercizio della responsabilità medica o professionale in generale in quanto ci si domanda: quando un debito da responsabilità sanitaria rientra nel perimetro dell'illecito inesdebitabile?
Possiamo individuare due fondamentali chiavi di lettura:
L'interazione tra la qualificazione ex L. 24/2017 e il dettato dell'art. 278 CCII crea una marcata asimmetria applicativa da cui deriva che i Medici esercenti la professione sanitaria quali dipendenti di Strutture sanitarie, dato che la loro responsabilità viene qualificata ope legis come extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), vedranno i relativi crediti risarcitori non esdebitabili ex art. 278, lett. b) CCII.
Il medico sovraindebitato che opera alle dipendenze o comunque per conto di una Struttura, una volta ammesso alla Procedura di Liquidazione Controllata, rimarrà quindi esposto all'azione esecutiva per la quota insoddisfatta del risarcimento.
Viceversa i Medici Liberi Professionisti, essendo la loro responsabilità qualificata come contrattuale (art.1218 c.c.), vedranno il loro debito risarcitorio rientrare, nell'ambito dell'esdebitazione, non trovando applicazione il limite letterale della lett. b) dell'art. 278 CCII (salvo ovviamente la presenza di profili di condotta dolosa o frode rilevanti ex art. 280/282 CCII).
A parere della scrivente tale disparità di trattamento andrebbe rivista in quanto la semplice imperizia od imprudenza legata al c.d. "rischio professionale" nell'esecuzione di un atto medico non costituisce di per sé un "fatto illecito" ostativo alla concessione del beneficio.
Escludere tali crediti dal fresh start significa penalizzare ingiustamente una categoria di professionisti per il solo rischio intrinseco al mandato svolto.
Condotta soggettiva: i requisiti di meritevolezza
Oltre alla natura dei singoli crediti, il Giudice è chiamato a valutare l'atteggiamento complessivo del debitore nella genesi e nella gestione del passivo. I principali fattori che incidono sul giudizio di esdebitabilità comprendono:
- inadempimento tributario prolungato: La presenza di un rilevante debito erariale non è automaticamente sintomo di mala fede o colpa grave. Occorre distinguere però tra la condotta di chi si sottrae volontariamente al prelievo e la situazione di chi subisce l'effetto "volano" di sanzioni e interessi, unitamente ad azioni esecutive o garanzie personali esecutate (es. escussione di fideiussioni prestate per terzi), genera una crisi di liquidità irreversibile.
Fattibilità della Procedura e interessi fondamentali
In pratica la reale portata della 'ripartenza pulita' non si misura sulla rigida etichetta del credito, ma sulla capacità dell'interprete di distinguerne la sostanza, perché solo laddove il debito nasca dal rischio dell'attività e non dal dolo, la tutela dei creditori può e deve cedere il passo alla seconda possibilità del debitore."
Di conseguenza la possibilità di concessione del beneficio dell''esdebitazione non può e non deve fermarsi di fronte alla responsabilità medica allorquando manchi il dolo. Confondere la colpa professionale con un illecito volontario significherebbe trasformare un evento tragico od un errore imprevedibile in una condanna finanziaria a vita.
Se è vero -come è vero- che la norma punta a dare una reale "seconda chance", i crediti risarcitori sanitari privi di intenzione fraudolenta dovrebbero poter essere cancellati.
Solo distinguendo e delimitando bene il dolo e la malafede il beneficio dell'esdebitazione potrà compiere la sua vera funzione sociale, restituendo al professionista la possibilità di una ripartenza autenticamente pulita.
