
Le misure cautelari nel processo all’ente: uno schema di sintesi
A cura di Avv. Alessio Moretto
Anche nel processo all'Ente disciplinato dal D.lgs. 231/2001 è delineato un articolato sistema di misure cautelari a cui è dedicata l'intera Sezione IV, Capo II del corpus normativo.
Nel sistema della responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche, le misure cautelari si distinguono in sanzioni interdittive (di cui all'art. 9) applicate quali misure cautelari e i sequestri preventivo e conservativo.
Mentre le prime hanno natura personale e sono volte a limitare l'ambito di attività del soggetto di diritto, le seconde hanno natura reale e pongono pertanto vincoli di indisponibilità su determinati beni.
L'art. 13 del decreto prevede che le sanzioni interdittive siano irrogabili solo in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste quando l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione di reato.
Qualora tali condizioni non siano integrate, non possono essere applicate neanche come misure cautelari.
Dal punto di vista procedimentale, l'art. 45 prevede che in presenza di gravi indizi volti a ritenere sussistente la responsabilità della persona giuridica per un illecito amministrativo dipendente da reatoe vi sia concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il Pubblico Ministero può richiedere l'applicazione di una misura cautelare interdittiva.
Il PM deve presentare insieme alla richieste gli elementi a fondamento della stessa e a favore della persona di diritto, nonché eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Quando sia applicabile una misura interdittiva, è inoltre possibile la nomina di un commissario giudiziale per un periodo di tempo analogo a quello applicativo dell'eventuale interdittiva.
Sulla richiesta provvede il giudice procedente con ordinanza.
La sua scelta dev'essere orientata dai criteri di idoneità della misura cautelare eventualmente applicata a soddisfare le esigenze cautelari e di proporzionalità del fatto alla sanzione che si ritiene che potrà essere applicata in concreto al termine del giudizio. È opportuno sottolineare come lo stesso dato normativo individui l'interdizione dall'esercizio dell'attività quale extrema ratio e che le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Per l'applicazione della misura l'art. 47 stabilisce un ipotesi di contraddittorio preventivo: qualora la richiesta sia presentata fuori udienza, il giudice deve fissare un'udienza apposita per interloquirne. Della fissazione è dato avviso al PM, all'ente e ai difensori, che possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
Le misure cautelari possono essere sospese quando l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. Ai sensi della disposizione, pertanto, le sanzioni interdittive non si applicano quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
Il giudice, sentito il PM, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte suindicate.
Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità suindicate o siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17. Alternativamente, in ragione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, quando le esigenze cautelari risultino attenuate o la misura applicata risulti sproporzionata al fatto, il giudice, su richiesta di parte, può sostituire la misura con altra meno grave, disporre la continuazione con modalità meno gravose o stabilire un diverso termine di durata.
Il termine massimo di durata delle misure cautelari è un anno, ma dopo la sentenza di condanna di primo grado può essere esteso in ragione della durata maggiore della sanzione interdittiva eventualmente applicata, fino a un massimo di un anno e quattro mesi.
Le parti possono proporre appello avverso ai provvedimenti in materia cautelare al Tribunale della libertà, stante l'espresso rinvio all'art. 322 bis c.p.p. Contro il provvedimento emesso da quest'ultimo, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.
Rispettivamente previste dagli artt. 53 e 54 sono le misure reali: il sequestro preventivo e conservativo.
Il sequestro preventivo è applicato sulle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19, con espresso rinvio delle norme rilevanti a quanto previsto nel codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Il sequestro conservativo è disposto invece quando vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. Anche in questo caso, viene fatto espresso rinvio alla disciplina del codice di procedura penale, in quanto applicabile
