Rapina impropria: quando si consuma il reato secondo la Consulta

12.09.2026

Cass. pen., Sezioni Unite, 19 aprile 2012, n. 34952 

Massima: "Integra il tentativo di rapina impropria, ex artt. 56, comma 1 e 628, comma 2 c.p., la condotta di chi, dopo aver compiuto atti idonei ed univocamente diretti a sottrarre cose mobili altrui senza che la sottrazione si sia verificata, usa violenza alla persona o minaccia per assicurarsi l'impunità."

A cura di Avv. Emilia Elefante

Il nostro legislatore, nell'ottica di costruzione dell'assetto politico- criminale, all'art. 628 c.p. ha previsto due condotte differenziate della condotta di rapina, riservando per ciascuna un trattamento sanzionatorio diverso.

Invero, al comma 1 della fattispecie incriminatrice in esame, viene in rilievo il ricorso alla violenza o alla minaccia, per il tramite del quale l'agente si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

In tale ipotesi criminosa, la violenza o la minaccia vengono ad ergersi come il presupposto necessario ed oggettivo ai fini dell'integrazione del reato, ossia come lo strumento per il tramite del quale si ottiene lo spossessamento finalizzato all' impossessamento.

Al pari, si è ritenuto indispensabile configurare l'ipotesi speculare cd. rapina impropria, in virtù della quale la fattispecie criminosa verrebbe a configurarsi ogni qualvolta la violenza e la minaccia siano cronologicamente successive all'impossessamento, e pertanto realizzate per uno scopo diverso, ossia, assicurare il possesso della cosa, oppure garantire l'impunità dell'autore del fatto o di terze persone: trattasi di ipotesi strutturata secondo una sequenza invertita rispetto alla rapina propria, non del tutto sovrapponibile quanto agli elementi costitutivi.

Posta tale premessa, la Corte Costituzionale, ritornando a pronunciarsi sul reato di rapina impropria, con la sentenza n. 45 del 31 marzo 2026, ha vagliato la legittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. rispetto all' art.3 Cost. nella parte in cui prevede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta " immediatamente dopo la sottrazione", anziché "immediatamente dopo l'impossessamento".

Orbene, osserva la Corte Costituzionale nella sentenza oggetto di disamina che " le due forme di rapina si differenzierebbero con riferimento alla soglia di consumazione, che sarebbe più arretrata nella rapina cosiddetta impropria, con ricadute sulla configurazione della fattispecie tentata e, in definitiva, sull'irragionevolezza della sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio, a fronte di livelli diversi di aggressione al bene protetto".

Si osservi che laddove si consideri il profilo consumativo, nell' ipotesi di rapina impropria la consumazione si avrebbe già con la mera sottrazione, cui segua la condotta violenta o minacciosa, senza che sia necessario che avvenga l'impossessamento, neppure momentaneo, da parte dell'agente, diversamente dalla rapina propria, che in assenza di impossessamento, non raggiungendo la soglia della consumazione, si arresterebbe allo stadio del tentativo.

L'esame di tale questione di legittimità costituzionale appare dovuta alla luce del diritto vivente e del dato testuale di una norma, che ha subito un progressivo insasprimento del trattamento sanzionatorio, ritenendosi doveroso chiarire se l'orientamento consolidatosi rispetto al momento consumativo della rapina impropria sia rispettoso del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost.

Già, con la sentenza a Sezioni Unite Penali n. 34952 del 2012, la Corte di Cassazione aveva confermato l'orientamento tradizionale e maggioritario, secondo il quale la rapina impropria si consuma con la sottrazione, in conformità alla ratio dell'incriminazione e alla struttura del dolo specifico, che esigendo un finalismo della condotta violenta o minacciosa orientato al possesso o all'impunità, non richiede che lo scopo sia effettivamente conseguito.

Alla luce di ciò, allorquando l' azione di sottrazione, finalizzata a sottrarre la res venga interrotta, si avrebbe il tentativo di rapina impropria, mentre per converso si avrebbe la consumazione, quando si perfezioni la sottrazione, indipendentemente dalla condotta tenuta immediatamente successiva.

Orbene, la Corte Costituzionale con la sentenza oggetto di disamina dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all' art. 628 co.2 c.p. in relazione all' art. 3 Cost., evidenziando come, sia dalla sentenza n. 190 del 2020, e sia nella successiva sentenza n. 260 del 2022, le due forme di rapina siano accomunate dall'elemento essenziale dell'utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, e non già dal grado di attuazione dell'aggressione medesima. Ma come si giunge a tale conclusione? 

La Corte ragionando sulla natura complessa del reato di rapina impropria ritiene non manifestamente irragionevole che l'impossessamento sia l'ultimo ed eventuale segmento della sequenza, ritenendo altresì che non sia manifestamente irragionevole ritenere che si sostanzi un'ipotesi di rapina impropria consumata già con la sola sottrazione, ben potendo accadere che l'impossessamento, sia per scelta dell'agente o a causa di terzi, non si concretizzi affatto.

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