
Posso chiedere indietro quanto pagato per una scommessa?
A cura di Dott.ssa Rossella De Santis
La risposta in linea generale è no.
Quando parliamo di scommesse di gioco, ci muoviamo nell'ambito delle cosiddette obbligazioni naturali disciplinate dall'art 2034 del Codice civile. La norma stabilisce che "non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente versato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da incapace."
Le obbligazioni naturali si distinguono dalle obbligazioni civili perché sono caratterizzate da incoercibilità: nessuno può essere costretto giudizialmente a adempiere. In altre parole, chi perde una scommessa non può essere obbligato da un giudice a pagarla. La situazione cambia, però, nel momento in cui il pagamento viene effettuato spontaneamente. Una volta eseguita la prestazione, infatti, chi ha pagato non può chiederne la restituzione. In termini giuridici, non è ammessa la cosiddetta ripetizione di quanto versato.
Tale disciplina trova fondamento nei due elementi essenziali dell'obbligazione naturale: da un lato, l'esistenza di un dovere morale e sociale avvertito dal soggetto che esegue la prestazione; dall'altro la spontaneità dell'adempimento, ossia la libera scelta di eseguire la prestazione senza che vi sia un obbligo giuridicamente coercibile.
Applicando questi principi nel caso della scommessa, si può affermare che il soggetto non era tenuto per legge a pagare. Tuttavia, una volta che abbia deciso liberamente di adempiere, l'ordinamento riconosce effetti a tale comportamento e non consente di richiedere la restituzione di quanto corrisposto.
Pertanto, se il pagamento della scommessa è avvenuto spontaneamente, la prestazione non può essere ripetuta ai sensi dell'art.2034 c.c. Resta fermo che lo stesso Codice civile prevede alcune specifiche eccezioni a tale principio, che possono condurre a soluzioni differenti in particolari situazioni espressamente disciplinate dalla legge.
