Maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del minore: la giurisprudenza è costante.

28.09.2026

A cura di Dott.ssa Alessia Tescione

I maltrattamenti in famiglia sono un reato abituale molto presente nella cronaca odierna e offrono un dibattito giurisprudenziale molto acceso per la sensibilità del bene giuridico tutelato dalla norma: la famiglia, il focolare domestico, il nido nel quale non si dovrebbe temere di ricevere danno. 

Ma, il più delle volte, questo accade e il legislatore si è preoccupato di prevedere un reato a hoc per tale fattispecie, diversa dal reato di atti persecutori, benché le dinamiche del fatto siano pressocché simili. 

La differenza sottolineata sta proprio nel luogo e, astrattamente, nelle persone tra le quali accadono i fatti: l'art. 572 c.p. ha un ambito applicativo ristretto per l'essere un reato che tiene in particolare conto il fatto che i fatti si svolgano all'interno della famiglia, primo luogo in cui il singolo si forma come individuo all'interno della collettività.

I maltrattamenti devono avvenire, perché si integri il reato de quo, in un contesto familiare, tra persone di famiglia, coniugate o conviventi, avvinte da un legame affettivo stabile, oppure, se non conviventi, comunque legale da vincoli nascenti dalla filiazione.

Di recente, la norma ha visto una riforma, che ha posto fine a un dibattito giurisprudenziale sul tema, ossia l'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, legge n. 181 del 2025 ha aggiunto all'art. 572 c.p. un capoverso, prima inesistente, ove si indichino i soggetti passivi del reato, che segue – "la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione".

La disposizione vi ha incluso, tra le vittime del reato, il non convivente che si trovi in questa particolare condizione, ossia la presenza di prole nel caso di due soggetti non più conviventi, quando fino all'ultimo indirizzo della Corte Costituzionale (sentenza n. 98/2021) i non conviventi erano esclusi dal novero dei soggetti passivi del reato di maltrattamenti in famiglia, per il mancato carattere della "convivenza" idoneo a identificare il contesto familiare entro cui si esplicava la fattispecie, per ciò stesso rientrante, poi, nel più generale reato degli atti persecutori.

Il secondo comma della disposizione analizzata – art. 572 c.p. - dichiara la presenza di un'aggravante, che vuole essere il tema della trattazione: il fatto commesso in presenza o in danno di un minore prevede una pena aumentata fino alla metà.

Da una breve analisi della fattispecie di reato, si evince che il reato abituale connotato dalla reiterazione delle condotte che lo qualificano come tale, al comma 1 dell'art. 572 c.p., è quel reato di danno, che vuole punire di per sé la sola condotta di "maltrattamenti" idonea a cagionare un danno alla parte offesa, col dolo generico dell'agente di volere e rappresentarsi l'atto lesivo prospettato, e, al comma 2, è accompagnato dalla circostanza non abituale della capacità del fatto di compiersi e recare danno ad altri, perché fattivamente il danno lo si compia in danno altrui o nella sola sua presenza e che l'altro sia un minore.

La giurisprudenza recente si esprime in questi termini, quando la violenza dei maltrattamenti si compie in presenza di minori:

  • "La Corte ha aderito e sviluppato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il riconoscimento dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore postula un accertamento incentrato sulla qualità, piuttosto che sulla quantità, delle condotte cui il minore assiste, e sulle modalità della loro realizzazione, al fine di valutarne l'astratta idoneità a determinare uno stato di sofferenza fisica o psicologica nel minore." (Cass. Sesta sezione Penale 893/2026 del 9.01.2026)
  • "In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai fini della configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente il mero dato della presenza occasionale del minore durante una delle condotte vessatorie, ma è necessario che il giudice di merito accerti e motivi in ordine all'idoneità delle modalità concrete del fatto, anche se unico, a determinare, secondo un giudizio di astratta offensività fondato sull'id quod plerumque accidit, uno stato di sofferenza fisica o psicologica tale da porre a rischio il normale sviluppo psico‑fisico del minore." (Cass. Pen. Sesta sezione n.9770 del 13 marzo 2026)
  • "è sufficiente che il minore sia esposto alla percezione degli atti di violenza e che non sia in alcun modo richiesto che questi sia anche in grado, per il grado di maturità psicofisica conseguito, di realizzare, di comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza. Tale conclusione esegetica discende dalla lettura della disposizione, interpretata secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse - in conformità all'art. 12 delle Preleggi -, là dove prevede esclusivamente che l'azione si svolga "in presenza" del minore e non richiede, in nessuna parte, che questi abbia raggiunto un'età o un grado di sviluppo intellettivo o psicologico tale da poter apprezzare la natura violenta o offensiva dell'agire che venga perpetrato intorno a sé." […] "La lettura privilegiata si appalesa, d'altronde, coerente con la ratio dell'elemento circostanziale, che si correla all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili ed esposti ai riverberi negativi degli agiti aggressivi che siano realizzati in loro presenza." […] "in conclusione, il dato testuale dell'art. 572, comma 2, cod. pen. non richiede, per il riconoscimento della aggravante, alcuna indagine, da parte del Giudice di merito, sulla concreta incidenza della condotta sulla personalità del minore, alla cui presenza la condotta è realizzata." (Cass. Sesta sezione Penale 14882/2026 del 24.04.26)

La giurisprudenza ci conferisce una lettura chiara della norma, nella misura in cui, da lettura del dato normativo, ci indica che, per applicarsi l'aggravante, non si necessita di una valutazione numerica o quantitativa degli episodi di violenza o vessazione fisica o morale perpetratisi nei confronti del minore, né di una valutazione psicologica concreta sull'impatto che questi eventi abbiano potuto produrre in capo allo stesso che vi abbia assistito.

Il bene giuridico tutelato dall'aggravante, ossia la protezione di soggetti vulnerabili in un contesto familiare, è così delicato da necessitare di una protezione maggiore, che, nel diritto penale, spesse volte, significa anticipazione della soglia del penalmente rilevante: basta una valutazione astratta sull'idoneità della condotta a determinare una condizione di sofferenza fisica o psicologica del minore per applicarsi l'aggravante dei maltrattamenti assistiti.

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