
Maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del minore: la giurisprudenza è costante.
A cura di Dott.ssa Alessia Tescione
I maltrattamenti in famiglia sono un reato abituale molto presente nella cronaca odierna e offrono un dibattito giurisprudenziale molto acceso per la sensibilità del bene giuridico tutelato dalla norma: la famiglia, il focolare domestico, il nido nel quale non si dovrebbe temere di ricevere danno.
Ma, il più delle volte, questo accade e il legislatore si è preoccupato di prevedere un reato a hoc per tale fattispecie, diversa dal reato di atti persecutori, benché le dinamiche del fatto siano pressocché simili.
La differenza sottolineata sta proprio nel luogo e, astrattamente, nelle persone tra le quali accadono i fatti: l'art. 572 c.p. ha un ambito applicativo ristretto per l'essere un reato che tiene in particolare conto il fatto che i fatti si svolgano all'interno della famiglia, primo luogo in cui il singolo si forma come individuo all'interno della collettività.
I maltrattamenti devono avvenire, perché si integri il reato de quo, in un contesto familiare, tra persone di famiglia, coniugate o conviventi, avvinte da un legame affettivo stabile, oppure, se non conviventi, comunque legale da vincoli nascenti dalla filiazione.
Di recente, la norma ha visto una riforma, che ha posto fine a un dibattito giurisprudenziale sul tema, ossia l'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, legge n. 181 del 2025 ha aggiunto all'art. 572 c.p. un capoverso, prima inesistente, ove si indichino i soggetti passivi del reato, che segue – "la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione".
La disposizione vi ha incluso, tra le vittime del reato, il non convivente che si trovi in questa particolare condizione, ossia la presenza di prole nel caso di due soggetti non più conviventi, quando fino all'ultimo indirizzo della Corte Costituzionale (sentenza n. 98/2021) i non conviventi erano esclusi dal novero dei soggetti passivi del reato di maltrattamenti in famiglia, per il mancato carattere della "convivenza" idoneo a identificare il contesto familiare entro cui si esplicava la fattispecie, per ciò stesso rientrante, poi, nel più generale reato degli atti persecutori.
Il secondo comma della disposizione analizzata – art. 572 c.p. - dichiara la presenza di un'aggravante, che vuole essere il tema della trattazione: il fatto commesso in presenza o in danno di un minore prevede una pena aumentata fino alla metà.
Da una breve analisi della fattispecie di reato, si evince che il reato abituale connotato dalla reiterazione delle condotte che lo qualificano come tale, al comma 1 dell'art. 572 c.p., è quel reato di danno, che vuole punire di per sé la sola condotta di "maltrattamenti" idonea a cagionare un danno alla parte offesa, col dolo generico dell'agente di volere e rappresentarsi l'atto lesivo prospettato, e, al comma 2, è accompagnato dalla circostanza non abituale della capacità del fatto di compiersi e recare danno ad altri, perché fattivamente il danno lo si compia in danno altrui o nella sola sua presenza e che l'altro sia un minore.
La giurisprudenza recente si esprime in questi termini, quando la violenza dei maltrattamenti si compie in presenza di minori:
La giurisprudenza ci conferisce una lettura chiara della norma, nella misura in cui, da lettura del dato normativo, ci indica che, per applicarsi l'aggravante, non si necessita di una valutazione numerica o quantitativa degli episodi di violenza o vessazione fisica o morale perpetratisi nei confronti del minore, né di una valutazione psicologica concreta sull'impatto che questi eventi abbiano potuto produrre in capo allo stesso che vi abbia assistito.
Il bene giuridico tutelato dall'aggravante, ossia la protezione di soggetti vulnerabili in un contesto familiare, è così delicato da necessitare di una protezione maggiore, che, nel diritto penale, spesse volte, significa anticipazione della soglia del penalmente rilevante: basta una valutazione astratta sull'idoneità della condotta a determinare una condizione di sofferenza fisica o psicologica del minore per applicarsi l'aggravante dei maltrattamenti assistiti.
