Responsabilità civile: Caduta per rottura staccionata, il Comune è responsabile?

11.11.2023

Cass. civ., III Sez., n. 21972/23

Con l'ordinanza n. 21972/23, la Cassazione, III Sez. Civ., ha ribadito che "il Comune deve sempre rispettare i suoi obblighi di manutenzione quale "custode", in questo caso, di una staccionata. Affinché vi sia responsabilità del danneggiato, inoltre, ci deve essere un comportamento colposo imprudente."

L'Art. 2051 c.c. prevede che "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito."

Si tratta questa, di una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto il custode è chiamato a rispondere del danno derivante dalla cosa a prescindere da un suo eventuale comportamento colposo, sulla base della sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. Invero, il custode non deve provare la sua assenza di colpa ma deve fornire una prova positiva dell'intervento di causa esterna alla sua sfera di azione (in questo caso manutenzione), atta ad interrompere il nesso causale stesso, tra la cosa e l'evento lesivo cagionato.

la Suprema Corte con la sentenza 22 aprile 2010 n. 9456 e sentenza 15.10.2010 n. 21328.

L'obbligo di custodia sussiste se vi è:

  • il potere di controllare la cosa;
  • il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
  • il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c. si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell'illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. I criteri di valutazione della cd. esigibilità della custodia, ineriscono alla natura ed alle caratteristiche del bene da custodire, e dunque, nel caso di specie, riguardano la estensione della strada, la dimensione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico, che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ed in particolare dell'utente, persona fisica. La responsabilità resta esclusa in presenza di caso fortuito, la cui prova grava sull'ente, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. 1 un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.

L'ordinanza è stata emessa dalla Suprema Corte a seguito di una vicenda che ha riguardato una donna che ha riportato lesioni e postumi invalidanti in seguito ad una caduta provocata dalla rottura di una staccionata in Basilicata. Per questo motivo, la donna, conveniva in giudizio il Comune quale proprietario della strada teatro dell'incidente, accertandone quindi la responsabilità a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c. Lo stesso Ente, di contro, negava che quella strada fosse comunale, poiché la caduta sarebbe occorsa in un viottolo di accesso a proprietà private.

In primo grado il Comune è stato condannato al risarcimento danni in favore della donna, per una somma complessiva di oltre 650mila euro, accogliendo tuttavia solo parzialmente le richieste della danneggiata. I giudici della Corte d'Appello, però, hanno completamente ribaltato quanto sostenuto in Tribunale, richiamando i principi di ragionevole cautela nel momento in cui la situazione generale è suscettibile di un danno e può essere prevista, sostenendo che l'incidenza causale in carico alla danneggiata per il suo comportamento imprudente, dato il precario stato della staccionata (accertato a seguito di una perizia) nella zona dov'era avvenuto il danno. La donna, sebbene a conoscenza dello stato del luogo, avrebbe compiuto una pressione con tutto il corpo sulla staccionata per sorreggersi, motivo che avrebbe contribuito al crollo, che non sarebbe avvenuto se avesse utilizzato correttamente la staccionata come corrimano, concludendo infine che "l'utilizzo improprio da parte della danneggiata della staccionata interrompe il nesso causale tra la condotta e l'evento di danno" nonostante abbia comunque riconosciuto che "l'Ente comunale sia venuto meno ai suoi obblighi di custodia e manutenzione della cosa".

Venendo all'ordinanza della Cassazione, qui in oggetto, la donna ha fatto ricorso all'Organo Supremo che ha concluso che le argomentazioni della Corte territoriale dissentono con quanto pacificamente affermato dagli Ermellini stessi in più occasioni, ovvero che in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile[1] e neppure che sia da "escludersi che tale comportamento possa costituire un'evenienza ragionevole o accettabile". Continua poi dicendo che "Come già accennato è opportuno evidenziare che il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato e che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, co.1 c.c., trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta colposa del danneggiato".

Ad avvalorare la conclusione della Corte, nell'ordinanza citata, vi è la sentenza della Cassazione n. 6826 del 2021, sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni da cose in custodia, che ha statuito "La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex Art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ovvero esterne ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Ulteriore conferma arriva anche da una sentenza meno recente la Cass., Sez. VI, n. 22419 del 2017, dove si è affermato che "L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso."

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Cass. Sez. 3, 23/05/2023 - Cass. 11/05/2017 - n. 11526 - Cass. 22/12/2017, n. 30775 e Cass.30/10/2018, n. 27724