Il diritto al rimborso delle spese di mantenimento del figlio

18.05.2026

A cura di Avv. Viola Seccarello

Il genitore che, per anni, sostiene integralmente le spese per il mantenimento del figlio potrà adire il Tribunale competente al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il pagamento della quota spettante all'altro genitore, anche nell'ipotesi in cui il riconoscimento avvenga in un momento successivo alla nascita. 

La giurisprudenza si è espressa sul tema in diverse occasioni, evidenziando come l'obbligo di mantenimento del figlio sussista per il solo fatto di averlo generato.

Il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori viene stabilito dal Codice civile e anche dalla nostra Costituzione che, all'articolo 30, sancisce chiaramente che è "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio". 

Si tratta di un diritto e dovere che, come consolidato in giurisprudenza, sorge fin dal momento della nascita del figlio, anche se la procreazione viene accertata solo in seguito. 

Di conseguenza, qualora sopravvenga successivamente una sentenza dichiarativa di filiazione naturale essa produrrà gli effetti del riconoscimento comportando, pertanto, tutti gli obblighi di legge incluso il dovere di mantenimento.

Tale obbligo, chiarisce la giurisprudenza, è dotato di natura retroattiva, con conseguenza che il genitore che ha sostenuto per anni interamente le spese per il mantenimento potrà, se lo vorrà, adire il Tribunale competente al fine di richiedere il rimborso pro quota delle spese dallo stesso sostenuto nell'interesse del figlio nelle forme previste dall'art. 1299 c.c. relative ai rapporti tra condebitori solidali[1]. 

Si tratta di un'obbligazione che trova la sua ragione giustificatrice, sempre secondo la Corte di Cassazione[2], nello status di genitore, cui efficacia retroattiva viene datata proprio al momento della nascita del figlio perché tale obbligo sussiste per il solo fatto di averlo generato e, per questo, prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. 

E, inoltre, secondo la giurisprudenza la sentenza volta a riconoscere la paternità o maternità costituisce vero e proprio presupposto per esercitare l'azione di regresso, con conseguenze importanti in termini di prescrizione. Infatti, come la Cassazione ha avuto modo di chiarire in diverse occasioni[3], la richiesta è utilmente azionabile dal momento in cui viene accertata la filiazione naturale che costituisce quindi il dies a quo della decorrenza della prescrizione ordinaria decennale. 

Non sarà quindi possibile eccepire la prescrizione dei suddetti crediti, anche se risalenti nel tempo, qualora il riconoscimento sia intervenuto in un momento successivo. 

Si segnala, inoltre, che la Cassazione ha da ultimo evidenziato come tale diritto, seppur azionabile solo dal momento in cui viene definitivamente accertato lo stato di figlio, è trasmissibile mortis causa agli eredi del genitore adempiente, anche nell'ipotesi in cui il decesso risalga ad un momento anteriore al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità o maternità naturale, in quanto, secondo la Suprema Corte, non è possibile ritenere che il credito sorga solo al momento dell'accertamento giudiziale[4].

Chiarita l'esistenza del diritto ad ottenere il rimborso delle spese occorrerà quantificare gli esborsi sostenuti integralmente da un solo genitore. In primo luogo, deve considerarsi che le spese di mantenimento di un figlio minore comprendono sia le spese ordinarie sia straordinarie, di norma suddivise sulla base del Protocollo del Consiglio Nazionale Forense[5]. 

A titolo esemplificativo, per spese ordinarie si intendono le spese di vitto, abbigliamento o le spese di trasporto urbano, spese scolastiche di cancelleria oppure le spese per l'abitazione (comprese le utenze) mentre per spese straordinarie devono intendersi, ad esempio, le spese sanitarie, scolastiche o sportive. La richiesta di rimborso in sede giudiziale risulta non di pronta soluzione, considerato che spesso si tratta di somme non facilmente calcolabili, sostenute magari negli anni e non sempre documentabili. 

Nella difficoltà di quantificare tale richiesta si è pronunciata più volte la giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato la natura indennitaria del diritto al rimborso "diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti" e, quindi, se l'importo non risulta valutabile nel suo preciso ammontare, il giudice di merito potrà utilizzare il criterio equitativo "tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza[6]".

In conclusione, sarà possibile adire il Tribunale al fine di richiedere il rimborso pro quota delle spese di mantenimento, da calcolarsi in via equitativa, fin dal momento della nascita del figlio. Detta domanda rimane distinta rispetto all'autonoma voce di risarcimento per violazione dei doveri familiari (c.d. danno endofamiliare), seppur le domande potranno eventualmente essere cumulate nel medesimo procedimento

[1] Si veda, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. I, sentenza, 28 marzo 2017, n. 7960

[2] Cass. civ., sez. I, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 4145

[3] Cass. civ., sez. I, ordinanza 31 luglio 2020, n. 16561

[4] Sul punto, Cass. civ., sez. I, ordinanza, 25 marzo 2026, n. 7187

[5] Cfr. "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare", Consiglio Nazionale Forense, 29 novembre 2017.

[6] Cass. civ., sez. I, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4145.


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