Lo status del figlio nato da gestazione per altri e il paradigma del figlio nato da incesto
Cass. civ., Sezione I, 12 marzo 2026, n. 5656
Massima: La Prima Sezione civile della Corte di cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione concernente il riconoscimento dello status del figlio nato mediante gestazione per altri all'estero, prospettando la possibilità di valorizzare, quale modello interpretativo, il procedimento previsto dall'art. 251 c.c. per il riconoscimento del figlio nato da persone legate da rapporti di parentela vietati, nella misura in cui entrambe le fattispecie impongono di distinguere la valutazione della condotta degli adulti dalla tutela del superiore interesse del minore.
A cura di Avv. Beatrice Donati
L'ordinanza interlocutoria n. 5656 del 12 marzo 2026 affronta uno dei temi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo, introducendo un parallelismo destinato ad incidere profondamente sul dibattito giurisprudenziale.
L'ordinanza sviluppa il proprio ragionamento partendo da un dato ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità: il giudizio di disvalore che l'ordinamento esprime nei confronti della gestazione per altri non può automaticamente riflettersi sulla posizione giuridica del figlio nato attraverso tale tecnica procreativa.
La questione sottoposta alla Corte, pertanto, non riguarda la liceità della maternità surrogata, che continua ad essere vietata dall'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, ma concerne esclusivamente la tutela dello status del minore e la possibilità di garantire ad esso una protezione piena ed effettiva.
Muovendo da questa premessa, la Prima Sezione osserva come il diritto vivente abbia progressivamente spostato il baricentro dell'analisi dalla condotta degli adulti all'interesse superiore del bambino, valorizzando il principio secondo cui il figlio non può essere privato dei propri diritti fondamentali per effetto di comportamenti ai quali è rimasto del tutto estraneo.
Tale impostazione trova conferma nelle più recenti pronunce della Corte costituzionale, che hanno più volte ribadito come la tutela del minore costituisca un valore autonomo rispetto alla valutazione di liceità o illiceità della tecnica procreativa utilizzata dai genitori.
È proprio alla luce di tale evoluzione che l'ordinanza propone un accostamento destinato ad incidere profondamente sul dibattito giuridico.
Per la prima volta in termini così espliciti, infatti, la Corte richiama il modello previsto dall'art. 251 c.c. per il riconoscimento del figlio nato da persone legate da rapporti di parentela in linea retta o in linea collaterale nei casi previsti dalla legge, interrogandosi sulla possibilità che tale disciplina possa costituire un paradigma interpretativo anche per le controversie riguardanti i figli nati mediante gestazione per altri all'estero.
L'accostamento, ad una prima lettura, può apparire sorprendente, poiché le due fattispecie presentano presupposti profondamente differenti.
Da un lato vi è una tecnica di procreazione medicalmente assistita vietata dall'ordinamento italiano; dall'altro un rapporto familiare che integra una delle ipotesi tradizionalmente considerate incompatibili con il riconoscimento automatico dello status filiationis.
La Corte, tuttavia, chiarisce che il parallelismo non riguarda né il giudizio morale né quello penalistico relativo alla condotta degli adulti. Ciò che accomuna le due situazioni è esclusivamente la necessità di evitare che il figlio subisca conseguenze pregiudizievoli derivanti da una condotta che egli non ha in alcun modo determinato.
Sotto questo profilo l'ordinanza individua un elemento comune di particolare interesse. Tanto nel caso del figlio nato da rapporti incestuosi quanto nell'ipotesi di gestazione per altri, infatti, l'ordinamento si trova a dover conciliare due esigenze tra loro potenzialmente confliggenti.
Da un lato permane un giudizio negativo sulla condotta degli adulti, dall'altro emerge la necessità di assicurare al minore una tutela piena dello status personale e dei diritti che da esso derivano.
Il procedimento disciplinato dall'art. 251 c.c. rappresenta, secondo la Corte, un possibile punto di equilibrio, poiché non elimina il disvalore attribuito alla condotta dei genitori ma consente al giudice di verificare, caso per caso, se il riconoscimento dello status corrisponda al concreto interesse del figlio. In altri termini, il legislatore ha già previsto, in un diverso settore della filiazione, una tecnica normativa che separa nettamente la valutazione della condotta degli adulti dalla protezione della posizione giuridica del minore. È proprio questa separazione che la Prima Sezione invita le Sezioni Unite a prendere in considerazione.
L'ordinanza precisa, infatti, che il riferimento all'art. 251 c.c. non implica alcuna assimilazione tra maternità surrogata e incesto.
Una simile conclusione sarebbe incompatibile con la diversità strutturale delle due fattispecie e con le differenti ragioni che giustificano il relativo trattamento normativo. Il richiamo operato dalla Corte riguarda esclusivamente il modello processuale e il criterio di valutazione adottato dal legislatore. In entrambe le ipotesi il riconoscimento dello status non deriva automaticamente dalla condotta degli adulti, ma richiede una verifica giudiziale incentrata sull'interesse del figlio.
La vera analogia, pertanto, non riguarda il fatto generatore della nascita, bensì il metodo attraverso il quale l'ordinamento affronta situazioni nelle quali la tutela del minore rischia di entrare in tensione con il disvalore attribuito alla condotta genitoriale.
Il Collegio osserva, inoltre, che tale prospettiva risulta coerente con il principio dell'unicità dello stato di figlio, progressivamente affermatosi a seguito delle riforme della filiazione e costantemente valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale.
L'eliminazione delle tradizionali distinzioni tra figli legittimi, naturali e adottivi ha infatti determinato un sistema nel quale il rapporto di filiazione tende ad essere disciplinato secondo criteri unitari, indipendentemente dalle modalità con cui esso si è formato. In questo contesto, mantenere differenze particolarmente incisive nella tutela del figlio nato mediante gestazione per altri potrebbe risultare difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza e con il superiore interesse del minore, soprattutto nei casi in cui il rapporto familiare sia già stabilmente consolidato nella realtà sociale e affettiva.
L'ordinanza dedica particolare attenzione anche ai limiti dell'attuale sistema fondato sull'adozione in casi particolari. Dopo le ultime pronunce giurisprudenziali tale istituto ha certamente acquisito una funzione centrale nella tutela dei figli nati mediante gestazione per altri.
Tuttavia, secondo la Corte, continuano a permanere elementi di differenziazione rispetto alla filiazione piena. L'acquisto dello status, infatti, presuppone comunque un autonomo procedimento giudiziale, richiede l'iniziativa dell'adulto interessato e produce effetti soltanto a seguito della pronuncia costitutiva del tribunale. Ne consegue che il minore, almeno per un determinato periodo di tempo, rimane privo di un rapporto giuridico pienamente riconosciuto con il genitore intenzionale, pur vivendo stabilmente all'interno del relativo nucleo familiare.
È proprio tale situazione che induce la Prima Sezione a domandarsi se il modello dell'art. 251 c.c. possa rappresentare una soluzione maggiormente coerente con l'evoluzione del diritto vivente.
La Corte non afferma che tale soluzione debba necessariamente essere adottata, ma ritiene che la questione presenti caratteri di particolare importanza tali da giustificare l'intervento delle Sezioni Unite. La rimessione assume quindi una funzione eminentemente nomofilattica, poiché mira a verificare se l'attuale equilibrio tra ordine pubblico, divieto della gestazione per altri e tutela dello status del minore debba essere ulteriormente rivisitato alla luce dei principi costituzionali e convenzionali progressivamente affermatisi negli ultimi anni.
L'interesse dell'ordinanza risiede anche nella prospettiva sistematica con la quale viene affrontata la questione. Più che proporre una soluzione immediata, la Corte invita infatti a riflettere sulla coerenza complessiva dell'ordinamento.
Se, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il bambino non può essere discriminato in ragione delle modalità della propria nascita, occorre allora verificare se il sistema continui a giustificare una tutela differenziata dello status filiationis oppure se sia necessario valorizzare strumenti che consentano una protezione più intensa e tempestiva del rapporto genitoriale già esistente nella realtà familiare. È in questa prospettiva che il richiamo all'art. 251 c.c. assume il significato di una proposta metodologica piuttosto che di una soluzione precostituita, demandando alle Sezioni Unite il compito di verificare se tale paradigma possa essere esteso, in via interpretativa, anche alle controversie riguardanti la gestazione per altri.
Qualora le Sezioni Unite dovessero aderire alla prospettiva delineata dalla Prima Sezione, il sistema potrebbe conoscere un significativo mutamento nella tecnica di tutela dello status del figlio nato mediante gestazione per altri.
La centralità dell'interesse concreto del minore diverrebbe il criterio decisivo dell'accertamento giudiziale, analogamente a quanto già avviene nell'ambito dell'art. 251 c.c., consentendo di mantenere fermo il divieto della pratica procreativa senza far discendere automaticamente da tale divieto una limitazione della posizione giuridica del bambino.
Rimane naturalmente riservata alle Sezioni Unite ogni valutazione sulla praticabilità di tale soluzione, ma l'ordinanza segna comunque un passaggio di particolare rilievo nel percorso evolutivo della giurisprudenza, poiché introduce nel dibattito un paradigma interpretativo finora mai prospettato in termini tanto espliciti e destinato, con ogni probabilità, ad orientare le future riflessioni sul rapporto tra ordine pubblico, filiazione e tutela dei diritti fondamentali del minore.
