Mono-offensività, pluri-offensività e seriazione dei beni giuridici tutelati

17.05.2023

Il principio di offensività rappresenta ormai un valore innato del diritto penale. 

Sia la dottrina, sia la giurisprudenza ne riconoscono la base costituzionale, chi nell'art. 27 Cost., nella parte in cui si richiede che sia stata cagionata un'offesa al bene giuridico affinché possa esserci un addebito di responsabilità e una rieducazione del reo; chi, invece, nel combinato disposto degli artt. 25 e 13 Cost., nella parte in cui tali disposizioni giustificano una restrizione della libertà personale del singolo solo qualora costui abbia realizzato un fatto offensivo di beni giuridici previsti dalla Costituzione.

Come è noto, il principio di offensività assolve a plurime funzioni. Innanzitutto, è parametro di conformità a Costituzione delle leggi[1], nella parte in cui si rivolge al legislatore nella formulazione astratta della descrizione della fattispecie penale. Poi, costituisce criterio di valutazione[2] a disposizione del giudice ai fini dell'applicazione del reato impossibile di cui all'art. 49 c.p. o della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Infine, è utile all'interprete ai fini della classificazione dei reati.

Se la portata e la nozione del citato principio appaiono oggi pacifiche, non può ritenersi tale innanzitutto la sua concreta applicazione nella individuazione del bene giuridico tutelato nelle singole fattispecie criminose. Tale attività ermeneutica risulta, infatti, particolarmente discrezionale e condizionata dai criteri seguiti dal singolo interprete[3].

Oltre che sul versante qualitativo, tale problema si ripropone anche sul versante quantitativo, ossia circa la possibilità che il singolo reato possa essere volto a tutelare uno o più beni giuridici. Sul punto sono emerse plurime teorie. Infatti, alcuni autori condividono la teoria della mono-offensività del reato, altri quella della pluri-offensività del reato, altri ancora una tesi mediana[4].

Secondo la prima impostazione, la norma incriminatrice avrebbe sempre come scopo la tutela di un unico bene giuridico. Solo la lesione di questo assume rilevanza penale e impone di ritenere integrato il reato. Inoltre, solo il suo titolare potrebbe essere definito come persona offesa. Gli ulteriori beni, anche se eventualmente lesi, dovrebbero essere ritenuti estranei alla fattispecie incriminatrice.

Secondo la seconda teoria, il legislatore, nel punire determinati comportamenti, avrebbe deciso di garantire contestualmente protezione a una pluralità di valori. Sarebbe sufficiente, a tal fine, la lesione anche di uno solo dei citati beni giuridici per emettere una sentenza di condanna. Al tempo stesso, tutti i soggetti lesi andrebbero considerati, coerentemente con le premesse, persone offese dalla condotta illecita.

La terza ricostruzione, infine, ritiene che anche qualora la condotta illecita sembri ledere più beni giuridici, solo uno di essi potrebbe essere considerato quello che il legislatore intende tutelare in via prioritaria. Gli altri beni giuridici riceverebbero anch'essi tutela, ma solo in via secondaria, quali interessi strumentali al bene finale[5].

Tra le varie elaborazioni, la terza impostazione risulta quella maggiormente convincente. Per un verso, attribuisce la dovuta rilevanza anche alla lesione di beni giuridici meramente strumentali, che invece rimarrebbero del tutto irrilevanti se si condividesse la teoria mono-offensività; per altro verso, previene le distorsioni di una collocazione sullo stesso piano dei vari beni giuridici, come avverrebbe se si accedesse alla teoria della pluri-offensività[6].

L'adesione alla seriazione dei beni giuridici consente, altresì, di risolvere in maniera convincente il problema della individuazione dei soggetti a cui attribuire le qualifiche di persona offesa e soggetto danneggiato. Dubbi che sussistono qualora gli interessi finali e strumentali siano in capo a diverse persone.

Si pensi alla ipotesi della cosiddetta truffa a tre soggetti. La norma incriminatrice di cui all'art. 640 c.p. è volta a tutelare contestualmente la libera autodeterminazione nella conclusione di accordi e, contestualmente, l'integrità patrimoniale. Tra i due beni giuridici, la protezione di quest'ultimo risulta lo scopo finale effettivamente perseguito dal legislatore.

Ebbene, nel caso in cui si assistesse alla scissione tra il soggetto ingannato e quello che patisce la decurtazione patrimoniale, l'adesione alla seriazione dei beni giuridici tutelati consente, per un verso, di rimettere a chi subisce l'illecita invasione nel proprio patrimonio la scelta di punire o meno la condotta del soggetto agente; per altro verso, di attribuire anche al soggetto ingannato un diritto al risarcimento del danno.

In altri termini, solo il soggetto titolare del bene giuridico ultimo può essere considerato a tutti gli effetti persona offesa dal reato, con l'attribuzione a costui di tutte le prerogative che la legge gli riconosce. I titolari dei beni giuridici "strumentali" o "secondari" devono, invece, essere considerati danneggiati dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p.[7]

Come visto, l'adesione all'una o all'altra impostazione non è una presa di posizione meramente teorica, ma anzi produce numerosi effetti anche sul piano pratico.

Dott. Marco Misiti

[1] In tal senso di parla di principio di offensività in astratto.

[2] In tal senso si parla di principio di offensività in concreto.

[3] Si pensi alla volontà del legislatore, così come esplicitata nelle Relazioni illustrative dei lavori parlamentari; alla sede in cui si colloca la norma incriminatrice; ai termini utilizzati nella descrizione della condotta, secondo criteri di natura oggettiva. Sul punto deve rilevarsi, però, che il riferimento alle intenzioni legislative finisce per cristallizzare la portata della disposizione, la quale invece risente della evoluzione storica e sociale; che non sempre la collocazione della disposizione sia frutto di scelte corrette e puntuali; che il dato letterale è spesso equivoco.

[4] Come si vedrà nel prosieguo, tale tesi è quella della seriazione giuridica dei beni, elaborata da Antonio Fiorella. In tale sede ci si riferisce a questa impostazione non tanto sul versante delle scelte di politica criminale, quanto piuttosto su quello della individuazione del bene rispetto a una norma incriminatrice già vigente.

[5] Si veda sul punto A. Fiorella, Reato in generale (Diritto penale), in Enc. Diritto, vol. XXXVIII, 1987, pp. 797 ss. L'Autore, in particolare, afferma che la corretta visione della seriazione dei beni consente di evitare «un'arbitraria "manipolazione" del concetto di bene giuridico».

[6] In tal senso, si veda M. Catenacci, Considerazioni politico-criminali: il bene giuridico tutelato dagli artt. 314-335 c.p., in Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, a cura di M. Catenacci, 2015, Giappichelli. In particolare, l'Autore rileva come la teoria della pluri-offensività ha spesso generato in giurisprudenza delle distorsioni, relative a forme di «"interscambiabilità"» dei beni di volta in volta considerati. Sarebbe perciò necessario individuare, tra i molteplici effetti negativi ascrivibili alla condotta, quello che «possa definirsi a tutti gli effetti "assorbente" rispetto agli altri».

[7] Si è consapevoli che tale soluzione può generare frizioni di non poco rilievo su taluni aspetti, tra cui quello della opposizione alla richiesta di archiviazione. Nel caso di specie, tuttavia, non appare così irragionevole attribuire la scelta della perseguibilità dell'autore del reato in capo al soggetto che, di fatto, ha patito il danno penalmente rilevante, ossia il soggetto che abbia patito la decurtazione patrimoniale. Le ragioni del soggetto "solamente" danneggiato, tra l'altro, non rimarrebbero frustrate, potendo comunque ottenere il risarcimento dei danni in sede civilistica. Diverso è invece il caso, affrontato da M. Catenacci, cit., dei reati contro la Pubblica amministrazione: i beni collettivi della imparzialità e buon andamento costituiscono la «sintesi finalistica di una pluralità di diritti c.d. "di cittadinanza" riconosciuti ad ogni singolo cittadino nei confronti della P.A.», ciò legittimando anche la legittimazione del singolo privato a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione.