Maltrattamenti in famiglia: il fattore etnico-culturale non è una scusa
Cass. pen., sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 133
Massima: In tema di maltrattamenti in famiglia, il movente culturale o etnico non può in alcun modo giustificare condotte di sopraffazione e violenza, dovendo ritenersi recessivo rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona, sicché l'appartenenza a una diversa cultura non esclude né attenua la responsabilità penale per fatti incompatibili con i principi dell'ordinamento italiano.
A cura di Dott.ssa Carlotta Braghin
Il caso riguarda un ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, con concessione della sospensione condizionale subordinata dalla Corte d'appello alla partecipazione a uno specifico percorso di recupero, in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni commessi nei confronti della moglie.
Tra le doglianze sollevate dalla difesa, qui rileva quello relativo ad un lamentato vizio della motivazione relativo all'elemento soggettivo del reato essendo le condotte sorrette da dolo d'impeto e non dall'intento di infliggere abituali sofferenze alla moglie. "
La Corte d'appello - scrive il ricorrente - avrebbe dovuto tenere conto della matrice culturale del ricorrente, che, comunque, non si è sottratto agli incontri con gli assistenti sociali ed è migliorato […]".
La pronuncia in esame assume particolare rilievo nella parte in cui affronta il tema del c.d. "fattore culturale" nei reati da codice osso escludendone ogni possibile incidenza scriminante o attenuante rispetto alla configurabilità del delitto di maltrattamenti.
La difesa dell'imputato aveva infatti valorizzato la matrice culturale del ricorrente per sostenere una lettura riduttiva delle condotte, ricondotte a dinamiche relazionali non connotate da una volontà sistematica di sopraffazione.
La Corte di cassazione respinge tale impostazione, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano attribuito rilievo alla "durata e alla intensità delle condotte", qualificate come "espressive di volontà sopraffattrice e di prepotente controllo", incompatibili, dunque, con una lettura meramente episodica o culturalmente giustificata dei comportamenti.
Il Collegio afferma in termini espliciti che le "origini culturali del ricorrente […] non possono in alcun modo giustificare la sopraffazione e la negazione dei diritti della persona offesa", chiarendo che il richiamo alle tradizioni del Paese di provenienza non è idoneo a incidere sulla tipicità del fatto né sull'antigiuridicità della condotta.
In tal senso, la Corte si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, ribadendo che "il movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni devono considerarsi recessivi rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo", con esplicito richiamo alla centralità della persona umana quale valore fondante dell'ordinamento.
La decisione valorizza, inoltre, il dato dell'inserimento dell'agente nel contesto sociale italiano, sottolineando come lo straniero che scelga di vivere nell'ordinamento nazionale non possa invocare, "neppure in forma putativa la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere".
Viene così riaffermata l'esigenza di garantire, "in linea con l'art. 3 Cost.", la tutela della dignità e dell'uguaglianza della persona, quale criterio capace di "armonizzare le culture individuali" e di consentire la convivenza in una società multietnica.
In questa prospettiva, il riferimento alla cultura di appartenenza non solo non esclude la responsabilità penale, ma non è neppure idoneo a incidere sulla qualificazione giuridica dei fatti, che restano pienamente assimilabili nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p. qualora emergano condotte reiterate idonee a determinare una condizione di sopraffazione.
La Corte, dunque, respinge ogni tentativo di relativizzazione culturale del disvalore penale delle condotte violente, riaffermando con chiarezza che la tutela dei diritti fondamentali della persona costituisce un limite invalicabile rispetto a pratiche o consuetudini incompatibili con i principi
