L’individuazione del tempus commissi delicti

25.09.2024

L'esatta individuazione del momento consumativo del reato è fondamentale per affrontare una serie di problematiche, sia di tipo processuale che di tipo sostanziale.

Da un punto di vista processuale, si pensi all'individuazione del Giudice competente o alla verifica circa la facoltà di attuare o meno l'arresto in flagranza; sul piano sostanziale, si pensi all'individuazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione, all'applicazione o meno di cause estintive del reato o anche alla configurabilità o meno del concorso di persone nel reato.

L'individuazione del tempus commissi delicti diviene ancor più rilevante nel caso in cui il fatto di reato si sviluppi in un arco temporale, sotto la vigenza di differenti norme, poste in successione temporale tra loro.

Considerato che nessuna norma chiarisce tale argomento, sono emerse in dottrina e in giurisprudenza tre diverse tesi, basate:

a) la prima, sul tempo dell'azione;

b) la seconda, sull'evento;

c) la terza (mista), basata sia sul tempo dell'azione che sull'evento.

Ad oggi la teoria più diffusa è quella della condotta, in base alla quale il reato va considerato commesso all'atto della condotta, dato che è proprio nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere l'azione o l'omissione penalmente rilevante che si pone in contrasto con la normativa vigente.

Questa teoria appena descritta (c.d. teoria della condotta) deve, però, essere modulata a seconda delle diverse tipologie di reato, come si andrà di seguito a dettagliare:

1. nei reati istantanei, di mera condotta o di evento (es. reato di omicidio, nel quale l'offesa si verifica nel medesimo istante dell'azione), la commissione del reato è coincidente con il compimento dell'azione.

La Cassazione, a Sezioni Unite, difatti, sul punto ha chiarito che "in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta" (Cass. SU n. 40986/18);

2. nei reati omissivi impropri, ci si riferisce all'omissione che per prima si pone in contrasto con la normativa vigente e, dunque, con il dovere di azione.

Si precisa, inoltre, che in dottrina sono presenti perplessità circa i reati omissivi propri, in quanto si oscilla tra chi ritiene rilevante ai fini dell'individuazione del tempo di commissione del reato, il momento in cui scade il termine imposto per agire, e chi preferisce avere riguardo al momento in cui il soggetto si pone nella condizione di non poter adempiere;

3. nei reati a condotta reiterata o abituale (es. maltrattamenti in famiglia), soltanto le condotte che rientrano nella vigenza della nuova legge penale incriminatrice potranno essere considerate ai fini dell'individuazione del tempus commissi delictie solo se queste sono da sole sufficienti a configurare il reato di cui in contestazione, non potendo essere tenute in considerazione le condotte intervenute prima dell'entrata in vigore della legge incriminatrice;

4. nei reati permanenti (es. i vari reati di privazione della libertà personale), in relazione ai quali è possibile che una fattispecie di reato, cominciata prima dell'entrata in vigore di una nuova legge penale, continui a protrarsi sotto la vigenza di quest'ultima, prevale la tesi della c.d. assoggettabilità alla nuova disciplina, anche se più rigorosa (cfr. Cass. n. 18928/22), sia della condotta ad essa pregressa che di quella successiva (non ha ottenuto consensi la tesi, secondo la quale il delitto permanente sarebbe scomponibile in più illeciti, soggetti alla disciplina del concorso di reati, ipotizzando la coesistenza di due diverse condotte, disciplinate da due distinte leggi penali, succedutesi nel tempo);

5. nei reati ad azione frazionata (es. truffa ai danni dello Stato, la corruzione o l'usura), le successive corresponsioni di denaro non costituiscono un post factum penalmente non punibile, facendo parte, a pieno titolo, del fatto lesivo penalmente rilevante.

Nel caso anzidetto non essendo la condotta unitaria, bensì frazionata nel tempo, anche la consumazione del reato si reitera nel tempo ogniqualvolta si percepisce il denaro.

In relazione al profilo temporale, dunque, se alcune somme di denaro sono riscosse dopo l'entrata in vigore della legge che fonda la responsabilità penale del soggetto agente, non ci si trova dinnanzi ad un caso di applicazione retroattiva e dunque di illegittimità, bensì si tratta dell'applicazione di una legge in relazione a fatti di reato che si consumano successivamente.

Da quanto detto, si evince l'importanza di individuare l'esatto momento consumativo del reato, considerato che proprio da questo elemento dipendono tutta una serie di altre questioni, che necessariamente dovranno essere considerate in sede processuale al fine di applicare la corretta normativa alla fattispecie concreta che ci si trovi ad esaminare e, soprattutto, per applicare la normativa processuale vigente al momento della commissione del fatto.

Avv. Laura Giusti